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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita’ ed oggetto della legge)
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del DLgs 5
Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di
gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e
il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con
risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione
di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta
differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di
energia nonche’ interventi per la bonifica ed il conseguente
ripristino ambientale dei siti inquinati.
2. La Regione definisce indirizzi affinche’ gli interventi
rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia
nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso
efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione
ambientale.
3. La Regione persegue inoltre l’articolazione territoriale degli
atti di programmazione, di quelli di gestione e dell’esercizio
delle funzioni amministrative in attuazione degli art. 3 e 14
della L. 8 Giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie
locali" e dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". A tal
fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure
di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione
oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessita’.
4. La Regione favorisce la piu’ ampia partecipazione dei
cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti
dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti.
Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione,
dagli Enti locali e dalle Comunita’ d’ambito per i fini della
presente legge, e’ destinata alla creazione di opportunita’ di
partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di
pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti,
attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione
e d’informazione.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui all’art. 6 del DLgs
22/97, ai fini della presente legge si intende per:
a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le
successive modifiche.
b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale.
c) Comunita’ di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei
rifiuti urbani, di seguito indicata come Comunita’ di Ambito:
l’aggregazione dei comuni ricadenti nel territorio delimitato
dall’ATO associati nei modi e nelle forme disciplinati dalla
presente legge.
d) Sistema di ATO: l’aggregazione tramite convenzione, accordo di
programma o altro atto d’intesa fra Comunita’ d’Ambito al fine
del raggiungimento dell’autosufficienza e degli standard
ottimali previsti nel piano regionale.
e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a
dimensione subprovinciale, individuata a fini di
predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
f) Piano industriale: il piano tramite il quale la Comunita’
d’Ambito attua la gestione dei rifiuti.
g) Gestore: il soggetto cui e’ affidata dalla Comunita’ d’Ambito
la gestione di servizi o impianti previsti nel piano
industriale.
h) Soggetti attuatori: le organizzazioni del volontariato, le
cooperative sociali di cui all’art. 1, primo comma, lett. b)
della legge 18 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle
cooperative sociali", le associazioni ambientalistiche, le
associazioni dei consumatori, cui puo’ essere affidata dal
gestore, in conformita’ alle previsioni del contratto di
servizio, l’attuazione di parti del piano industriale.
i) Garante dell’informazione: il pubblico dipendente incaricato
di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare
l’informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, cosi’
da favorirne la partecipazione, e in particolare di fornire a
chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli articoli
10, 12 e 27 e dei relativi supporti conoscitivi, anche
utilizzando le reti telematiche. Il garante e’ scelto
nell’ambito dell’Ufficio relazioni con il pubblico previsto
dall’art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego", o nell’ambito delle strutture individuate ai fini
dell’informazione ambientale ai sensi dell’art. 5, terzo
comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39
"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
liberta’ di accesso alle informazioni in materia ambientale",
o comunque all’interno della struttura dell’ente.
ARTICOLO 3
(Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di
gestione dei rifiuti)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la
realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonche’
di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai
rifiuti urbani, la Giunta regionale eroga contributi per la
realizzazione di specifici progetti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alle Comunita’
di Ambito. Essi debbono essere considerati fra le risorse
disponibili all’interno del piano industriale. Fino alla data di
costituzione delle Comunita’ di Ambito i soggetti destinatari dei
contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle societa’ e
nei consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi.
3. Le modalita’ per l’assegnazione dei contributi ai soggetti di
cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale in
conformita’ ai contenuti del piano regionale di gestione dei
rifiuti. La priorita’ per l’assegnazione dei contributi sono
stabilite in funzione della qualita’ ed efficacia dei progetti di
incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione
territoriale dei materiali recuperati.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorita’ di cui al
comma 3 puo’ essere effettuata, oltre che direttamente
dall’amministrazione regionale, dall’Agenzia Regionale Recupero
Risorse S.p.A. di cui all’art. 15, alla quale, ai sensi della
presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la
certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dei
progetti finanziati ai sensi del presente articolo. All’eventuale
affidamento si provvede con atto della Giunta regionale che
regola le modalita’ relative e determina l’onere massimo che puo’
essere posto a carico dei soggetti interessati a titolo di
concorso alle spese.
ARTICOLO 4
(Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture
di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.)
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione
di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese
con Province, Comuni e operatori singoli e associati della
produzione e della distribuzione; le modalita’ delle intese,
nelle quali possono essere previsti anche incentivi e
disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono
definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici
incentivi possono essere destinati a favorire l’introduzione di
tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di
rifiuti. Altresi’ possono essere riconosciuti incentivi agli
esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che
organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei
rifiuti.
2. Alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonche’ a tutti gli
enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza
della regione, delle province o dei comuni, e’ fatto obbligo a
fare uso, per le proprie necessita’, di carta e cartoni prodotti
utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili,
in misura comunque non inferiore al 40%.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 e’ fatto divieto di utilizzare
nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o
delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi
soggetti hanno altresi’ l’obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner
per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da
scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi
dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le
Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per
incentivare l’uso di carta e cartoni prodotti integralmente o
prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la
raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d’inchiostro
per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o
quant’altro stabilito dal piano regionale nonche’ per
disincentivare l’utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
6. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla
legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di
vendita, e’ richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti
prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il
bilancio e’ elemento indispensabile al fine della valutazione del
raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano
regionale dei rifiuti. La priorita’ fra domande concorrenti in
regola con gli standard urbanistici e commerciali, e’ data, a
parita’ delle altre condizioni, a quella che presenta
comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e
di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso
di residui recuperabili, secondo le modalita’ indicate nel piano
regionale.
8. Nell’ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi
dell’art. 32 della legge regionale 5/1995, devono essere indicate
le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e
degli inerti, proporzionalmente alla quantita’ dei rifiuti
prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.
TITOLO II
COMPETENZE
ARTICOLO 5
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di
cui all’ art. 9;
b) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione degli impianti
interessati dalle procedure di cui all’art. 21 e delle
attivita’ sperimentali di cui all’art. 18;
c) l’emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni
di necessita’ o di urgenza di cui all’art. 21 della presente
legge e all’art. 13 del Decreto;
d) l’esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla
presente legge e dal Decreto;
e) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio
delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l’attivita’
di controllo;
f) l’erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma
di finanziamento di cui all’art. 9, comma 1, lettera m);
g) l’erogazione di contributi per mandare ad effetto il
programma di finanziamento di cui all’art. 9, comma 2, lettera
d);
h) la concessione di finanziamento per la redazione di studi,
ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi,
indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza della
Giunta regionale, sempreche’ non appartenenti alle categorie di
atti attribuiti dallo Statuto Regionale alla competenza del
Consiglio Regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla
presente legge.
ARTICOLO 6
(Competenze delle Province Attribuzione di funzioni ai
circondari)
1. Sono di competenza delle Province:
a) l’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
di cui all’art. 11;
b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di
gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti
inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta
degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee
dall’inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non
espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e
regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza
della Regione;
c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate
avvalendosi dell’ARPAT;
d) l’emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni
di necessita’ o di urgenza ai sensi dell’art. 13 del Decreto
secondo le norme di cui al successivo art. 16;
e) le funzioni sostitutive di cui all’art. 22;
f) l’effettuazione di adeguati controlli periodici delle
attivita’ sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
artt. 31, 32 e 33 del Decreto, con particolare riguardo ai
controlli concernenti il luogo, l’origine e la destinazione
inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.
2. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni di cui al
primo comma, lett. b), c), d), e), f) al circondario
dell’Empolese Val d’Elsa, istituito con LR 29 maggio 1997, n. 38.
3. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai
circondari se istituiti con legge regionale.
ARTICOLO 7
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente
legge.
ARTICOLO 8
(Organi istruttori della Regione e della Provincia)
1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione
della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.
2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 27,
comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle
Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando
gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le
agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a
farne parte.
TITOLO III
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 9
(Contenuti del Piano regionale)
1. Il piano regionale contiene:
a) i tipi, le quantita’ e l’origine dei rifiuti da smaltire;
b) l’indicazione degli interventi piu’ idonei ai fini della
riduzione della quantita’, dei volumi e della pericolosita’
dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di
rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonche’ a
promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita
e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la
riorganizzazione dei servizi;
c) i criteri per l’organizzazione delle attivita’ di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e
delle attivita’ per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani
all’interno degli ATO, nonche’ dell’offerta di smaltimento e
di recupero da parte dei sistema industriale e dei relativi
processi di commercializzazione;
e) i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle
aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, nonche’ delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di
rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
f) la individuazione della tipologia e del complesso degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali
anche pericolosi da realizzare nella regione tali da
assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione dei rifiuti nonche’ la caratterizzazione dei
prodotti recuperati ed i relativi processi di
commercializzazione;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;
h) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei
servizi in relazione agli standard;
i) l’indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;
l) i criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da
ammettere a finanziamento;
m) il programma pluriennale dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione
dei rifiuti;
n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente;
o) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti
particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art.
18, comma 2, lett. a), del Decreto.
2. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione degli
interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in
particolare contiene:
a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua
attuazione;
b) l’individuazione degli ambiti di bonifica con le
caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il
seguente ordine di priorita’:
b1. intervento a Breve Termine relativo alle aree da
bonificare per le quali e’ stato constatato un danno
ambientale in atto con necessita’ di messa in sicurezza
e/o bonifica urgente;
b2. intervento a Medio Termine relativo alle aree da
bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento
ma in cui non e’ stato accertato un danno ambientale in
atto;
c) le prescrizioni per le definizioni degli interventi di
bonifica e risanamento ambientale privilegiando
prioritariamente l’impiego del materiale proveniente da
attivita’ di recupero dei rifiuti urbani;
d) il programma pluriennale dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
di aree inquinate.
3. L’individuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2,
lettera b), e’ fatta mediante i censimenti di cui al DM del
Ministro dell’Ambiente 16.5.1989, estesi alle aree interne ai
luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d’incidente
rilevante di cui al DPR 17.5.1988, n. 175 "Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita’ industriali", e
succ. mod., e mediante la predisposizione dell’anagrafe di cui
all’art. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall’ARPAT
ARTICOLO 10
(Procedure per l’approvazione del piano regionale. Partecipazione
- Garante dell’informazione)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e’ approvato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le
Province ed i Comuni, assicurando adeguata pubblicita’ e la
massima partecipazione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso agli atti amministrativi". Il piano puo’
essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e
tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi,
bonifiche delle aree inquinate.
2. La Giunta regionale, adottata la proposta:
a) la trasmette alle Province, ai Comuni e alle Comunita’
d’ambito;
b) nomina il garante dell’informazione;
c) comunica, con avviso pubblicato sul BURT e su almeno due
quotidiani a diffusione regionale, il nome del garante
dell’informazione e l’avvenuto deposito del piano per trenta
giorni, durante i quali chiunque puo’ presentare osservazioni,
presso le segreterie delle Province.
3. La Provincia provvede, entro sette giorni dal ricevimento del
piano, alla nomina del garante dell’informazione, dando avviso
della procedura, del nome del garante, della consultabilita’ del
piano presso la provincia e presso ogni comune, nonche’ della
data di svolgimento della conferenza di programmazione di cui al
comma 4 e delle modalita’ di partecipazione, attraverso adeguata
informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente
diffusi nella provincia. L’avviso e’ comunicato anche alla Giunta
regionale. I cittadini o le formazioni sociali che si rivolgono
al garante dell’informazione e al comune, oltre ad acquisire una
copia del piano regionale, accedono ai materiali di
accompagnamento del piano medesimo, depositati presso la
provincia.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle osservazioni, le Province convocano
apposita conferenza di programmazione ai sensi dell’art. 16 della
LR 9 giugno 1992, n. 26 "Prima attuazione dell’art. 48 dello
Statuto", cui partecipano i soggetti pubblici e le formazioni
sociali.
5. Le Province esprimono il proprio parere sul piano e lo fanno
pervenire alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, unitamente alle determinazioni delle conferenze di
programmazione e a tutte le osservazioni pervenute. Decorso tale
termine, la Giunta regionale presenta la proposta di piano al
Consiglio, dando atto delle modifiche apportate e motivando in
ordine alle osservazioni non accolte. Il Consiglio approva il
piano accogliendo o respingendo le osservazioni presentate.
6. Il piano e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
7. Modifiche e aggiornamenti al piano sono approvati dal
Consiglio Regionale sentite le province, i comuni e le Comunita’
d’ambito.
8. L’approvazione di un nuovo piano regionale o di suoi stralci
funzionali e tematici e’ soggetta alle procedure di cui ai commi
da 1 a 6.
9. Ogni due anni la giunta regionale presenta una relazione al
consiglio sullo stato di attuazione del piano e sulle eventuali
modifiche da apportare.
ARTICOLO 11
(Contenuti dei piani provinciali)
1. Il piano provinciale contiene:
a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle
quantita’ e dell’origine dei rifiuti da recuperare e da
smaltire;
b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta
differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di
rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione
finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
c) la delimitazione degli ATO con le eventuali proposte alla
Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite
all’art. 24;
d) l’eventuale individuazione, all’interno degli ATO e su
proposta delle Comunita’ d’Ambito, di aree di raccolta che
ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle
tipologie ed alle quantita’ di rifiuti prodotti, all’economia
dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle
dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di
riferimento;
d1. l’eventuale individuazione, su proposta delle Comunita’
d’Ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali;
e) l’individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento
piu’ idonei, in relazione alle quantita’, alle caratteristiche
dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del
piano regionale finalizzati ad ottenere l’autosufficienza
degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;
f) l’individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta
differenziata e relative attivita’ di recupero;
g) l’individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta
differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalita’
di recupero;
h) l’individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla
base del P.T.C. e del piano regionale;
i) le modalita’ per l’attuazione del piano;
l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle
aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore,
rimorchi e simili, nonche’ alla definizione delle modalita’
per la loro gestione;
m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla
realizzazione degli interventi;
n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e
realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli
impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;
o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da
realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni
generali contenute nel piano regionale;
p) la previsione e programmazione temporale, in caso di
variazioni, dei flussi interni alla provincia e le eventuali
intese con altre province per i flussi interprovinciali di
rifiuti o residui;
q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
secondo le procedure previste dall’art. 12.
2. I piani provinciali contengono inoltre piani per la bonifica e
messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:
a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti
di bonifica definiti dal piano regionale;
c) della quantita’ e della qualita’ dei materiali da rimuovere e
smaltire nonche’ le modalita’ per il loro smaltimento;
d) dell’elenco delle aree gia’ messe in sicurezza e/o bonificate
con i rispettivi vincoli di destinazione d’uso;
e) della definizione delle priorita’ degli interventi di bonifica
e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio
termine dal piano regionale, con l’indicazione dei termini
entro i quali devono essere presentati i progetti.
ARTICOLO 12
(Procedure per l’approvazione dei piani provinciali)
1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati,
anche per stralci funzionali e tematici in correlazione a quelli
nei quali si articola il piano regionale, entro centottanta
giorni dall’esecutivita’ del piano regionale.
2. La provincia adotta il piano previo parere dei comuni,
acquisito anche in apposita conferenza. Contemporaneamente
all’adozione del piano, il presidente della Provincia nomina il
garante dell’informazione. Con lo stesso atto puo’ essere
nominato il comitato per l’inchiesta pubblica, composto da non
meno di tre esperti, di cui un dirigente della provincia, che lo
presiede.
3. Il piano adottato e’ inviato alla Regione e ai Comuni ed e’
depositato nella Segreteria della Provincia e dei Comuni per
sessanta giorni, durante i quali chiunque puo’ prenderne visione
e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate
alla provincia e al comitato per l’inchiesta pubblica se
nominato.
4. Dell’adozione del piano, della nomina del garante
dell’informazione e eventualmente del comitato per l’inchiesta
pubblica, nonche’ dell’avvenuto deposito, e’ data notizia con
avviso pubblicato nel BURT e adeguatamente pubblicizzato sui
mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella
provincia.
5. La provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree
del proprio territorio, tramite la convocazione di conferenze
pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i
cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare
osservazioni e memorie.
6. Oltre che dal garante dell’informazione, copia del piano e’
fornita, a richiesta, da ogni comune.
7. La Giunta regionale si pronuncia sulla conformita’ del piano
adottato ai contenuti del piano regionale e alla normativa
vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, raccomandando,
o prescrivendo ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.
8. Nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver
sentito tutti i comuni convocati in apposita conferenza ed
acquisito i verbali delle conferenze di cui al quinto comma, le
memorie ivi presentate e la relazione del comitato per
l’inchiesta pubblica se nominato, la provincia approva il piano,
motivando l’eventuale difformita’ rispetto al parere o ai pareri
dissenzienti emersi nella Conferenza dei comuni o della Comunita’
d’Ambito quando istituita, dando atto inoltre delle modifiche
apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
9. Il Piano provinciale e’ inviato alla Giunta regionale che,
verificatane la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 7,
ne dispone la pubblicazione per intero nel BURT Il piano acquista
efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Se la Giunta regionale ritiene che il piano non risponda alle
prescrizioni di cui al comma 7, puo’ disporne il rinvio per
riesame alla provincia, su conforme parere espresso entra trenta
giorni della Conferenza prevista dall’art. 8, primo comma. La
provincia provvede ad adeguare il piano entro trenta giorni.
11. Le modifiche al piano provinciale sono approvate con le
stesse procedure di cui ai commi precedenti. La Comunita’
d’ambito, quando costituita, partecipa alla conferenza di cui ai
commi 2 e 8.
12. Le modifiche al piano provinciale sono apportate dalla
provincia, di propria iniziativa o su proposta della Comunita’
d’ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a
nuove normative in materia o per individuare nuovi localizzazioni
di impianti di trattamento o smaltimento, sempre secondo le
procedure previste dai commi da 1 a 11.
ARTICOLO 13
(Effetti del Piano Regionale)
1. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale
assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e
privati che esercitano funzioni e attivita’ disciplinati dalla
presente legge.
2. Gli effetti del piano regionale sono i seguenti:
a) i criteri e l’individuazione di cui alle lettere b), d) ed e)
di cui all’art. 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all’art.
9, comma 2, lettera c), costituiscono contenuto del piano di
indirizzo territoriale (P.I.T.) regionale a norma dell’art. 6,
comma 2, lettera a), della LR 16 gennaio 1995, n 5 "Norme per
il governo del territorio" e successive modificazioni, ai fini
e per gli effetti dell’art. 16, comma 2, della stessa legge,
relativamente alle prescrizioni localizzative;
b) gli elementi costituenti il piano regionale di gestione dei
rifiuti fanno parte del quadro conoscitivo del P.T.C.;
c) tali elementi concorrono a definire le condizioni necessarie
per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in
sostituzione di tessuti insediativi ove quest’ultimi
comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi
della LR 5/95, art. 5, comma 5;
d) l’inserimento di un’area nel piano regionale, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, ai fini della bonifica e/o messa in
sicurezza, comporta:
d1. un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisce ogni
destinazione d’uso futura fino all’avvenuta bonifica;
d2. l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza
e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a
cura del soggetto cui compete l’intervento;
d3. per effetto del vincolo di cui al punto d2., l’utilizzo
dell’area e’ consentito solo in conformita’ a quanto
previsto nell’atto di certificazione di avvenuta messa in
sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia
competente per territorio.
3. Il vincolo di cui alla lett. d) costituisce salvaguardia ai
sensi dell’art. 11 della LR 5/95.
4. L’ individuazione degli ambiti da bonificare di cui all’art.
9, comma 2 lettera b), costituisce contenuto del piano di
indirizzo territoriale quale elemento conoscitivo a norma
dell’art. 6, comma 2, lettera b), della LR 5/95 ai fini e per gli
effetti della definizione delle prescrizioni del piano di
coordinamento provinciale ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera
d) della citata legge.
ARTICOLO 14
(Effetti del Piano provinciale)
1. Gli effetti dei Piani Provinciali di cui all’art. 11 sono i
seguenti:
a) nell’ambito delle rispettive competenze, i Comuni conformano i
propri atti ai contenuti dei piani provinciali;
b) le Comunita’ d’Ambito sono vincolate alla elaborazione dei
piani industriali d’ambito di cui all’art. 27 nell’osservanza
del piano provinciale e hanno l’obbligo di realizzarne tutti
gli interventi;
c) le individuazioni di cui all’art. 11, comma 1, lettere e), f),
l) e o) costituiscono contenuto del P.T.C. a norma dell’art.
16, comma 4, lettera c), della LR 5/95 ai fini e per gli
effetti della definizione del quadro conoscitivo del piano
strutturale comunale ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera
a), della citata legge;
d) le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1
dell’art. 11 costituiscono contenuto del P.T.C. a norma
dell’art. 16, comma 4, lettera e), della LR 5/95 ed hanno gli
effetti di cui all’art. 27, comma 2, della citata legge, ove
tali localizzazioni siano state effettuate in conformita’ al
piano regionale di gestione dei rifiuti e tramite la
valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32 della
LR 5/95 e, in presenza di P.T.C. sentito il parere del nucleo
tecnico di cui all’art. 17 comma 9 della LR 5/95;
e) il vincolo di cui all’art. 13, comma 2, lett. d), relativo
agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano provinciale
ai sensi dell’art. 11, comma 2, costituisce salvaguardia ai
sensi dell’art. 21 della LR 5/95 ed i Comuni vi conformano il
proprio piano regolatore applicando quanto previsto dall’art.
13, comma 2, lettera d) della presente legge;
f) fanno inoltre parte del quadro conoscitivo del piano
strutturale comunale di cui all’art. 25, comma 1, lett. b),
della LR 5/95 gli elementi dei piani provinciali di gestione
dei rifiuti ed i rapporti delle Comunita’ di Ambito sullo
stato di attuazione dei programmi e sulla capacita’ di
smaltimento dell’ATO di riferimento.
TITOLO IV
NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
ARTICOLO 15
(Agenzia Regionale Recupero Risorse)
1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi
minimi di raccolta differenziata di cui all’art. 24 del Decreto e
per la determinazione del coefficiente di correzione di cui
all’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la Giunta
regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le
percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani
raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti
necessari possono essere svolti direttamente dall’amministrazione
regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta
regionale, previa apposita convenzione, all’Agenzia Regione
Recupero Risorse o ad altri soggetti.
2. Allo scopo di favorire le attivita’ di sostegno e promozione
alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, cosi’ come
previsto dall’art. 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede
alla istituzione, presso l’Agenzia Regione Recupero Risorse,
dello Sportello Informambiente per la raccolta, l’elaborazione,
la gestione e la divulgazione di dati ed informazione, nonche’
per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e
della societa’ toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 3, quarto comma.
ARTICOLO 16
(Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)
1. Per l’adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui
all’art. 13 del Decreto sono competenti:
a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a
speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio
di piu’ Province;
b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali
forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di piu’
Comuni all’interno della Provincia;
c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei
rifiuti interessi l’ambito del territorio comunale.
2. Le competenze di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto sono
attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le
Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state
emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.
ARTICOLO 17
(Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la
produzione di energia)
1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo
smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della
lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, puo’ essere
consentito esclusivamente previa definizione di specifiche
intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana
e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalita’ puo’
essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti
localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di
risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio
regionale.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano,
come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli
impianti di cui all’art. 22 della L. 9/1/91, n. 9 "Norme per
l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale", possono
essere previsti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti,
fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e
ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 31
e 33 del Decreto, possono essere siglati gli accordi di programma
ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del Decreto stesso, previo
quanto previsto dal successivo comma 3. La pubblicazione nel BURT
dell’accordo di programma determina la modifica dei Piani
Provinciali.
3. Quando ricorrono le condizioni indicate dall’art. 22, comma
11, del Decreto, agli accordi di programma stipulati dalla
Regione partecipano la provincia e il comune interessati.
ARTICOLO 18
(Attivita’ sperimentali)
1. E’ competenza della Giunta regionale autorizzare attivita’
sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente
legge, volte alla verifica della fattibilita’ ambientale,
tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la
gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi
oltre a quelle definite all’art. 29 del Decreto.
2. Le attivita’ sperimentali autorizzate possono essere
interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista,
qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e
territoriale.
3. La Giunta regionale definisce:
a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito
di una garanzia finanziaria;
c) i criteri e le modalita’ di controllo da parte dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT,
fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a
carico del soggetto richiedente l’autorizzazione alla
sperimentazione;
d) le attivita’ di monitoraggio da effettuarsi da parte del
soggetto richiedente.
ARTICOLO 19
(Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di
recupero)
1. Le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento,
di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di
idonea garanzia finanziaria a favore dell’Ente competente al
rilascio dell’autorizzazione medesima.
2. L’importo della fideiussione, da depositare all’atto della
concessione, e’ proporzionato al progetto di ripristino di cui
all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la
gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione
delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere
adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.
3. Le direttive procedurali e tecniche di cui all’art. 5, comma
1, lettera e), indicano:
a) le modalita’ ed i tempi per la presentazione delle
fideiussioni, anche per le attivita’ di discarica autorizzata
all’esercizio in data antecedente all’entrata in vigore della
presente legge;
b) le prescrizioni in merito alle garanzie finanziarie di cui
all’art. 28, comma 1, lett. h), del Decreto.
ARTICOLO 20
(Interventi di bonifica)
1. L’inserimento di un’area nell’elenco a "Breve termine"
contenuto nel Piano Regionale comporta, oltre a quanto indicato
all’art. 13, l’obbligo di presentare entro sessanta giorni il
progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle
articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive
di cui all’art. 5, comma 1, lettera e).
2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto
che ha provocato l’inquinamento in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento
dell’area.
3. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al
comma 1, il Comune, previa verifica da parte dell’ARPAT della
permanenza delle condizioni di inquinamento, provvede d’ufficio
con addebito delle relative spese all’inadempiente e con
applicazione di quanto disposto dall’art. 17, commi 10 e 11, del
Decreto.
4. L’inserimento di un’area nell’elenco a "Medio termine"
contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato
all’art. 13, il rispetto del programma di priorita’ approvato
dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell’art. 11,
comma 2, lettera e).
5. La fideiussione di cui all’art. 17, comma 4, del Decreto e’
prestata a favore dell’Ente che approva il progetto per una
capienza pari al costo dell’intervento progettato.
6. Ove il soggetto obbligato non provveda all’esecuzione
dell’intervento di bonifica secondo i tempi e le modalita’ di cui
all’art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di
cui al precedente comma 3.
7. Le funzioni di cui all’art. 17, commi 4 e 5, del Decreto, sono
conferite alle province.
8. Per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione e
approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di
aree ricadenti in piu’ comuni, per la formulazione di modifiche,
integrazioni o prescrizioni ai progetti di bonifica, nonche’ per
il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento rispettivamente
all’articolo 17, comma 4 e 5, e all’art. 20, comma 1, lettera b),
del Decreto, le Province si avvalgono delle Conferenze
provinciali previste dall’art. 8, comma 2, della presente legge.
9. Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di
bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in piu’ comuni
appartenenti a province diverse sono esercitate d’intesa fra le
province interessate.
10. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 17, comma
4, del Decreto, i comuni si avvalgono dell’ARPAT
11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile
l’utilizzazione dell’area per lotti successivi e ricorrano
particolari condizioni d’interesse pubblico, con riguardo allo
sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il
Comune puo’, previa certificazione di avvenuta bonifica dei
singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione
edilizia ed il certificato di agibilita’ e di abitabilita’
relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando
lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento
dell’intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato
non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa
diffida ad adempiere, provvede d’ufficio ai sensi del comma 3 e
incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola
al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
12. La certificazione puo’ essere rilasciata anche in presenza di
processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera,
qualora l’area soprastante sia stata bonificata in conformita’ al
progetto. La depurazione della falda dovra’ comunque essere
garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel
certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione
ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui
responsabilita’ e’ riconducibile esclusivamente ad un soggetto
pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un
piano economico-finanziario che dimostri la possibilita’ di
coprire l’intero importo dell’intervento nel termine massimo di
tre anni, puo’ approvare anche singoli stralci funzionali del
progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio
medesimo e’ efficace a ridurre l’inquinamento.
14. Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza
di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al
comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di
approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di
cui all’art. 53 della L. 142/90, finanziati ed imputati a
specifico capitolo di bilancio dell’Ente.
15. Per l’esecuzione dei progetti di messa in sicurezza e/o di
bonifica, la Giunta regionale, sulla base delle proposte delle
Province, puo’ erogare contributi, limitatamente a soggetti
pubblici e privati che procedano alla realizzazione degli
interventi in conformita’ alle disposizioni di legge, facendo
fronte con i fondi di cui all’art. 29 secondo modalita’ e
priorita’ definite con deliberazione della Giunta regionale, in
conformita’ all’art. 17, comma 6bis, del Decreto.
16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle
certificazioni che attestino o meno la necessita’ di inserimento
nell’elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con
propria deliberazione, puo’ adottare misure di salvaguardia che
vincolino l’area segnalata per un periodo massimo di un anno
durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo
sull’area stessa.
TITOLO V
CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI
ARTICOLO 21
(Provvedimenti straordinari)
1. Il Presidente della Giunta Regionale, anche indipendentemente
dalle previsioni dei piani vigenti, puo’ emanare atti per
sopperire a situazioni di necessita’ o urgenza. In tali casi puo’
altresi’ individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi
siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte
della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche
in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti
costituiscono automatica e immediata modifica dei piani e
sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nullaosta ove
occorrenti.
2. La Giunta regionale puo’ approvare, per i siti o gli impianti
di smaltimento di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti
di ampliamento ed eventualmente disporne la realizzazione e
gestione tramite Commissario "ad acta".
3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni
atto di competenza degli Enti locali per delega o attribuzione da
parte della Regione, nonche’ tutte le attivita’ ad essi
preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli
impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza
della Giunta regionale.
4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al
primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non
siano previsti dai piani provinciali e non siano disciplinati da
atti di intesa fra le Comunita’ d’Ambito ai sensi dell’art. 25.
5. Le Comunita’ di Ambito autorizzate dalla Giunta regionale a
conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono
alla Regione un contributo fino a L. 200 per Kg. di rifiuto.
6. Il contributo di cui al comma 5 e’ versato alla Regione
Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di
riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal
Dipartimento competente.
7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennita’ di
mora:
a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di
cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7,
l’autorizzazione al conferimento decade.
9. L’autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente
ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di
importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi
effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla
documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.
ARTICOLO 22
(Vigilanza e attivita’ sostitutiva)
1. La Regione vigila:
a) che i piani provinciali di cui all’art. 11 siano approvati nei
tempi e con le procedure previste dall’art. 12 ed in
conformita’ al piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) che le Comunita’ di Ambito si costituiscano nelle forme e nei
modi di cui alla presente legge e nei tempi di cui al comma 2
dell’art. 23.
2. Le Province vigilano:
a) che i piani industriali di cui all’art. 27 siano approvati
dalle Comunita’ di Ambito nei tempi e con le procedure ivi
previste e in conformita’ al piano regionale ed al piano
provinciale;
b) che gli interventi contenuti nei piani provinciali siano
eseguiti nei tempi e nei modi contenuti nei piani stessi e nei
piani industriali;
c) che le gestioni siano condotte in conformita’ alla
pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard
tecnici-economici.
3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per
l’attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti ed
informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in
violazione delle prescrizioni recate dal Piano per i
provvedimenti di competenza. La Provincia, entro il 31 Marzo di
ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale
e’ indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le
autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello
stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o
interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel
territorio provinciale.
4. Le Comunita’ di Ambito assicurano:
a) che i gestori realizzino gli interventi in conformita’ al
piano industriale;
b) che i gestori gestiscano gli impianti ed i servizi in
conformita’ ai piani industriali.
5. La Regione e le Province adottano i provvedimenti per la
sostituzione dei soggetti inadempienti previa diffida ad
adempiere entro un termine fissato nell’atto di diffida stesso.
Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte
Provinciali nominano un commissario "ad acta" che svolge le
funzioni oggetto dell’inadempienza.
6. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 5, sono
adottati, in base ai controlli di cui al comma 1, dalla Regione e
in base ai controlli di cui ai commi 2 e 4, dalle Province.
7. La Regione provvede direttamente:
a) fino all’approvazione dei piani provinciali;
b) in caso di mancata sostituzione da parte delle province
decorsi 60 giorni dall’accertamento dell’inadempienza.
TITOLO VI
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)
ARTICOLO 23
(Comunita’ d’Ambito)
1. Per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire
economicita’ gestionale e per garantire che la gestione risponda
a criteri di efficienza ed efficacia, la gestione dei rifiuti e’
affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la Comunita’ di
Ambito.
2. La Comunita’ di Ambito si costituisce entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi
seguenti. La Comunita’ di Ambito opera per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell’art.
5, comma 3, lettera a) del Decreto, l’autosufficienza per la
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del
territorio di riferimento.
3. La Comunita’ di Ambito si costituisce in una delle seguenti
forme:
a) attraverso la convenzione prevista dall’art. 24 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e succ. mod.;
b) attraverso un consorzio istituito ai sensi dell’art. 25 della
stessa legge.
4. A tal fine la provincia convoca, entro un mese dall’entrata in
vigore della presente legge, una conferenza dei comuni
appartenenti all’Ambito Territoriale di riferimento. In caso di
ATO compreso nel territorio di piu’ province, provvedono d’intesa
le province interessate. Con atto del Presidente della Provincia,
adottato d’intesa con il presidente delle altre province
interessate in caso di ATO compreso nel territorio di piu’
province, e’ scelta la forma di collaborazione sulla base del
pronunciamento favorevole per il consorzio o per la convenzione
di tanti comuni che rappresentino almeno la meta’ piu’ uno degli
abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base
dell’ultimo censimento.
5. Se la forma scelta e’ il consorzio, la provincia, o le
province d’intesa in caso di ATO compreso nel territorio di piu’
province, provvede:
a) a predisporre lo Statuto-tipo della Comunita’ di Ambito sulla
base dello schema, completo del contratto di servizio-tipo,
con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio
regionale entro un mese dall’entrata in vigore della presente
legge;
b) a inviare lo Statuto per l’approvazione agli Enti che
costituiscono la Comunita’ di Ambito ed a esercitare il
controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di
centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge;
c) a convocare l’assemblea di insediamento per l’elezione degli
organi della Comunita’ di Ambito;
d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il
primo funzionamento della Comunita’ di Ambito.
6. Se la forma scelta e’ la convenzione, la provincia, o le
province d’intesa in caso di ATO compreso nel territorio di piu’
province, individuano il comune responsabile del coordinamento,
il quale convoca la conferenza dei servizi per la stipula della
convenzione, da adottarsi nel rispetto dello schema-tipo,
completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei
servizi, approvato dal Consiglio Regionale entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge. La provincia
provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine
di centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
7. Il peso dei Comuni all’interno della Comunita’ di Ambito e’
determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti
fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:
a) quantita’ di rifiuti prodotti;
b) quantita’ di rifiuti raccolti in maniera differenziata e
avviati al recupero;
c) quantita’ di rifiuti smaltiti sul territorio comunale.
ARTICOLO 24
(Delimitazione degli ATO)
1. Sono istituiti, al fine della gestione dei rifiuti urbani,
cosi’ come stabilito dall’art. 23 del Decreto, i seguenti Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO):
ATO 1. Costituito dai comuni compresi nella provincia di Massa e
Carrara;
ATO 2. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Lucca;
ATO 3. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Pisa;
ATO 4. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Livorno;
ATO 5. Costituito dai comuni compresi nelle Province di Prato, di
Pistoia e di Firenze ricompresi nel circondario
dell’Empolese Val d’Elsa, cosi’ come definiti dalla LR 29
maggio 1997, n. 38;
ATO 6. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Firenze
ad esclusione di quelli del circondario Empolese;
ATO 7. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Arezzo;
ATO 8. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Siena;
ATO 9. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di
Grosseto.
2. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con
atto del Consiglio regionale, sentite le province e i comuni
interessati.
3. Le Comunita’ d’Ambito possono individuare, all’interno del
proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del
sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli
obiettivi del piano regionale.
ARTICOLO 25
(Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d’ATO)
Poteri regionali
1. Qualora al momento dell’adozione dei piani provinciali di cui
all’art. 12, secondo comma, l’obiettivo della completa
autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non
risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di
capacita’ di smaltimento per le varie tipologie di impianti, la
provincia ne indica nel piano la dimensione quantitativa e
formula la propria proposta relativamente alla possibile
convenzione con altra Comunita’ d’Ambito, ai fini dello
smaltimento.
2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine
della loro soluzione piu’ razionale, attraverso specifici atti
d’indirizzo. Tali atti hanno natura d’integrazione dei piani
provinciali di gestione dei rifiuti.
3. Al momento dell’approvazione del piano ai sensi dell’art. 12,
ottavo comma, entrambe le province interessate alla convenzione,
danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da
esso derivanti nei rispettivi piani.
4. La stipula delle convenzioni e’ di competenza delle Comunita’
d’ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le
indicazioni del piano provinciale e ne danno conto nei piani
industriali di cui all’art. 27.
5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti,
l’autosufficienza puo’ essere raggiunta all’interno dei sistemi
d’ATO come definiti dall’art. 2. In tal caso le province
interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano
provinciale.
6. Qualora non sia comunque possibile assicurare
l’autosufficienza ai sensi dei commi precedenti, la Regione
provvede:
a) ad adeguare in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 22, i piani
provinciali ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza;
b) ovvero a modificare la delimitazione degli ATO a norma
dell’art. 24, comma 2, qualora non sia possibile procedere ai
sensi della lettera a);
c) ovvero ad autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari
nelle discariche di cui all’art. 21, primo comma, con
applicazione del tributo previsto dal quinto comma dello
stesso articolo, qualora non risulti possibile procedere ai
sensi delle lettere a) e b).
ARTICOLO 26
(Competenze della Comunita’ di Ambito)
1. Le Comunita’ di Ambito attuano i piani provinciali di gestione
dei rifiuti attraverso i piani industriali.
2. Le funzioni di competenza della Comunita’ di Ambito attengono
in particolare:
a) all’elaborazione, all’approvazione e all’aggiornamento del
piano industriale;
b) alla realizzazione degli interventi previsti nei piani
provinciali e nei piani industriali individuando i soggetti
cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e
del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto;
queste ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni
delle aree di raccolta indicate nei piani industriali; il
contratto di servizio esplicita l’obbligo di rispetto da parte
del gestore dei contratti collettivi di lavoro e delle norme
sulla sicurezza nei posti di lavoro; il contratto di servizio
indica inoltre le modalita’ con le quali il gestore puo’
affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui all’art.
2, lett. g);
d) alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano
industriale sulla capacita’ di smaltimento dell’ATO;
e) alla determinazione della tariffa secondo i contenuti
dell’art. 49 del Decreto nonche’ delle modalita’ per la sua
introitazione. La tariffa e’ applicata in forma differenziata
in relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione alla
fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
f) all’assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui
all’art. 3, comma 2.
3. Le attivita’ di cui al comma 2 sono organizzate dalle
Comunita’ di Ambito per il raggiungimento degli standard tecnici
economici di cui al piano regionale. A tal fine le Comunita’
d’Ambito e le Province istituiscono forme di controllo
dell’applicazione e dell’efficacia dei servizi di gestione dei
rifiuti.
4. La Comunita’ di Ambito rendiconta alla Provincia, alla Regione
ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano
industriale nelle forme e nei tempi stabiliti con atto della
Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 27
(Piani industriali)
1. Il piano industriale si basa sull’analisi della situazione
esistente contenuta nel piano provinciale. Il piano industriale
contiene:
a) l’individuazione delle aree di raccolta;
b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici
e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree
inquinate riferibili a precedenti attivita’ di gestione dei
rifiuti a cura del pubblico servizio;
d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema
dei trasporti completi dei relativi piani economici e
finanziari;
e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi
di cui alle lettere b) e c);
f) lo schema di assetto gestionale, che espliciti le eventuali
gestioni subprovinciali previste nel piano provinciale, le
aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e
recupero da affidare in gestione;
g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli
obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di
smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e
spazzamento;
h) la previsione dell’importo delle tariffe articolate per
singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale,
nonche’ le modalita’ progressive di attuazione garantendo la
gradualita’ degli adeguamenti tariffari;
i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei
rifiuti, eventualmente articolati per aree.
2. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione dei
Piani provinciali, le comunita’ di ambito adottano e trasmettono
alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente
le comunita’ d’ambito nominano il garante dell’informazione.
3. Il piano adottato e’ depositato per trenta giorni consecutivi,
presso la sede dalla Comunita’ d’ambito, i comuni dell’ambito
ottimale e la Provincia, durante i quali chiunque puo’ presentare
osservazioni. Dell’avvenuta adozione e del nome del garante e’
data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale.
Entro lo stesso termine, la provincia puo’ prescrivere alla
comunita’ d’ambito le modifiche necessarie a rendere il piano
industriale conforme al piano provinciale. Le province e i comuni
trasmettono tempestivamente alla comunita’ d’ambito le
osservazioni ricevute.
4. La Comunita’ d’Ambito approva il piano industriale entro
sessanta giorni dall’adozione. Il Piano da’ conto delle
osservazioni non accolte. Il piano e’ trasmesso alla provincia,
che lo adegua alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3,
qualora la Comunita’ d’Ambito non abbia provveduto, e ne dispone
la pubblicazione nel BURT Il piano industriale e’ efficace dalla
data di pubblicazione.
5. Le modifiche al piano industriale sono approvate con le stesse
procedure di cui ai commi precedenti.
6. Con l’atto di approvazione di cui al quarto comma, la
Comunita’ d’ambito nomina un Comitato di garanzia, che verifica
l’attuazione del piano industriale e l’attivita’ dei gestori. La
Comunita’ d’Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e
di funzionamento, la durata in carica e quant’altro necessario e
opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7.
7. In ogni caso il Comitato e’ composto da almeno due membri, uno
dei quali e’ designato dalla provincia. Il comitato riferisce
alla Comunita’ d’ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo
stato di realizzazione del Piano; almeno due volte l’anno elabora
relazioni sullo stato del Piano e le trasmette ai consigli
comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese
pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro
invio ai comuni e alla Provincia. Chiunque puo’ prenderne visione
o chiederne copia al garante dell’informazione dell’autorita’
d’ambito.
TITOLO VII
NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
ARTICOLO 28
(Fondi di rotazione)
1. Gestione dei Rifiuti.
a) Per il finanziamento e gli interventi di cui agli art. 5,
comma 1, lettera f, all’art. 21, comma 2, e all’art. 22, comma
4, per la parte di competenza della regione e relativa alla
gestione dei rifiuti, e’ istituito un fondo di rotazione
alimentato con i contributi previsti del comma 5 dell’art. 21,
con gli eventuali proventi delle convenzioni e degli accordi
di programma stipulati ai sensi dell’art. 17, comma 1 e con i
rimborsi di cui alla successiva lettera b), compresi quelli
dovuti in restituzione di finanziamenti gia’ erogati ai sensi
dell’art. 16 della legge 12/1/95, n. 4 "Norme per lo
smaltimento dei rifiuti".
b) I soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti al
rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere di interesse, in
un periodo massimo di tre anni, con versamenti in
semestralita’ posticipate con decorrenza dall’inizio della
messa in servizio dell’impianto. La determinazione del periodo
ammesso per il rimborso e’ fissato dalla Giunta con l’atto di
concessione del finanziamento.
2. Interventi di bonifica.
a) Per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 5, comma
1, lettera g) e all’art. 22, comma 4, per la parte di
competenza della regione e relativa agli interventi di
bonifica, e’ istituito un fondo di rotazione alimentato con
risorse provenienti dal bilancio regionale e con i rimborsi
alla successiva lettera b), compresi quelli dovuti in
restituzione di finanziamenti gia’ erogati ai sensi dell’art.
6 della LR 12/5/93, n. 29, "Criteri di utilizzo di aree
inquinate soggette a bonifica".
b) Le spese degli interventi di bonifica sono a carico in solido
del soggetto di cui all’art. 20, comma 2.
c) Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione sono
recuperate con le procedure previste dal RD 14/4/1910, n. 639
"Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" e
riservate al bilancio regionale per il reintegro del fondo.
d) Per gli interventi urgenti finanziati tramite il fondo di
rotazione di cui alla precedente lettera a) e per i quali non
sia oggettivamente possibile rivalersi sui soggetti obbligati,
la legge di bilancio provvede al reintegro del fondo.
e) Qualora i soggetti obbligati siano Enti pubblici il rimborso
delle somme anticipate tramite il fondo di rotazione e’ dovuto
senza alcun onere di interesse in un periodo massimo di tre
anni, con versamenti in semestralita’ posticipate con
decorrenza dalla certificazione dell’avvenuta bonifica.
ARTICOLO 29
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi di cui all’art. 3 e all’art.
5, lettera f) e g), decorrenti dal 1998, e’ fatto fronte con
legge di bilancio con imputazione delle spese ai capitoli 29440 e
28190 del bilancio 1998.
2. Al finanziamento dei fondi di rotazione di cui all’art. 28 e
decorrenti dal 1998, si fa fronte con legge di bilancio con
imputazione della spesa ai capitoli 28200 e 28490 del bilancio
1998 con le declaratorie modificate come segue:
- cap. 28200 fondo di rotazione per la gestione dei rifiuti (LR
18.05.1998, n. 25);
- cap. 28490 fondo di rotazione per interventi urgenti bonifica
(LR 18.05.1998, n. 25).
I rientri ai fondi di rotazione saranno allocati sul bilancio
1998 rispettivamente sui capitoli 24984 e 24245 del bilancio 1998
con le declaratorie modificate come segue:
- cap. 24984 contributo previsto dal comma 5 dell’art. 21 della
LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al comma 1 dell’art. 28;
- cap. 24245 fondo di rotazione di cui al comma 2 art. 28 della
LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al comma 2 dell’art. 28;
3. Al finanziamento delle attivita’ di cui all’art. 5, comma 1,
lettera g), decorrente dal 1998, e’ fatto fronte con legge di
bilancio con imputazione della spesa al capitolo 28210 del
bilancio 1998 la cui declaratoria viene cosi’ modificata:
- cap. 28210 spese per interventi previsti all’art. 5, comma 1,
lettera h) ed all’art. 15 della LR 18.05.1998, n. 25.
4. E’ autorizzata fin dall’anno 1998 la restituzione degli sgravi
retributivi introdotti dall’art. 2, comma 6, del regolamento 22
marzo 1995, n. 8 per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 fino
all’importo complessivo di 5 miliardi con imputazione della spesa
al capitolo 28200 del bilancio 1998.
5. La Giunta e’ autorizzata, al seguito dell’accertamento delle
entrate derivanti da contributi di cui all’art. 21, comma 5,
della presente legge, sul capitolo 24984, a provvedere con
proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la
quantificazione delle entrate medesime e la destinazione al fondo
di rotazione.
Le entrate acquisite siano ridestante al finanziamento degli
interventi di cui al capitolo 28200.
3. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge per gli
anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.
ARTICOLO 30
(Sanzioni e tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti)
1. Chiunque viola divieti e obblighi contenuti nella presente
legge, e’ soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a
L. 5.000.000.
2. Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel piano
regionale vigente e’ soggetto ad una sanzione pecuniaria da L.
5.000.000 a L. 15.000.000.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la
provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione.
4. I tributi di cui alla LR 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni
per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della L. 28
dicembre 1995, n. 549" sono aumentati nella misura massima
prevista dalla legge 549/95 qualora:
a) non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata
di cui all’art. 24 del Decreto;
b) vengano conferiti rifiuti tal quali in discarica
successivamente alla data stabilita dall’art. 5, comma 6, del
Decreto, fatte salve le deroghe previste dallo stesso
articolo, commi 6 e 6bis;
c) non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione
delle raccolte differenziate di cui all’art. 11.
5. Per i fini previsti dal comma 4, lett. a), l’accertamento
relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta
differenziata e’ effettuato dalla Giunta regionale
successivamente alle scadenze di cui all’art. 24, primo comma,
lett. a), b) e c) del Decreto. L’incremento del tributo o il suo
eventuale conguaglio sono calcolati con decorrenza dalle scadenze
suddette.
ARTICOLO 31
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi
dell’art. 9, comma 9, resta valido il piano regionale vigente
all’entrata in vigore della presente legge. Tale piano produce
gli effetti di cui all’art. 13.
2. Fino all’entrata in vigore dei piani provinciali approvati ai
sensi dell’art. 12, si applicano i piani regionali approvati ai
sensi della LR 13.11.1984, n. 65 "Norme per lo smaltimento dei
rifiuti solidi e dei fanghi". Le Province entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge possono richiedere
alla Giunta Regionale la verifica di conformita’ delle scelte dei
Piani suddetti e delle loro varianti al Piano Regionale, salvo
che le Province non intendano modificarli. Le integrazioni e
modifiche all’esistente seguono la procedura prevista dall’art.
12 contestualmente ad una informazione delle parti gia’
approvate. Le localizzazioni di impianti previste nei piani
provinciali approvati dai rispettivi Consigli ai sensi della LR
65/84 prima della decadenza prevista dalla disposizione
transitoria di cui all’art. 13, comma 4, della LR 12 gennaio
1995, n. 4 e non approvati dalla Regione per la successiva
decadenza prevista dalla norma transitoria richiamata, sono
considerate conformi, su richiesta della provincia, qualora la
Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto previsto dal
piano regionale di cui all’art. 22 del Decreto.
3. Sino all’adozione del piano di bonifica di cui all’art. 9,
comma 2, resta in vigore il piano regionale di bonifica delle
aree inquinate approvato ai sensi della LR 29/93. Solo con
l’adozione del piano di cui all’art. 9, comma 2, si producono gli
effetti di cui all’art. 20, commi 1 e 4.
4. Le direttive tecniche e procedurali di cui all’art. 5, comma
1, lett. e), relative all’espletamento delle funzioni attribuite
dalla presente legge agli enti locali, sono approvate entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge; in prima
applicazione e fino all’approvazione delle suddette direttive,
conservano validita’ le direttive approvate dalla Giunta
regionale ai sensi della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e della LR
29/93.
5. Per i progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza non
conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale attribuisce agli enti competenti ai sensi della
presente legge la conclusione del procedimento.
6. Fino all’approvazione dei piani industriali, i flussi di
rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di
provenienza e di quelle di destinazione, sentite le Comunita’ di
Ambito interessate, ove costituite.
7. In prima applicazione, i piani provinciali di cui all’art. 11
sono approvati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 32
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad eccezione dell’art. 10 della LR 19.08.88 n. 60,
dell’art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89
n. 61 e dell’art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti
alla A.R.R.R., sono abrogate:
- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il
recupero dei rifiuti"
- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR
60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione,
Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"
- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree
inquinate soggette a bonifica"
- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime
secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui
rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19
agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei
rifiuti"
- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n.
29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a
bonifica"
- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei
rifiuti"
- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a
sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di
bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88,
29/93, e 4/95"
- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR
12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme
per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l’individuazione
dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle
opere pubbliche e per l’utilizzo prioritario delle materie
prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di
entrata in vigore della presente legge e derivanti dall’art. 16
della LR 12.01.1995, n. 4 e dall’art. 6 della LR 12.05.1993, n.
29.
Materie:
RIFIUTI TUTELA AMBIENTALE