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      LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998, n. 25
      Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
      28.5.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 19


      TITOLO I
      PRINCIPI GENERALI
      
      ARTICOLO 1
      (Finalita’ ed oggetto della legge)
      
      1. La  Regione, con  la presente  legge, in attuazione del DLgs 5
      Febbraio 1997,  n. 22  "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
      rifiuti, 91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli
      imballaggi e  rifiuti di  imballaggi", detta  norme in materia di
      gestione dei  rifiuti e  per la messa in sicurezza, la bonifica e
      il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con
      risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione
      di un  sistema di  gestione dei  rifiuti che promuova la raccolta
      differenziata, la  selezione, il  recupero  e  la  produzione  di
      energia nonche’  interventi per  la bonifica  ed  il  conseguente
      ripristino ambientale dei siti inquinati.
      
      2.  La  Regione  definisce  indirizzi  affinche’  gli  interventi
      rispondano a  criteri di  economia, di  efficienza e di efficacia
      nella esecuzione  e nella  gestione, assicurando anche attraverso
      efficaci azioni  di controllo  le massime  garanzie di protezione
      ambientale.
      
      3. La Regione persegue inoltre l’articolazione territoriale degli
      atti di  programmazione, di  quelli di  gestione e dell’esercizio
      delle funzioni  amministrative in  attuazione degli  art. 3  e 14
      della L.  8 Giugno  1990, n.  142, "Ordinamento  delle  autonomie
      locali" e dell’articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
      59 "Delega  al Governo  per il conferimento di funzioni e compiti
      alle regioni  ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
      Amministrazione e  per la  semplificazione amministrativa". A tal
      fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure
      di programmazione,  di gestione,  di controllo  e di sostituzione
      oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessita’.
      
      4.  La   Regione  favorisce  la  piu’  ampia  partecipazione  dei
      cittadini singoli  e associati alla formazione dei piani previsti
      dalla presente  legge e  al controllo della gestione dei rifiuti.
      Quota parte  delle risorse  finanziarie stanziate  dalla Regione,
      dagli Enti  locali e  dalle Comunita’  d’ambito per  i fini della
      presente legge,  e’ destinata  alla creazione  di opportunita’ di
      partecipazione dei  cittadini singoli  o associati ai processi di
      pianificazione e  di realizzazione  della gestione  dei  rifiuti,
      attraverso la  messa a disposizione di strumenti di comunicazione
      e d’informazione.
      
      ARTICOLO 2
      (Definizioni)
      
      1. Ferme  restando le  definizioni di  cui all’art.  6  del  DLgs
      22/97, ai fini della presente legge si intende per:
      
      a) Decreto:  il decreto  legislativo 5  febbraio 1997, n. 22 e le
         successive modifiche.
      b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale.
      c) Comunita’  di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei
         rifiuti urbani,  di seguito indicata come Comunita’ di Ambito:
         l’aggregazione dei  comuni ricadenti nel territorio delimitato
         dall’ATO associati  nei modi  e nelle forme disciplinati dalla
         presente legge.
      d) Sistema di ATO: l’aggregazione tramite convenzione, accordo di
         programma o altro atto d’intesa fra Comunita’ d’Ambito al fine
         del  raggiungimento   dell’autosufficienza  e  degli  standard
         ottimali previsti nel piano regionale.
      e) Aree  di raccolta:  la parte  funzionale di un ATO, di norma a
         dimensione   subprovinciale,    individuata    a    fini    di
         predisposizione e  realizzazione di  soluzioni  comuni  per  i
         servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
      f) Piano  industriale: il  piano tramite  il quale  la  Comunita’
         d’Ambito attua la gestione dei rifiuti.
      g) Gestore:  il soggetto cui e’ affidata dalla Comunita’ d’Ambito
         la  gestione   di  servizi   o  impianti  previsti  nel  piano
         industriale.
      h) Soggetti  attuatori: le  organizzazioni del  volontariato,  le
         cooperative sociali  di cui  all’art. 1, primo comma, lett. b)
         della  legge  18  novembre  1991,  n.  381  "Disciplina  delle
         cooperative sociali",  le  associazioni  ambientalistiche,  le
         associazioni dei  consumatori, cui  puo’ essere  affidata  dal
         gestore, in  conformita’  alle  previsioni  del  contratto  di
         servizio, l’attuazione di parti del piano industriale.
      i) Garante  dell’informazione: il  pubblico dipendente incaricato
         di  avviare   tutte  le   azioni  necessarie   per  assicurare
         l’informazione ai  cittadini e  alle formazioni sociali, cosi’
         da favorirne  la partecipazione, e in particolare di fornire a
         chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli articoli
         10, 12  e  27  e  dei  relativi  supporti  conoscitivi,  anche
         utilizzando  le   reti  telematiche.   Il  garante  e’  scelto
         nell’ambito dell’Ufficio  relazioni con  il pubblico  previsto
         dall’art. 12  del Decreto  legislativo 3  febbraio 1993, n. 29
         "Razionalizzazione dell’organizzazione  delle  amministrazioni
         pubbliche e  revisione della disciplina in materia di pubblico
         impiego", o  nell’ambito delle  strutture individuate  ai fini
         dell’informazione  ambientale  ai  sensi  dell’art.  5,  terzo
         comma,  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  39
         "Attuazione  della   direttiva  90/313/CEE,   concernente   la
         liberta’ di  accesso alle informazioni in materia ambientale",
         o comunque all’interno della struttura dell’ente.
      
      ARTICOLO 3
      (Incentivi  per  la  valorizzazione  ambientale  del  sistema  di
      gestione dei rifiuti)
      
      1.  Al   fine  di   incentivare  lo   sviluppo  dei  servizi,  la
      realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonche’
      di impianti  per la  valorizzazione dei  materiali  separati  dai
      rifiuti urbani,  la Giunta  regionale  eroga  contributi  per  la
      realizzazione di specifici progetti.
      
      2. I  contributi di  cui al comma 1 sono destinati alle Comunita’
      di  Ambito.  Essi  debbono  essere  considerati  fra  le  risorse
      disponibili all’interno  del piano industriale. Fino alla data di
      costituzione delle Comunita’ di Ambito i soggetti destinatari dei
      contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle societa’ e
      nei consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi.
      
      3. Le  modalita’ per l’assegnazione dei contributi ai soggetti di
      cui  al   comma  2   sono  definite  dalla  Giunta  regionale  in
      conformita’ ai  contenuti del  piano regionale  di  gestione  dei
      rifiuti. La  priorita’ per  l’assegnazione  dei  contributi  sono
      stabilite in funzione della qualita’ ed efficacia dei progetti di
      incremento della  raccolta differenziata  e della  valorizzazione
      territoriale dei materiali recuperati.
      
      4. La  verifica dei  parametri concernenti le priorita’ di cui al
      comma  3   puo’  essere   effettuata,  oltre   che   direttamente
      dall’amministrazione regionale,  dall’Agenzia Regionale  Recupero
      Risorse S.p.A.  di cui  all’art. 15,  alla quale,  ai sensi della
      presente legge,  possono essere  affidati anche il controllo e la
      certificazione dei  risultati raggiunti  con la realizzazione dei
      progetti finanziati ai sensi del presente articolo. All’eventuale
      affidamento si  provvede con  atto  della  Giunta  regionale  che
      regola le modalita’ relative e determina l’onere massimo che puo’
      essere posto  a carico  dei  soggetti  interessati  a  titolo  di
      concorso alle spese.
      
      ARTICOLO 4
      (Riduzione  della  produzione  dei  rifiuti.  Condizioni  per  il
      rilascio delle  autorizzazioni per le medie e le grandi strutture
      di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.)
      
      1. Al  fine di attivare interventi volti a limitare la produzione
      di rifiuti,  la Regione favorisce e definisce le opportune intese
      con Province,  Comuni  e  operatori  singoli  e  associati  della
      produzione e  della distribuzione;  le  modalita’  delle  intese,
      nelle  quali   possono  essere   previsti   anche   incentivi   e
      disincentivi finalizzati  al sostegno  di detti  interventi, sono
      definite dal  Piano Regionale  di Gestione dei Rifiuti. Specifici
      incentivi possono  essere destinati  a favorire l’introduzione di
      tecnologie produttive  idonee  a  minimizzare  la  produzione  di
      rifiuti. Altresi’  possono  essere  riconosciuti  incentivi  agli
      esercizi di  vicinato e  alle  medie  strutture  di  vendita  che
      organizzino forme  comuni di  raccolta e  di autosmaltimento  dei
      rifiuti.
      
      2. Alla  Regione, alle Province ed ai Comuni, nonche’ a tutti gli
      enti, istituti,  aziende o  amministrazioni soggette  a vigilanza
      della regione,  delle province  o dei  comuni, e’ fatto obbligo a
      fare uso,  per le proprie necessita’, di carta e cartoni prodotti
      utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili,
      in misura comunque non inferiore al 40%.
      
      3. Ai  soggetti di  cui al comma 2 e’ fatto divieto di utilizzare
      nelle proprie  mense, per  la somministrazione  degli alimenti  o
      delle bevande,  contenitori e  stoviglie a  perdere.  I  medesimi
      soggetti hanno  altresi’ l’obbligo  di provvedere  alla  raccolta
      differenziata di  carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner
      per  fotocopiatrici   e  stampanti,  o  nastri  per  macchine  da
      scrivere.
      
      4. Le  disposizioni di  cui ai  commi 2  e 3 si applicano decorsi
      dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
      
      5. La  Giunta regionale  promuove intese  e  convenzioni  con  le
      Amministrazioni dello  Stato e  gli Enti  pubblici nazionali  per
      incentivare l’uso  di carta  e cartoni  prodotti integralmente  o
      prevalentemente con  materie prime  secondarie, per promuovere la
      raccolta differenziata  di carta e cartone, cartucce d’inchiostro
      per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o
      quant’altro   stabilito   dal   piano   regionale   nonche’   per
      disincentivare l’utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
      
      6.  Ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  prevista  dalla
      legislazione vigente  per le  medie  e  le  grandi  strutture  di
      vendita, e’  richiesta la  presentazione del bilancio dei rifiuti
      prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il
      bilancio e’ elemento indispensabile al fine della valutazione del
      raggiungimento  degli   standard  minimi   stabiliti  dal   piano
      regionale dei  rifiuti. La  priorita’ fra  domande concorrenti in
      regola con  gli standard  urbanistici e  commerciali, e’  data, a
      parita’  delle   altre  condizioni,   a   quella   che   presenta
      comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
      
      7. Nei  capitolati per  appalti pubblici di opere, di forniture e
      di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso
      di residui  recuperabili, secondo le modalita’ indicate nel piano
      regionale.
      
      8. Nell’ambito  degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi
      dell’art. 32 della legge regionale 5/1995, devono essere indicate
      le aree  di servizio  per la raccolta differenziata dei rifiuti e
      degli  inerti,   proporzionalmente  alla  quantita’  dei  rifiuti
      prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.
      
      TITOLO II
      COMPETENZE
      
      ARTICOLO 5
      (Competenze della Regione)
      
      1. Sono di competenza della Regione:
      
      a) l’approvazione  del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di
         cui all’ art. 9;
      b) l’approvazione  dei progetti e l’autorizzazione degli impianti
         interessati  dalle  procedure  di  cui  all’art.  21  e  delle
         attivita’ sperimentali di cui all’art. 18;
      c) l’emanazione  di atti  straordinari per sopperire a situazioni
         di necessita’  o di  urgenza di cui all’art. 21 della presente
         legge e all’art. 13 del Decreto;
      d) l’esercizio  dei poteri  sostitutivi nei  casi previsti  dalla
         presente legge e dal Decreto;
      e) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio
         delle funzioni  attribuite agli  Enti Locali e per l’attivita’
         di controllo;
      f) l’erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma
         di finanziamento di cui all’art. 9, comma 1, lettera m);
      g) l’erogazione   di   contributi  per   mandare  ad  effetto  il
         programma di finanziamento di cui all’art. 9, comma 2, lettera
         d);
      h) la  concessione di  finanziamento per  la redazione  di studi,
         ricerche,  piani,   progetti,  mostre,   convegni,  programmi,
         indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
      
      2. Tutti  gli atti di cui al primo comma sono di competenza della
      Giunta regionale,  sempreche’ non  appartenenti alle categorie di
      atti attribuiti  dallo  Statuto  Regionale  alla  competenza  del
      Consiglio Regionale  o esplicitamente  ad esso  attribuiti  dalla
      presente legge.
      
      ARTICOLO 6
      (Competenze  delle   Province   Attribuzione   di   funzioni   ai
      circondari)
      
      1. Sono di competenza delle Province:
      
      a) l’approvazione  dei piani  provinciali di gestione dei rifiuti
         di cui all’art. 11;
      b) tutte  le funzioni  amministrative attribuite  in  materia  di
         gestione dei  rifiuti, bonifica  e messa in sicurezza dei siti
         inquinati, di  spandimento fanghi  in agricoltura, di raccolta
         degli olii  usati e  di  protezione  delle  acque  sotterranee
         dall’inquinamento  proveniente  da  sostanze  pericolose,  non
         espressamente attribuite  ai  comuni  dalle  leggi  statali  e
         regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza
         della Regione;
      c) le  funzioni di  vigilanza e  controllo  che  sono  esercitate
         avvalendosi dell’ARPAT;
      d) l’emanazione  di atti  straordinari per sopperire a situazioni
         di necessita’  o di  urgenza ai sensi dell’art. 13 del Decreto
         secondo le norme di cui al successivo art. 16;
      e) le funzioni sostitutive di cui all’art. 22;
      f) l’effettuazione  di  adeguati    controlli    periodici  delle
         attivita’ sottoposte  alle procedure  semplificate di cui agli
         artt. 31,  32 e  33 del  Decreto, con  particolare riguardo ai
         controlli concernenti  il luogo,  l’origine e  la destinazione
         inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.
      
      2. La  provincia di  Firenze attribuisce  le funzioni  di cui  al
      primo  comma,   lett.  b),   c),  d),   e),  f)   al  circondario
      dell’Empolese Val d’Elsa, istituito con LR 29 maggio 1997, n. 38.
      
      3. Le  province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai
      circondari se istituiti con legge regionale.
      
      ARTICOLO 7
      (Competenze dei Comuni)
      
      1. I  Comuni provvedono  alla gestione  dei rifiuti  urbani e dei
      rifiuti  assimilati   avviati  allo   smaltimento  in  regime  di
      privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente
      legge.
      
      ARTICOLO 8
      (Organi istruttori della Regione e della Provincia)
      
      1. La  Giunta  regionale,  anche  ai  sensi  e  per  gli  effetti
      dell’art. 27,  comma 2,  del Decreto,  determina la  composizione
      della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.
      
      2. Le  Province, anche  ai sensi  e per gli effetti dell’art. 27,
      comma  2,   del  Decreto,   determinano  la   composizione  delle
      Conferenze provinciali  per la gestione dei rifiuti, individuando
      gli uffici  regionali territoriali,  gli uffici  provinciali,  le
      agenzie regionali  e le  aziende sanitarie  competenti chiamati a
      farne parte.
      
      TITOLO III
      PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
      
      ARTICOLO 9
      (Contenuti del Piano regionale)
      
      1. Il piano regionale contiene:
      
      a) i tipi, le quantita’ e l’origine dei rifiuti da smaltire;
      b) l’indicazione  degli interventi  piu’  idonei  ai  fini  della
         riduzione della  quantita’, dei  volumi e  della pericolosita’
         dei rifiuti,  ai fini  della  semplificazione  dei  flussi  di
         rifiuti da  inviare a impianti di smaltimento finale nonche’ a
         promuovere la  razionalizzazione della raccolta, della cernita
         e dello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  anche  tramite  la
         riorganizzazione dei servizi;
      c) i  criteri per  l’organizzazione delle  attivita’ di  raccolta
         differenziata dei rifiuti urbani;
      d) i  fabbisogni, la  tipologia e  il complesso  degli impianti e
         delle attivita’  per lo  smaltimento e il recupero dei rifiuti
         urbani   da    realizzare   nella   regione,   tenendo   conto
         dell’obiettivo di  assicurare la  gestione dei  rifiuti urbani
         all’interno degli  ATO, nonche’  dell’offerta di smaltimento e
         di recupero  da parte  dei sistema  industriale e dei relativi
         processi di commercializzazione;
      e) i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle
         aree idonee  alla localizzazione degli impianti di smaltimento
         e di  recupero dei rifiuti, nonche’ delle zone non idonee alla
         localizzazione di  impianti di  smaltimento e  di recupero  di
         rifiuti. Le  condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
         nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  gli
         impianti  di   gestione  dei   rifiuti,  ad   eccezione  delle
         discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
         insediamenti produttivi;
      f) la  individuazione  della  tipologia  e  del  complesso  degli
         impianti di  smaltimento e  di recupero  dei rifiuti  speciali
         anche  pericolosi   da  realizzare   nella  regione   tali  da
         assicurare lo  smaltimento dei  medesimi in  luoghi prossimi a
         quelli di  produzione al  fine di  favorire la riduzione della
         movimentazione dei  rifiuti nonche’  la caratterizzazione  dei
         prodotti   recuperati    ed    i    relativi    processi    di
         commercializzazione;
      g) la  stima   dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
         smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;
      h) la  definizione di  sistemi di  controllo della  gestione  dei
         servizi in relazione agli standard;
      i) l’indicazione  delle fonti  per il  reperimento delle  risorse
         finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;
      l) i  criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da
         ammettere a finanziamento;
      m) il  programma   pluriennale    dei    finanziamenti    per  la
         realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione
         dei rifiuti;
      n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da
         imballaggi, coordinato  con  gli  altri  piani  di  competenza
         regionale previsti dalla normativa vigente;
      o) la  determinazione  di  disposizioni    speciali  per  rifiuti
         particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art.
         18, comma 2, lett. a), del Decreto.
      
      2. Il  Piano Regionale  contiene inoltre  la programmazione degli
      interventi  per   la  bonifica,  la  messa  in  sicurezza  ed  il
      ripristino  ambientale   delle  aree   inquinate.  Il   Piano  in
      particolare contiene:
      
      a) gli  obiettivi generali  del piano  ed i  principi per  la sua
         attuazione;
      b) l’individuazione    degli    ambiti  di    bonifica    con  le
         caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il
         seguente ordine di priorita’:
         b1. intervento  a   Breve    Termine  relativo  alle  aree  da
             bonificare per  le quali  e’  stato  constatato  un  danno
             ambientale in  atto con  necessita’ di  messa in sicurezza
             e/o bonifica urgente;
         b2. intervento  a   Medio    Termine  relativo  alle  aree  da
             bonificare per  le quali esiste un potenziale inquinamento
             ma in  cui non  e’ stato  accertato un danno ambientale in
             atto;
      c) le  prescrizioni   per  le  definizioni  degli  interventi  di
         bonifica    e     risanamento     ambientale     privilegiando
         prioritariamente  l’impiego   del  materiale   proveniente  da
         attivita’ di recupero dei rifiuti urbani;
      d) il  programma   pluriennale    dei    finanziamenti    per  la
         realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
         di aree inquinate.
      
      3. L’individuazione  degli ambiti  di bonifica di cui al comma 2,
      lettera b),  e’ fatta  mediante i  censimenti di  cui al  DM  del
      Ministro dell’Ambiente  16.5.1989, estesi  alle aree  interne  ai
      luoghi  di  produzione,  raccolta,  smaltimento  e  recupero  dei
      rifiuti, in  particolare  agli  impianti  a  rischio  d’incidente
      rilevante di  cui al  DPR 17.5.1988,  n.  175  "Attuazione  della
      direttiva  CEE   n.  82/501,  relativa  ai  rischi  di  incidenti
      rilevanti connessi  con  determinate  attivita’  industriali",  e
      succ. mod.,  e mediante  la predisposizione  dell’anagrafe di cui
      all’art. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall’ARPAT
      
      ARTICOLO 10
      (Procedure per l’approvazione del piano regionale. Partecipazione
      - Garante dell’informazione)
      
      1. Il  piano regionale  di gestione  dei rifiuti e’ approvato dal
      Consiglio  regionale,   su  proposta  della  Giunta,  sentite  le
      Province ed  i Comuni,  assicurando  adeguata  pubblicita’  e  la
      massima partecipazione  ai sensi  della L.  7 agosto  1990, n.241
      "Nuove norme  in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
      diritto di  accesso agli  atti  amministrativi".  Il  piano  puo’
      essere approvato  anche  per  i  seguenti  stralci  funzionali  e
      tematici: rifiuti  urbani,  rifiuti  speciali  anche  pericolosi,
      bonifiche delle aree inquinate.
      
      2. La Giunta regionale, adottata la proposta:
      
      a) la  trasmette  alle  Province,  ai  Comuni  e  alle  Comunita’
         d’ambito;
      b) nomina il garante dell’informazione;
      c) comunica,  con avviso  pubblicato sul  BURT e  su  almeno  due
         quotidiani  a   diffusione  regionale,  il  nome  del  garante
         dell’informazione e  l’avvenuto deposito  del piano per trenta
         giorni, durante i quali chiunque puo’ presentare osservazioni,
         presso le segreterie delle Province.
      
      3. La  Provincia provvede, entro sette giorni dal ricevimento del
      piano, alla  nomina del  garante dell’informazione,  dando avviso
      della procedura,  del nome del garante, della consultabilita’ del
      piano presso  la provincia  e presso  ogni comune,  nonche’ della
      data di  svolgimento della conferenza di programmazione di cui al
      comma 4  e delle modalita’ di partecipazione, attraverso adeguata
      informazione sui  mezzi di  comunicazione di  massa  maggiormente
      diffusi nella provincia. L’avviso e’ comunicato anche alla Giunta
      regionale. I  cittadini o  le formazioni sociali che si rivolgono
      al garante  dell’informazione e al comune, oltre ad acquisire una
      copia   del   piano   regionale,   accedono   ai   materiali   di
      accompagnamento  del   piano  medesimo,   depositati  presso   la
      provincia.
      
      4. Entro  i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per
      la  presentazione   delle  osservazioni,  le  Province  convocano
      apposita conferenza di programmazione ai sensi dell’art. 16 della
      LR 9  giugno 1992,  n. 26  "Prima attuazione  dell’art. 48  dello
      Statuto", cui  partecipano i  soggetti pubblici  e le  formazioni
      sociali.
      
      5. Le  Province esprimono  il proprio parere sul piano e lo fanno
      pervenire alla  Giunta regionale entro i trenta giorni successivi
      alla  scadenza   del   termine   per   la   presentazione   delle
      osservazioni, unitamente  alle determinazioni delle conferenze di
      programmazione e  a tutte le osservazioni pervenute. Decorso tale
      termine, la  Giunta regionale  presenta la  proposta di  piano al
      Consiglio, dando  atto delle  modifiche apportate  e motivando in
      ordine alle  osservazioni non  accolte. Il  Consiglio approva  il
      piano accogliendo o respingendo le osservazioni presentate.
      
      6. Il  piano e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
      Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
      
      7.  Modifiche   e  aggiornamenti  al  piano  sono  approvati  dal
      Consiglio Regionale  sentite le province, i comuni e le Comunita’
      d’ambito.
      
      8. L’approvazione  di un  nuovo piano regionale o di suoi stralci
      funzionali e  tematici e’ soggetta alle procedure di cui ai commi
      da 1 a 6.
      
      9. Ogni  due anni  la giunta  regionale presenta una relazione al
      consiglio sullo  stato di  attuazione del piano e sulle eventuali
      modifiche da apportare.
      
      ARTICOLO 11
      (Contenuti dei piani provinciali)
      
      1. Il piano provinciale contiene:
      
      a) la  determinazione  delle  caratteristiche,  dei  tipi,  delle
         quantita’ e  dell’origine  dei  rifiuti  da  recuperare  e  da
         smaltire;
      b) il  rilevamento e  la  descrizione  dei  servizi  di  raccolta
         differenziata e  degli impianti  esistenti di  trattamento, di
         rigenerazione, di  recupero,  di  riciclo  di  innocuizzazione
         finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
      c) la  delimitazione degli  ATO con  le eventuali  proposte  alla
         Regione di  perimetrazioni di  ATO diverse  da quelle definite
         all’art. 24;
      d) l’eventuale  individuazione,    all’interno  degli  ATO  e  su
         proposta delle  Comunita’ d’Ambito,  di aree  di raccolta  che
         ottimizzino  il  sistema  delle  raccolte  in  relazione  alle
         tipologie ed  alle quantita’ di rifiuti prodotti, all’economia
         dei  trasporti,  alle  soluzioni  tecniche  adottate  ed  alle
         dimensioni  e   caratteristiche  territoriali   degli  ATO  di
         riferimento;
         d1. l’eventuale  individuazione, su  proposta delle  Comunita’
             d’Ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali;
      e) l’individuazione  dei metodi e delle tecnologie di smaltimento
         piu’ idonei, in relazione alle quantita’, alle caratteristiche
         dei rifiuti,  agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del
         piano  regionale  finalizzati  ad  ottenere  l’autosufficienza
         degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;
      f) l’individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta
         differenziata e relative attivita’ di recupero;
      g) l’individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta
         differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalita’
         di recupero;
      h) l’individuazione  di tutte  le zone idonee alla localizzazione
         degli impianti  di smaltimento  e recupero  dei rifiuti, sulla
         base del P.T.C. e del piano regionale;
      i) le modalita’ per l’attuazione del piano;
      l) i  criteri per  la localizzazione  ed il dimensionamento delle
         aree da  adibire a  centri di  raccolta di  veicoli a  motore,
         rimorchi e  simili, nonche’  alla definizione  delle modalita’
         per la loro gestione;
      m) la   valutazione   degli   oneri    finanziari  connessi  alla
         realizzazione degli interventi;
      n) i  termini entro i quali devono essere presentati i progetti e
         realizzati gli  interventi di  adeguamento o costruzione degli
         impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;
      o) la  tipologia ed  il complesso degli impianti di smaltimento e
         di  recupero   dei  rifiuti   speciali  anche   pericolosi  da
         realizzare  nelle   Province  sulla  base  delle  prescrizioni
         generali contenute nel piano regionale;
      p) la   previsione  e    programmazione  temporale,  in  caso  di
         variazioni, dei  flussi interni  alla provincia e le eventuali
         intese con  altre province  per i  flussi interprovinciali  di
         rifiuti o residui;
      q) la  localizzazione degli  impianti di  smaltimento e  recupero
         secondo le procedure previste dall’art. 12.
      
      2. I piani provinciali contengono inoltre piani per la bonifica e
      messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:
      
      a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
      b) della  stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli
         interventi di  messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti
         di bonifica definiti dal piano regionale;
      c) della  quantita’ e della qualita’ dei materiali da rimuovere e
         smaltire nonche’ le modalita’ per il loro smaltimento;
      d) dell’elenco  delle aree gia’ messe in sicurezza e/o bonificate
         con i rispettivi vincoli di destinazione d’uso;
      e) della definizione delle priorita’ degli interventi di bonifica
         e/o messa  in sicurezza  delle aree inquinate definite a medio
         termine dal  piano regionale,  con l’indicazione  dei  termini
         entro i quali devono essere presentati i progetti.
      
      ARTICOLO 12
      (Procedure per l’approvazione dei piani provinciali)
      
      1. I  piani provinciali  di gestione  dei rifiuti sono approvati,
      anche per  stralci funzionali e tematici in correlazione a quelli
      nei quali  si articola  il  piano  regionale,  entro  centottanta
      giorni dall’esecutivita’ del piano regionale.
      
      2. La  provincia  adotta  il  piano  previo  parere  dei  comuni,
      acquisito  anche   in  apposita   conferenza.  Contemporaneamente
      all’adozione del  piano, il  presidente della Provincia nomina il
      garante  dell’informazione.   Con  lo  stesso  atto  puo’  essere
      nominato il  comitato per  l’inchiesta pubblica,  composto da non
      meno di  tre esperti, di cui un dirigente della provincia, che lo
      presiede.
      
      3. Il  piano adottato  e’ inviato  alla Regione e ai Comuni ed e’
      depositato nella  Segreteria della  Provincia e  dei  Comuni  per
      sessanta giorni,  durante i quali chiunque puo’ prenderne visione
      e presentare  osservazioni, che  sono  immediatamente  comunicate
      alla  provincia   e  al  comitato  per  l’inchiesta  pubblica  se
      nominato.
      
      4.  Dell’adozione   del   piano,   della   nomina   del   garante
      dell’informazione e  eventualmente del  comitato per  l’inchiesta
      pubblica, nonche’  dell’avvenuto deposito,  e’ data  notizia  con
      avviso pubblicato  nel BURT  e  adeguatamente  pubblicizzato  sui
      mezzi  di  comunicazione  di  massa  maggiormente  diffusi  nella
      provincia.
      
      5. La  provincia promuove  inchieste pubbliche nelle diverse aree
      del proprio  territorio, tramite  la convocazione  di  conferenze
      pubbliche,  cui   sono  invitati,   tramite  avvisi  pubblici,  i
      cittadini e  le formazioni  sociali, i  quali possono  presentare
      osservazioni e memorie.
      
      6. Oltre  che dal  garante dell’informazione,  copia del piano e’
      fornita, a richiesta, da ogni comune.
      
      7. La  Giunta regionale  si pronuncia sulla conformita’ del piano
      adottato ai  contenuti  del  piano  regionale  e  alla  normativa
      vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, raccomandando,
      o prescrivendo ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.
      
      8. Nei  trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la
      presentazione delle  osservazioni di  cui al  comma 3,  dopo aver
      sentito tutti  i  comuni  convocati  in  apposita  conferenza  ed
      acquisito i  verbali delle  conferenze di cui al quinto comma, le
      memorie  ivi   presentate  e   la  relazione   del  comitato  per
      l’inchiesta pubblica  se nominato, la provincia approva il piano,
      motivando l’eventuale  difformita’ rispetto al parere o ai pareri
      dissenzienti emersi nella Conferenza dei comuni o della Comunita’
      d’Ambito quando  istituita, dando  atto inoltre  delle  modifiche
      apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
      
      9. Il  Piano provinciale  e’ inviato  alla Giunta  regionale che,
      verificatane la  rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 7,
      ne dispone la pubblicazione per intero nel BURT Il piano acquista
      efficacia dalla data di pubblicazione.
      
      10. Se la Giunta regionale ritiene che il piano non risponda alle
      prescrizioni di  cui al  comma 7,  puo’ disporne  il  rinvio  per
      riesame alla  provincia, su conforme parere espresso entra trenta
      giorni della  Conferenza prevista  dall’art. 8,  primo comma.  La
      provincia provvede ad adeguare il piano entro trenta giorni.
      
      11. Le  modifiche al  piano provinciale  sono  approvate  con  le
      stesse  procedure  di  cui  ai  commi  precedenti.  La  Comunita’
      d’ambito, quando  costituita, partecipa alla conferenza di cui ai
      commi 2 e 8.
      
      12. Le  modifiche  al  piano  provinciale  sono  apportate  dalla
      provincia, di  propria iniziativa  o su  proposta della Comunita’
      d’ambito, ogni  volta che  si renda  necessario per  adeguarsi  a
      nuove normative in materia o per individuare nuovi localizzazioni
      di impianti  di trattamento  o  smaltimento,  sempre  secondo  le
      procedure previste dai commi da 1 a 11.
      
      ARTICOLO 13
      (Effetti del Piano Regionale)
      
      1.  Le  prescrizioni  normative  contenute  nel  Piano  regionale
      assumono efficacia  vincolante per  tutti i  soggetti pubblici  e
      privati che  esercitano funzioni  e attivita’  disciplinati dalla
      presente legge.
      
      2. Gli effetti del piano regionale sono i seguenti:
      
      a) i  criteri e l’individuazione di cui alle lettere b), d) ed e)
         di cui  all’art. 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all’art.
         9, comma  2, lettera  c), costituiscono contenuto del piano di
         indirizzo territoriale (P.I.T.) regionale a norma dell’art. 6,
         comma 2,  lettera a), della LR 16 gennaio 1995, n 5 "Norme per
         il governo del territorio" e successive modificazioni, ai fini
         e per  gli effetti  dell’art. 16, comma 2, della stessa legge,
         relativamente alle prescrizioni localizzative;
      b) gli  elementi costituenti  il piano  regionale di gestione dei
         rifiuti fanno parte del quadro conoscitivo del P.T.C.;
      c) tali  elementi concorrono  a definire le condizioni necessarie
         per la  previsione di  nuovi insediamenti  e di  interventi in
         sostituzione   di   tessuti   insediativi   ove   quest’ultimi
         comportino aumento  della produzione  dei  rifiuti,  ai  sensi
         della LR 5/95, art. 5, comma 5;
      d) l’inserimento  di   un’area  nel  piano  regionale,  ai  sensi
         dell’art. 9,  comma 2,  ai fini  della bonifica  e/o messa  in
         sicurezza, comporta:
         d1. un  vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisce ogni
             destinazione d’uso futura fino all’avvenuta bonifica;
         d2. l’obbligo  di eseguire  l’intervento di messa in sicurezza
             e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a
             cura del soggetto cui compete l’intervento;
         d3. per  effetto del  vincolo di  cui al punto d2., l’utilizzo
             dell’area e’  consentito  solo  in  conformita’  a  quanto
             previsto nell’atto  di certificazione di avvenuta messa in
             sicurezza  e/o   bonifica   rilasciato   dalla   Provincia
             competente per territorio.
         
      3. Il  vincolo di  cui alla  lett. d) costituisce salvaguardia ai
      sensi dell’art. 11 della LR 5/95.
      
      4. L’  individuazione degli  ambiti da bonificare di cui all’art.
      9, comma  2  lettera  b),  costituisce  contenuto  del  piano  di
      indirizzo  territoriale   quale  elemento   conoscitivo  a  norma
      dell’art. 6, comma 2, lettera b), della LR 5/95 ai fini e per gli
      effetti  della   definizione  delle  prescrizioni  del  piano  di
      coordinamento provinciale ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera
      d) della citata legge.
      
      ARTICOLO 14
      (Effetti del Piano provinciale)
      
      1. Gli  effetti dei  Piani Provinciali  di cui all’art. 11 sono i
      seguenti:
      
      a) nell’ambito delle rispettive competenze, i Comuni conformano i
         propri atti ai contenuti dei piani provinciali;
      b) le  Comunita’ d’Ambito  sono vincolate  alla elaborazione  dei
         piani industriali  d’ambito di cui all’art. 27 nell’osservanza
         del piano  provinciale e  hanno l’obbligo di realizzarne tutti
         gli interventi;
      c) le individuazioni di cui all’art. 11, comma 1, lettere e), f),
         l) e  o) costituiscono  contenuto del P.T.C. a norma dell’art.
         16, comma  4, lettera  c), della  LR 5/95  ai fini  e per  gli
         effetti della  definizione del  quadro conoscitivo  del  piano
         strutturale comunale  ai sensi  dell’art. 24, comma 2, lettera
         a), della citata legge;
      d) le  localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1
         dell’art.  11  costituiscono  contenuto  del  P.T.C.  a  norma
         dell’art. 16,  comma 4, lettera e), della LR 5/95 ed hanno gli
         effetti di  cui all’art.  27, comma 2, della citata legge, ove
         tali localizzazioni  siano state  effettuate in conformita’ al
         piano  regionale   di  gestione   dei  rifiuti  e  tramite  la
         valutazione degli  effetti ambientali di cui all’art. 32 della
         LR 5/95  e, in presenza di P.T.C. sentito il parere del nucleo
         tecnico di cui all’art. 17 comma 9 della LR 5/95;
      e) il  vincolo di  cui all’art.  13, comma  2, lett. d), relativo
         agli ambiti  di bonifica,  come definiti dal piano provinciale
         ai sensi  dell’art. 11,  comma 2,  costituisce salvaguardia ai
         sensi dell’art.  21 della LR 5/95 ed i Comuni vi conformano il
         proprio piano  regolatore applicando quanto previsto dall’art.
         13, comma 2, lettera d) della presente legge;
      f) fanno  inoltre   parte  del    quadro  conoscitivo  del  piano
         strutturale comunale  di cui  all’art. 25,  comma 1, lett. b),
         della LR  5/95 gli  elementi dei piani provinciali di gestione
         dei rifiuti  ed i  rapporti delle  Comunita’ di  Ambito  sullo
         stato  di  attuazione  dei  programmi  e  sulla  capacita’  di
         smaltimento dell’ATO di riferimento.
      
      TITOLO IV
      NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
      
      ARTICOLO 15
      (Agenzia Regionale Recupero Risorse)
      
      1. Allo  scopo di  certificare il  conseguimento degli  obiettivi
      minimi di raccolta differenziata di cui all’art. 24 del Decreto e
      per la  determinazione del  coefficiente  di  correzione  di  cui
      all’art. 3,  comma 29,  della legge  28  dicembre  1995,  n.  549
      "Misure di  razionalizzazione della  finanza pubblica", la Giunta
      regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le
      percentuali  di   raccolte  differenziate   dei  rifiuti   urbani
      raggiunte  in  ogni  comune  e  in  ogni  ATO.  Gli  accertamenti
      necessari possono essere svolti direttamente dall’amministrazione
      regionale,  ovvero   possono  essere   attribuiti  dalla   Giunta
      regionale,  previa   apposita  convenzione,  all’Agenzia  Regione
      Recupero Risorse o ad altri soggetti.
      
      2. Allo  scopo di  favorire le attivita’ di sostegno e promozione
      alla limitazione,  recupero e  riutilizzo dei rifiuti, cosi’ come
      previsto dall’art.  4 del  Decreto, la  Regione Toscana  provvede
      alla istituzione,  presso  l’Agenzia  Regione  Recupero  Risorse,
      dello Sportello  Informambiente per  la raccolta, l’elaborazione,
      la gestione  e la  divulgazione di  dati ed informazione, nonche’
      per la  documentazione e formazione in favore degli Enti locali e
      della societa’  toscana relativamente  al settore dei rifiuti, ai
      sensi dell’art. 3, quarto comma.
      
      ARTICOLO 16
      (Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)
      
      1. Per  l’adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui
      all’art. 13 del Decreto sono competenti:
      
      a) il  Presidente della  Giunta Regionale  quando  il  ricorso  a
         speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio
         di piu’ Province;
      b) il  Presidente della  Provincia quando  il ricorso  a speciali
         forme di  gestione dei rifiuti interessi il territorio di piu’
         Comuni all’interno della Provincia;
      c) il  Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei
         rifiuti interessi l’ambito del territorio comunale.
      
      2. Le  competenze di  cui all’art.  13, comma 2, del Decreto sono
      attribuite  al   Presidente  della  Provincia  nel  caso  che  le
      Ordinanze di  cui al  comma 1  del suddetto  articolo siano state
      emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.
      
      ARTICOLO 17
      (Smaltimento  interregionale   dei  rifiuti  e  impianti  per  la
      produzione di energia)
      
      1.  Negli   impianti  localizzati  nel  territorio  regionale  lo
      smaltimento dei  rifiuti urbani  e di  materiali di risulta della
      lavorazione degli  stessi, prodotti in altre regioni, puo’ essere
      consentito  esclusivamente   previa  definizione   di  specifiche
      intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana
      e le  altre Regioni  interessate. Con  le stesse  modalita’  puo’
      essere  richiesto   e  consentito   lo  smaltimento  in  impianti
      localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di
      risulta delle  lavorazioni degli  stessi prodotti  nel territorio
      regionale.
      
      2. Tutti  gli impianti  di produzione  di energia che utilizzano,
      come  alimentazione,   combustibili  da   rifiuti,  compresi  gli
      impianti di  cui all’art.  22 della  L. 9/1/91,  n. 9  "Norme per
      l’attuazione  del  nuovo  Piano  energetico  nazionale",  possono
      essere previsti  nei piani  provinciali di  gestione dei rifiuti,
      fermo il  rispetto delle  norme vigenti  in materia urbanistica e
      ambientale. Qualora  ricorrano le condizioni di cui agli artt. 31
      e 33 del Decreto, possono essere siglati gli accordi di programma
      ai sensi  del comma  11 dell’art.  22 del  Decreto stesso, previo
      quanto previsto dal successivo comma 3. La pubblicazione nel BURT
      dell’accordo  di   programma  determina  la  modifica  dei  Piani
      Provinciali.
      
      3. Quando  ricorrono le  condizioni indicate  dall’art. 22, comma
      11, del  Decreto,  agli  accordi  di  programma  stipulati  dalla
      Regione partecipano la provincia e il comune interessati.
      
      ARTICOLO 18
      (Attivita’ sperimentali)
      
      1. E’  competenza della  Giunta regionale  autorizzare  attivita’
      sperimentali, non  interferenti con  i piani di cui alla presente
      legge,  volte   alla  verifica   della  fattibilita’  ambientale,
      tecnica, ed  economica di  tecnologie e sistemi innovativi per la
      gestione dei  rifiuti alle  condizioni di cui ai commi successivi
      oltre a quelle definite all’art. 29 del Decreto.
      
      2.  Le   attivita’  sperimentali   autorizzate   possono   essere
      interrotte in  ogni momento, anche prima della scadenza prevista,
      qualora  i  controlli  rilevino  rischi  di  danno  ambientale  e
      territoriale.
      
      3. La Giunta regionale definisce:
      
      a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
      b) i  casi in  cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito
         di una garanzia finanziaria;
      c) i  criteri e  le modalita’  di controllo da parte dell’Agenzia
         regionale per  la protezione ambientale della Toscana - ARPAT,
         fermo restando  che i  costi dei  controlli ambientali  sono a
         carico  del   soggetto   richiedente   l’autorizzazione   alla
         sperimentazione;
      d) le  attivita’ di  monitoraggio da  effettuarsi  da  parte  del
         soggetto richiedente.
      
      ARTICOLO 19
      (Garanzie finanziarie  per le  operazioni  di  smaltimento  e  di
      recupero)
      
      1. Le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento,
      di recupero  e di  stoccaggio sono  condizionate al  rilascio  di
      idonea garanzia  finanziaria a  favore  dell’Ente  competente  al
      rilascio dell’autorizzazione medesima.
      
      2. L’importo  della fideiussione,  da depositare  all’atto  della
      concessione, e’  proporzionato al  progetto di  ripristino di cui
      all’art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la
      gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione
      delle autorizzazioni  per modifiche  od ampliamenti,  deve essere
      adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.
      
      3. Le  direttive procedurali  e tecniche di cui all’art. 5, comma
      1, lettera e), indicano:
      
      a) le    modalita’  ed  i    tempi  per  la  presentazione  delle
         fideiussioni, anche  per le attivita’ di discarica autorizzata
         all’esercizio in  data antecedente all’entrata in vigore della
         presente legge;
      b) le  prescrizioni in  merito alle  garanzie finanziarie  di cui
         all’art. 28, comma 1, lett. h), del Decreto.
      
      ARTICOLO 20
      (Interventi di bonifica)
      
      1.  L’inserimento   di  un’area  nell’elenco  a  "Breve  termine"
      contenuto nel  Piano Regionale  comporta, oltre a quanto indicato
      all’art. 13,  l’obbligo di  presentare entro  sessanta giorni  il
      progetto  di   bonifica  e/o   di  messa   in   sicurezza   nelle
      articolazioni tecniche  e sequenziali  stabilite con le direttive
      di cui all’art. 5, comma 1, lettera e).
      
      2. La  bonifica e/o  la messa  in sicurezza competono al soggetto
      che ha  provocato l’inquinamento  in solido con il proprietario e
      con  i  titolari  di  diritti  reali  o  personali  di  godimento
      dell’area.
      
      3. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al
      comma 1,  il Comune,  previa verifica  da parte  dell’ARPAT della
      permanenza delle  condizioni di  inquinamento, provvede d’ufficio
      con  addebito   delle  relative   spese  all’inadempiente  e  con
      applicazione di  quanto disposto dall’art. 17, commi 10 e 11, del
      Decreto.
      
      4.  L’inserimento   di  un’area  nell’elenco  a  "Medio  termine"
      contenuto nel  Piano regionale  comporta, oltre a quanto indicato
      all’art. 13,  il rispetto  del programma  di priorita’  approvato
      dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell’art. 11,
      comma 2, lettera e).
      
      5. La  fideiussione di  cui all’art.  17, comma 4, del Decreto e’
      prestata a  favore dell’Ente  che approva  il  progetto  per  una
      capienza pari al costo dell’intervento progettato.
      
      6.  Ove   il  soggetto   obbligato  non  provveda  all’esecuzione
      dell’intervento di bonifica secondo i tempi e le modalita’ di cui
      all’art. 11,  comma 2,  lettera e),  si applicano le procedure di
      cui al precedente comma 3.
      
      7. Le funzioni di cui all’art. 17, commi 4 e 5, del Decreto, sono
      conferite alle province.
      
      8.  Per   l’esercizio  delle   funzioni   di   autorizzazione   e
      approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di
      aree ricadenti  in piu’ comuni, per la formulazione di modifiche,
      integrazioni o  prescrizioni ai progetti di bonifica, nonche’ per
      il controllo  e la  verifica degli  interventi di  bonifica e del
      monitoraggio ad  essi conseguenti, in riferimento rispettivamente
      all’articolo 17, comma 4 e 5, e all’art. 20, comma 1, lettera b),
      del  Decreto,   le  Province   si  avvalgono   delle   Conferenze
      provinciali previste dall’art. 8, comma 2, della presente legge.
      
      9. Le  funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di
      bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in piu’ comuni
      appartenenti a  province diverse  sono esercitate d’intesa fra le
      province interessate.
      
      10. Per  l’espletamento delle  funzioni di cui all’art. 17, comma
      4, del Decreto, i comuni si avvalgono dell’ARPAT
      
      11. Qualora  sulla base  del progetto  di bonifica  sia possibile
      l’utilizzazione  dell’area   per  lotti  successivi  e  ricorrano
      particolari condizioni  d’interesse pubblico,  con riguardo  allo
      sviluppo economico  ed occupazionale  della zona  interessata  il
      Comune puo’,  previa  certificazione  di  avvenuta  bonifica  dei
      singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione
      edilizia ed  il  certificato  di  agibilita’  e  di  abitabilita’
      relativo alle  opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando
      lo  svincolo   della  fidejussione   ad  avvenuto   completamento
      dell’intero progetto  di bonifica.  Qualora il soggetto obbligato
      non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa
      diffida ad  adempiere, provvede  d’ufficio ai sensi del comma 3 e
      incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola
      al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
      
      12. La certificazione puo’ essere rilasciata anche in presenza di
      processi di  depurazione a  lungo termine  della falda acquifera,
      qualora l’area soprastante sia stata bonificata in conformita’ al
      progetto. La  depurazione  della  falda  dovra’  comunque  essere
      garantita fino  al raggiungimento  degli standard  prescritti nel
      certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione
      ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
      
      13. Per  la bonifica  di  discariche  o  aree  inquinate  la  cui
      responsabilita’ e’  riconducibile esclusivamente  ad un  soggetto
      pubblico, il  Comune, sulla  base di un progetto generale e di un
      piano  economico-finanziario  che  dimostri  la  possibilita’  di
      coprire l’intero  importo dell’intervento  nel termine massimo di
      tre anni,  puo’ approvare  anche singoli  stralci funzionali  del
      progetto  generale,   qualora  sia  dimostrato  che  lo  stralcio
      medesimo e’ efficace a ridurre l’inquinamento.
      
      14. Gli  Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza
      di partecipazione  pubblica rilasciano  la fidejussione di cui al
      comma  5   solo  per   gli  importi   che  nel  provvedimento  di
      approvazione del  progetto non risultino, dalla certificazione di
      cui all’art.  53  della  L.  142/90,  finanziati  ed  imputati  a
      specifico capitolo di bilancio dell’Ente.
      
      15. Per  l’esecuzione dei  progetti di  messa in sicurezza e/o di
      bonifica, la  Giunta regionale,  sulla base  delle proposte delle
      Province,  puo’  erogare  contributi,  limitatamente  a  soggetti
      pubblici  e   privati  che  procedano  alla  realizzazione  degli
      interventi in  conformita’ alle  disposizioni di  legge,  facendo
      fronte con  i fondi  di  cui  all’art.  29  secondo  modalita’  e
      priorita’ definite  con deliberazione  della Giunta regionale, in
      conformita’ all’art. 17, comma 6bis, del Decreto.
      
      16. In  caso di  segnalazione di  siti inquinati, in attesa delle
      certificazioni che  attestino o meno la necessita’ di inserimento
      nell’elenco delle  aree da  bonificare, la  Giunta regionale, con
      propria deliberazione,  puo’ adottare  misure di salvaguardia che
      vincolino l’area  segnalata per  un periodo  massimo di  un  anno
      durante il  quale viene  interdetto ogni  intervento modificativo
      sull’area stessa.
      
      TITOLO V
      CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI
      
      ARTICOLO 21
      (Provvedimenti straordinari)
      
      1. Il  Presidente della Giunta Regionale, anche indipendentemente
      dalle  previsioni  dei  piani  vigenti,  puo’  emanare  atti  per
      sopperire a situazioni di necessita’ o urgenza. In tali casi puo’
      altresi’ individuare  impianti di  smaltimento esistenti, o nuovi
      siti, in  cui disporre  anche la  diretta realizzazione, da parte
      della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche
      in sostituzione  di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti
      costituiscono  automatica   e  immediata  modifica  dei  piani  e
      sostituiscono ogni  concessione, autorizzazione  o nullaosta  ove
      occorrenti.
      
      2. La  Giunta regionale puo’ approvare, per i siti o gli impianti
      di smaltimento  di cui  al primo comma, nuovi progetti o progetti
      di ampliamento  ed  eventualmente  disporne  la  realizzazione  e
      gestione tramite Commissario "ad acta".
      
      3. Gli  atti di  occupazione e  di espropriazione e comunque ogni
      atto di competenza degli Enti locali per delega o attribuzione da
      parte  della   Regione,  nonche’   tutte  le  attivita’  ad  essi
      preordinate, che  si  rendessero  necessari  per  i  siti  o  gli
      impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza
      della Giunta regionale.
      
      4. I  flussi di  conferimento di rifiuti negli impianti di cui al
      primo comma  sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non
      siano previsti  dai piani provinciali e non siano disciplinati da
      atti di intesa fra le Comunita’ d’Ambito ai sensi dell’art. 25.
      
      5. Le  Comunita’ di  Ambito autorizzate  dalla Giunta regionale a
      conferire i  rifiuti nei  casi di  cui al  comma 4, corrispondono
      alla Regione un contributo fino a L. 200 per Kg. di rifiuto.
      
      6. Il  contributo di  cui al  comma 5  e’  versato  alla  Regione
      Toscana entro  il mese  successivo alla  scadenza del bimestre di
      riferimento,   sulla   base   di   rendiconti   certificati   dal
      Dipartimento competente.
      
      7. In  caso di  ritardo si  applicano le  seguenti indennita’  di
      mora:
      
      a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
      b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
      c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
      d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
      
      8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di
      cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7,
      l’autorizzazione al conferimento decade.
      
      9. L’autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente
      ove il  soggetto conferente  effettui tre pagamenti bimestrali di
      importo  inferiore  a  quello  dovuto  in  base  ai  quantitativi
      effettivamente conferiti  negli impianti  quali  risultano  dalla
      documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.
      
      ARTICOLO 22
      (Vigilanza e attivita’ sostitutiva)
      
      1. La Regione vigila:
      
      a) che i piani provinciali di cui all’art. 11 siano approvati nei
         tempi  e   con  le  procedure  previste  dall’art.  12  ed  in
         conformita’ al piano regionale di gestione dei rifiuti;
      b) che  le Comunita’ di Ambito si costituiscano nelle forme e nei
         modi di  cui alla presente legge e nei tempi di cui al comma 2
         dell’art. 23.
      
      2. Le Province vigilano:
      
      a) che  i piani  industriali di  cui all’art.  27 siano approvati
         dalle Comunita’  di Ambito  nei tempi  e con  le procedure ivi
         previste e  in conformita’  al piano  regionale  ed  al  piano
         provinciale;
      b) che  gli interventi  contenuti  nei  piani  provinciali  siano
         eseguiti nei tempi e nei modi contenuti nei piani stessi e nei
         piani industriali;
      c) che  le   gestioni  siano    condotte  in    conformita’  alla
         pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard
         tecnici-economici.
      
      3.  La   Provincia  esercita   le  funzioni   di  vigilanza   per
      l’attuazione del  Piano provinciale  di gestione  dei rifiuti  ed
      informa la  Regione delle  inadempienze e  degli atti  assunti in
      violazione  delle   prescrizioni   recate   dal   Piano   per   i
      provvedimenti di  competenza. La  Provincia, entro il 31 Marzo di
      ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale
      e’ indicato  lo stato  di attuazione  del Piano  provinciale,  le
      autorizzazioni rilasciate  per  gli  interventi  contenuti  nello
      stesso,  ed   i  controlli   effettuati,  pena   la  decadenza  o
      interruzione di  ogni contributo  previsto per gli interventi nel
      territorio provinciale.
      
      4. Le Comunita’ di Ambito assicurano:
      
      a) che  i gestori  realizzino gli  interventi in  conformita’  al
         piano industriale;
      b) che  i  gestori  gestiscano  gli  impianti  ed  i  servizi  in
         conformita’ ai piani industriali.
      
      5. La  Regione e  le Province  adottano i  provvedimenti  per  la
      sostituzione  dei   soggetti  inadempienti   previa  diffida   ad
      adempiere entro  un termine  fissato nell’atto di diffida stesso.
      Decorso inutilmente  il termine,  la Giunta regionale e le Giunte
      Provinciali nominano  un commissario  "ad  acta"  che  svolge  le
      funzioni oggetto dell’inadempienza.
      
      6. I  provvedimenti di  sostituzione di  cui  al  comma  5,  sono
      adottati, in base ai controlli di cui al comma 1, dalla Regione e
      in base ai controlli di cui ai commi 2 e 4, dalle Province.
      
      7. La Regione provvede direttamente:
      
      a) fino all’approvazione dei piani provinciali;
      b) in  caso di  mancata  sostituzione  da  parte  delle  province
         decorsi 60 giorni dall’accertamento dell’inadempienza.
      
      TITOLO VI
      AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)
      
      ARTICOLO 23
      (Comunita’ d’Ambito)
      
      1. Per  superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire
      economicita’ gestionale  e per garantire che la gestione risponda
      a criteri  di efficienza ed efficacia, la gestione dei rifiuti e’
      affidata ai  Comuni che  la esercitano attraverso la Comunita’ di
      Ambito.
      
      2.  La   Comunita’  di  Ambito  si  costituisce  entro  sei  mesi
      dall’entrata in  vigore della  presente legge, ai sensi dei commi
      seguenti. La  Comunita’ di  Ambito opera  per  il  raggiungimento
      degli obiettivi  di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell’art.
      5, comma  3, lettera  a) del  Decreto, l’autosufficienza  per  la
      gestione  dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all’interno  del
      territorio di riferimento.
      
      3. La  Comunita’ di  Ambito si  costituisce in una delle seguenti
      forme:
      
      a) attraverso  la convenzione prevista dall’art. 24 della legge 8
         giugno 1990, n. 142 e succ. mod.;
      b) attraverso  un consorzio istituito ai sensi dell’art. 25 della
         stessa legge.
      
      4. A tal fine la provincia convoca, entro un mese dall’entrata in
      vigore  della   presente  legge,   una  conferenza   dei   comuni
      appartenenti all’Ambito  Territoriale di  riferimento. In caso di
      ATO compreso nel territorio di piu’ province, provvedono d’intesa
      le province interessate. Con atto del Presidente della Provincia,
      adottato  d’intesa   con  il   presidente  delle  altre  province
      interessate in  caso di  ATO  compreso  nel  territorio  di  piu’
      province, e’  scelta la  forma di  collaborazione sulla  base del
      pronunciamento favorevole  per il  consorzio o per la convenzione
      di tanti  comuni che rappresentino almeno la meta’ piu’ uno degli
      abitanti  del   territorio  interessato,   calcolati  sulla  base
      dell’ultimo censimento.
      
      5. Se  la forma  scelta e’  il  consorzio,  la  provincia,  o  le
      province d’intesa  in caso di ATO compreso nel territorio di piu’
      province, provvede:
      
      a) a  predisporre lo Statuto-tipo della Comunita’ di Ambito sulla
         base dello  schema, completo  del contratto  di servizio-tipo,
         con  allegata  carta  dei  servizi,  approvato  dal  Consiglio
         regionale entro  un mese dall’entrata in vigore della presente
         legge;
      b) a  inviare lo  Statuto  per    l’approvazione  agli  Enti  che
         costituiscono la  Comunita’  di  Ambito  ed  a  esercitare  il
         controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di
         centocinquanta giorni  dall’entrata in  vigore della  presente
         legge;
      c) a  convocare l’assemblea  di insediamento per l’elezione degli
         organi della Comunita’ di Ambito;
      d) ad  assicurare, con  la propria  struttura  organizzativa,  il
         primo funzionamento della Comunita’ di Ambito.
      
      6. Se  la forma  scelta e’  la convenzione,  la provincia,  o  le
      province d’intesa  in caso di ATO compreso nel territorio di piu’
      province, individuano  il comune  responsabile del coordinamento,
      il quale  convoca la  conferenza dei servizi per la stipula della
      convenzione,  da   adottarsi  nel   rispetto  dello  schema-tipo,
      completo del  contratto di  servizio-tipo con  allegata carta dei
      servizi, approvato  dal Consiglio  Regionale entro  trenta giorni
      dall’entrata  in   vigore  della  presente  legge.  La  provincia
      provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine
      di centocinquanta  giorni dall’entrata  in vigore  della presente
      legge.
      
      7. Il  peso dei  Comuni all’interno  della Comunita’ di Ambito e’
      determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti
      fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:
      
      a) quantita’ di rifiuti prodotti;
      b) quantita’  di rifiuti  raccolti  in  maniera  differenziata  e
         avviati al recupero;
      c) quantita’ di rifiuti smaltiti sul territorio comunale.
      
      ARTICOLO 24
      (Delimitazione degli ATO)
      
      1. Sono  istituiti, al  fine della  gestione dei  rifiuti urbani,
      cosi’ come  stabilito dall’art. 23 del Decreto, i seguenti Ambiti
      Territoriali Ottimali (ATO):
      
      ATO 1.  Costituito dai comuni compresi nella provincia di Massa e
             Carrara;
      ATO 2. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Lucca;
      ATO 3. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Pisa;
      ATO 4. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Livorno;
      ATO 5. Costituito dai comuni compresi nelle Province di Prato, di
             Pistoia  e   di   Firenze   ricompresi   nel   circondario
             dell’Empolese Val  d’Elsa, cosi’ come definiti dalla LR 29
             maggio 1997, n. 38;
      ATO 6.  Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Firenze
             ad esclusione di quelli del circondario Empolese;
      ATO 7. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Arezzo;
      ATO 8. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Siena;
      ATO 9.  Costituito dai  comuni   compresi   nella   Provincia  di
             Grosseto.
      
      2. Alla  modifica delle  delimitazioni degli  ATO si provvede con
      atto del  Consiglio regionale,  sentite le  province e  i  comuni
      interessati.
      
      3. Le  Comunita’ d’Ambito  possono individuare,  all’interno  del
      proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del
      sistema  delle   raccolte  per  un  miglior  conseguimento  degli
      obiettivi del piano regionale.
      
      ARTICOLO 25
      (Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d’ATO)
      Poteri regionali
      
      1. Qualora  al momento dell’adozione dei piani provinciali di cui
      all’art.  12,   secondo   comma,   l’obiettivo   della   completa
      autosufficienza nella  gestione dei  rifiuti a livello di ATO non
      risulti interamente  perseguibile, in  conseguenza del deficit di
      capacita’ di  smaltimento per  le varie tipologie di impianti, la
      provincia ne  indica  nel  piano  la  dimensione  quantitativa  e
      formula  la   propria  proposta   relativamente  alla   possibile
      convenzione  con   altra  Comunita’   d’Ambito,  ai   fini  dello
      smaltimento.
      
      2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine
      della loro  soluzione piu’  razionale, attraverso  specifici atti
      d’indirizzo. Tali  atti hanno  natura  d’integrazione  dei  piani
      provinciali di gestione dei rifiuti.
      
      3. Al  momento dell’approvazione del piano ai sensi dell’art. 12,
      ottavo comma,  entrambe le province interessate alla convenzione,
      danno conto  di tale  intesa ed  integrano i flussi di rifiuti da
      esso derivanti nei rispettivi piani.
      
      4. La  stipula delle convenzioni e’ di competenza delle Comunita’
      d’ambito interessate,  che  vi  provvedono  in  coerenza  con  le
      indicazioni del  piano provinciale  e ne  danno conto  nei  piani
      industriali di cui all’art. 27.
      
      5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti,
      l’autosufficienza puo’  essere raggiunta  all’interno dei sistemi
      d’ATO  come  definiti  dall’art.  2.  In  tal  caso  le  province
      interessate autorizzano  i flussi di rifiuti e integrano il piano
      provinciale.
      
      6.   Qualora    non    sia    comunque    possibile    assicurare
      l’autosufficienza ai  sensi  dei  commi  precedenti,  la  Regione
      provvede:
      
      a) ad adeguare in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 22, i piani
         provinciali ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza;
      b) ovvero  a  modificare  la  delimitazione  degli  ATO  a  norma
         dell’art. 24,  comma 2, qualora non sia possibile procedere ai
         sensi della lettera a);
      c) ovvero  ad autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari
         nelle  discariche   di  cui  all’art.  21,  primo  comma,  con
         applicazione del  tributo  previsto  dal  quinto  comma  dello
         stesso articolo,  qualora non  risulti possibile  procedere ai
         sensi delle lettere a) e b).
      
      ARTICOLO 26
      (Competenze della Comunita’ di Ambito)
      
      1. Le Comunita’ di Ambito attuano i piani provinciali di gestione
      dei rifiuti attraverso i piani industriali.
      
      2. Le  funzioni di competenza della Comunita’ di Ambito attengono
      in particolare:
      
      a) all’elaborazione,  all’approvazione  e  all’aggiornamento  del
         piano industriale;
      b) alla  realizzazione  degli  interventi  previsti  nei    piani
         provinciali e  nei piani  industriali individuando  i soggetti
         cui affidarne  la realizzazione e la gestione degli impianti e
         del complesso  delle operazioni  di raccolta  e di  trasporto;
         queste ultime  sono  riferite  alle  eventuali  perimetrazioni
         delle aree  di raccolta  indicate nei  piani  industriali;  il
         contratto di servizio esplicita l’obbligo di rispetto da parte
         del gestore  dei contratti  collettivi di lavoro e delle norme
         sulla sicurezza  nei posti di lavoro; il contratto di servizio
         indica inoltre  le modalita’  con le  quali  il  gestore  puo’
         affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui all’art.
         2, lett. g);
      d) alla  redazione dei  rapporti sulla  realizzazione  del  piano
         industriale sulla capacita’ di smaltimento dell’ATO;
      e) alla  determinazione della    tariffa    secondo  i  contenuti
         dell’art. 49  del Decreto  nonche’ delle  modalita’ per la sua
         introitazione. La  tariffa e’ applicata in forma differenziata
         in relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione alla
         fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
      f) all’assegnazione  ai soggetti  gestori dei  contributi di  cui
         all’art. 3, comma 2.
      
      3. Le  attivita’  di  cui  al  comma  2  sono  organizzate  dalle
      Comunita’ di  Ambito per il raggiungimento degli standard tecnici
      economici di  cui al  piano regionale.  A tal  fine le  Comunita’
      d’Ambito  e   le  Province   istituiscono  forme   di   controllo
      dell’applicazione e  dell’efficacia dei  servizi di  gestione dei
      rifiuti.
      
      4. La Comunita’ di Ambito rendiconta alla Provincia, alla Regione
      ed ai  Comuni interessati  sullo stato  di attuazione  del  piano
      industriale nelle  forme e  nei tempi  stabiliti con  atto  della
      Giunta regionale  entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore
      della presente legge.
      
      ARTICOLO 27
      (Piani industriali)
      
      1. Il  piano industriale  si basa  sull’analisi della  situazione
      esistente contenuta  nel piano  provinciale. Il piano industriale
      contiene:
      
      a) l’individuazione delle aree di raccolta;
      b) i  progetti preliminari, completi dei relativi piani economici
         e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
      c) gli  interventi di  bonifica e/o messa in sicurezza delle aree
         inquinate riferibili  a precedenti  attivita’ di  gestione dei
         rifiuti a cura del pubblico servizio;
      d) i  progetti preliminari  dei servizi di raccolta e del sistema
         dei  trasporti   completi  dei   relativi  piani  economici  e
         finanziari;
      e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi
         di cui alle lettere b) e c);
      f) lo  schema di  assetto gestionale,  che espliciti le eventuali
         gestioni subprovinciali  previste nel  piano  provinciale,  le
         aree di  raccolta, i  servizi e  gli impianti di smaltimento e
         recupero da affidare in gestione;
      g) il  piano degli  investimenti necessari  per  raggiungere  gli
         obiettivi, articolato  su base  decennale  per  i  servizi  di
         smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e
         spazzamento;
      h) la  previsione dell’importo    delle  tariffe  articolate  per
         singole voci  di costo,  da effettuarsi  su base  pluriennale,
         nonche’ le  modalita’ progressive  di attuazione garantendo la
         gradualita’ degli adeguamenti tariffari;
      i) gli  obiettivi e  gli standard  dei servizi  di  gestione  dei
         rifiuti, eventualmente articolati per aree.
      
      2. Entro  i sei  mesi successivi  alla data  di pubblicazione dei
      Piani provinciali,  le comunita’ di ambito adottano e trasmettono
      alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente
      le comunita’ d’ambito nominano il garante dell’informazione.
      
      3. Il piano adottato e’ depositato per trenta giorni consecutivi,
      presso la  sede dalla  Comunita’ d’ambito,  i comuni  dell’ambito
      ottimale e la Provincia, durante i quali chiunque puo’ presentare
      osservazioni. Dell’avvenuta  adozione e  del nome  del garante e’
      data comunicazione  su almeno due quotidiani a diffusione locale.
      Entro lo  stesso termine,  la  provincia  puo’  prescrivere  alla
      comunita’ d’ambito  le modifiche  necessarie a  rendere il  piano
      industriale conforme al piano provinciale. Le province e i comuni
      trasmettono   tempestivamente    alla   comunita’   d’ambito   le
      osservazioni ricevute.
      
      4. La  Comunita’ d’Ambito  approva  il  piano  industriale  entro
      sessanta  giorni   dall’adozione.  Il   Piano  da’   conto  delle
      osservazioni non  accolte. Il  piano e’ trasmesso alla provincia,
      che lo  adegua alle  eventuali prescrizioni  di cui  al comma  3,
      qualora la  Comunita’ d’Ambito non abbia provveduto, e ne dispone
      la pubblicazione  nel BURT Il piano industriale e’ efficace dalla
      data di pubblicazione.
      
      5. Le modifiche al piano industriale sono approvate con le stesse
      procedure di cui ai commi precedenti.
      
      6. Con  l’atto  di  approvazione  di  cui  al  quarto  comma,  la
      Comunita’ d’ambito  nomina un  Comitato di garanzia, che verifica
      l’attuazione del  piano industriale e l’attivita’ dei gestori. La
      Comunita’ d’Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e
      di funzionamento,  la durata in carica e quant’altro necessario e
      opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7.
      
      7. In ogni caso il Comitato e’ composto da almeno due membri, uno
      dei quali  e’ designato  dalla provincia.  Il comitato  riferisce
      alla Comunita’  d’ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo
      stato di realizzazione del Piano; almeno due volte l’anno elabora
      relazioni sullo  stato del  Piano  e  le  trasmette  ai  consigli
      comunali  e  provinciali  interessati.  Le  relazioni  sono  rese
      pubbliche a  cura del  comitato, trascorsi trenta giorni dal loro
      invio ai comuni e alla Provincia. Chiunque puo’ prenderne visione
      o chiederne  copia al  garante  dell’informazione  dell’autorita’
      d’ambito.
      
      TITOLO VII
      NORME FINANZIARIE,  SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E
      TRANSITORIE
      
      ARTICOLO 28
      (Fondi di rotazione)
      
      1. Gestione dei Rifiuti.
      a) Per  il finanziamento  e gli  interventi di  cui agli  art. 5,
         comma 1, lettera f, all’art. 21, comma 2, e all’art. 22, comma
         4, per  la parte  di competenza  della regione e relativa alla
         gestione dei  rifiuti, e’  istituito  un  fondo  di  rotazione
         alimentato con i contributi previsti del comma 5 dell’art. 21,
         con gli  eventuali proventi  delle convenzioni e degli accordi
         di programma  stipulati ai sensi dell’art. 17, comma 1 e con i
         rimborsi di  cui alla  successiva lettera  b), compresi quelli
         dovuti in  restituzione di finanziamenti gia’ erogati ai sensi
         dell’art.  16   della  legge  12/1/95,  n.  4  "Norme  per  lo
         smaltimento dei rifiuti".
      b) I  soggetti   beneficiari   degli interventi  sono  tenuti  al
         rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere di interesse, in
         un  periodo   massimo  di   tre  anni,   con   versamenti   in
         semestralita’ posticipate  con  decorrenza  dall’inizio  della
         messa in servizio dell’impianto. La determinazione del periodo
         ammesso per  il rimborso e’ fissato dalla Giunta con l’atto di
         concessione del finanziamento.
      
      2. Interventi di bonifica.
      a) Per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 5, comma
         1, lettera  g) e  all’art.  22,  comma  4,  per  la  parte  di
         competenza  della   regione  e  relativa  agli  interventi  di
         bonifica, e’  istituito un  fondo di  rotazione alimentato con
         risorse provenienti  dal bilancio  regionale e  con i rimborsi
         alla  successiva   lettera  b),   compresi  quelli  dovuti  in
         restituzione di  finanziamenti gia’ erogati ai sensi dell’art.
         6 della  LR 12/5/93,  n. 29,  "Criteri  di  utilizzo  di  aree
         inquinate soggette a bonifica".
      b) Le  spese degli interventi di bonifica sono a carico in solido
         del soggetto di cui all’art. 20, comma 2.
      c) Le  somme  anticipate  tramite  il  fondo  di  rotazione  sono
         recuperate con  le procedure previste dal RD 14/4/1910, n. 639
         "Approvazione del  T.U. delle  disposizioni di  legge relative
         alla riscossione  delle entrate  patrimoniali dello  stato"  e
         riservate al bilancio regionale per il reintegro del fondo.
      d) Per  gli interventi  urgenti finanziati  tramite il  fondo  di
         rotazione di  cui alla precedente lettera a) e per i quali non
         sia oggettivamente possibile rivalersi sui soggetti obbligati,
         la legge di bilancio provvede al reintegro del fondo.
      e) Qualora  i soggetti  obbligati siano Enti pubblici il rimborso
         delle somme anticipate tramite il fondo di rotazione e’ dovuto
         senza alcun  onere di  interesse in  un periodo massimo di tre
         anni,  con   versamenti  in   semestralita’  posticipate   con
         decorrenza dalla certificazione dell’avvenuta bonifica.
      
      ARTICOLO 29
      (Norma finanziaria)
      
      1. Al finanziamento degli interventi di cui all’art. 3 e all’art.
      5, lettera  f) e  g), decorrenti  dal 1998,  e’ fatto  fronte con
      legge di bilancio con imputazione delle spese ai capitoli 29440 e
      28190 del bilancio 1998.
      
      2. Al  finanziamento dei  fondi di rotazione di cui all’art. 28 e
      decorrenti dal  1998, si  fa fronte  con legge  di  bilancio  con
      imputazione della  spesa ai  capitoli 28200  e 28490 del bilancio
      1998 con le declaratorie modificate come segue:
      
      - cap.  28200 fondo  di rotazione per la gestione dei rifiuti (LR
        18.05.1998, n. 25);
      - cap.  28490 fondo  di rotazione per interventi urgenti bonifica
        (LR 18.05.1998, n. 25).
      
      I rientri  ai fondi  di rotazione  saranno allocati  sul bilancio
      1998 rispettivamente sui capitoli 24984 e 24245 del bilancio 1998
      con le declaratorie modificate come segue:
      
      - cap.  24984 contributo  previsto dal comma 5 dell’art. 21 della
        LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al comma 1 dell’art. 28;
      - cap.  24245 fondo  di rotazione di cui al comma 2 art. 28 della
        LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al comma 2 dell’art. 28;
      
      3. Al  finanziamento delle  attivita’ di cui all’art. 5, comma 1,
      lettera g),  decorrente dal  1998, e’  fatto fronte  con legge di
      bilancio con  imputazione  della  spesa  al  capitolo  28210  del
      bilancio 1998 la cui declaratoria viene cosi’ modificata:
      
      - cap.  28210 spese  per interventi previsti all’art. 5, comma 1,
        lettera h) ed all’art. 15 della LR 18.05.1998, n. 25.
      
      4. E’ autorizzata fin dall’anno 1998 la restituzione degli sgravi
      retributivi introdotti  dall’art. 2,  comma 6, del regolamento 22
      marzo 1995,  n. 8  per gli  anni  1995,  1996,  1997,  1998  fino
      all’importo complessivo di 5 miliardi con imputazione della spesa
      al capitolo 28200 del bilancio 1998.
      
      5. La  Giunta e’  autorizzata, al seguito dell’accertamento delle
      entrate derivanti  da contributi  di cui  all’art. 21,  comma  5,
      della presente  legge,  sul  capitolo  24984,  a  provvedere  con
      proprio atto  alle  necessarie  variazioni  di  bilancio  per  la
      quantificazione delle entrate medesime e la destinazione al fondo
      di rotazione.
      Le entrate  acquisite siano  ridestante  al  finanziamento  degli
      interventi di cui al capitolo 28200.
      
      3. Agli  oneri di  spesa derivanti  dalla presente  legge per gli
      anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.
      
      ARTICOLO 30
      (Sanzioni e  tributo speciale  per il  deposito in  discarica dei
      rifiuti)
      
      1. Chiunque  viola divieti  e obblighi  contenuti nella  presente
      legge, e’  soggetto ad  una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a
      L. 5.000.000.
      
      2. Chiunque  viola un  divieto espressamente  indicato nel  piano
      regionale vigente  e’ soggetto  ad una  sanzione pecuniaria da L.
      5.000.000 a L. 15.000.000.
      
      3. Alla  irrogazione delle  sanzioni amministrative  provvede  la
      provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione.
      
      4. I  tributi di  cui alla LR 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni
      per l’applicazione  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
      discarica dei  rifiuti solidi  di cui  all’art.  3  della  L.  28
      dicembre 1995,  n.  549"  sono  aumentati  nella  misura  massima
      prevista dalla legge 549/95 qualora:
      
      a) non  vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata
         di cui all’art. 24 del Decreto;
      b) vengano    conferiti    rifiuti    tal    quali  in  discarica
         successivamente alla  data stabilita dall’art. 5, comma 6, del
         Decreto,  fatte   salve  le   deroghe  previste  dallo  stesso
         articolo, commi 6 e 6bis;
      c) non  vengano forniti  i dati  richiesti per  la certificazione
         delle raccolte differenziate di cui all’art. 11.
      
      5. Per  i fini  previsti dal  comma 4,  lett. a),  l’accertamento
      relativo  al   raggiungimento   degli   obiettivi   di   raccolta
      differenziata    e’    effettuato    dalla    Giunta    regionale
      successivamente alle  scadenze di  cui all’art.  24, primo comma,
      lett. a),  b) e c) del Decreto. L’incremento del tributo o il suo
      eventuale conguaglio sono calcolati con decorrenza dalle scadenze
      suddette.
      
      ARTICOLO 31
      (Disposizioni transitorie)
      
      1. Fino  all’approvazione di  un nuovo  piano regionale  ai sensi
      dell’art. 9,  comma 9,  resta valido  il piano  regionale vigente
      all’entrata in  vigore della  presente legge.  Tale piano produce
      gli effetti di cui all’art. 13.
      
      2. Fino  all’entrata in vigore dei piani provinciali approvati ai
      sensi dell’art.  12, si  applicano i piani regionali approvati ai
      sensi della  LR 13.11.1984,  n. 65  "Norme per lo smaltimento dei
      rifiuti solidi  e  dei  fanghi".  Le  Province  entro  30  giorni
      dall’entrata in  vigore della  presente legge  possono richiedere
      alla Giunta Regionale la verifica di conformita’ delle scelte dei
      Piani suddetti  e delle  loro varianti  al Piano Regionale, salvo
      che le  Province non  intendano modificarli.  Le  integrazioni  e
      modifiche all’esistente  seguono la  procedura prevista dall’art.
      12  contestualmente   ad  una   informazione  delle   parti  gia’
      approvate. Le  localizzazioni  di  impianti  previste  nei  piani
      provinciali approvati  dai rispettivi  Consigli ai sensi della LR
      65/84  prima   della  decadenza   prevista   dalla   disposizione
      transitoria di  cui all’art.  13, comma  4, della  LR 12  gennaio
      1995, n.  4 e  non approvati  dalla  Regione  per  la  successiva
      decadenza  prevista  dalla  norma  transitoria  richiamata,  sono
      considerate conformi,  su richiesta  della provincia,  qualora la
      Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto previsto dal
      piano regionale di cui all’art. 22 del Decreto.
      
      3. Sino  all’adozione del  piano di  bonifica di  cui all’art. 9,
      comma 2,  resta in  vigore il  piano regionale  di bonifica delle
      aree inquinate  approvato ai  sensi  della  LR  29/93.  Solo  con
      l’adozione del piano di cui all’art. 9, comma 2, si producono gli
      effetti di cui all’art. 20, commi 1 e 4.
      
      4. Le  direttive tecniche  e procedurali di cui all’art. 5, comma
      1, lett.  e), relative all’espletamento delle funzioni attribuite
      dalla presente  legge agli  enti locali, sono approvate entro sei
      mesi dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge;  in  prima
      applicazione e  fino all’approvazione  delle suddette  direttive,
      conservano  validita’   le  direttive   approvate  dalla   Giunta
      regionale ai  sensi della  LR 12  gennaio 1995,  n. 4  e della LR
      29/93.
      
      5. Per  i progetti  di bonifica  e/o di  messa in  sicurezza  non
      conclusi alla  data di entrata in vigore della presente legge, la
      Giunta regionale  attribuisce agli enti competenti ai sensi della
      presente legge la conclusione del procedimento.
      
      6. Fino  all’approvazione dei  piani  industriali,  i  flussi  di
      rifiuti sono  autorizzati con  atti congiunti  delle Province  di
      provenienza e  di quelle di destinazione, sentite le Comunita’ di
      Ambito interessate, ove costituite.
      
      7. In  prima applicazione, i piani provinciali di cui all’art. 11
      sono approvati  entro centottanta  giorni dall’entrata  in vigore
      della presente legge.
      
      ARTICOLO 32
      (Abrogazioni)
      
      1. A  decorrere dalla  data di  entrata in  vigore della presente
      legge, ad  eccezione  dell’art.  10  della  LR  19.08.88  n.  60,
      dell’art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89
      n. 61  e dell’art.  4 della  LR 04.04.95  n. 35 che sono riferiti
      alla A.R.R.R., sono abrogate:
      
      - la  LR 19  Agosto 1988,  n. 60  "Norme per la limitazione ed il
        recupero dei rifiuti"
      - la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR
        60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
      - la  LR 22  Marzo 1990  n.  19  "Costituzione  Agenzia  Regione,
        Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"
      - la  LR 12  Maggio 1993  n. 29  "Criteri  di  utilizzo  di  aree
        inquinate soggette a bonifica"
      - la  LR 6  Settembre 1993  n. 64 "Disciplina delle materie prime
        secondarie -  Catasto rifiuti  ed  osservatorio  regionale  sui
        rifiuti e  sulle M.P.S.  - Modifiche ed integrazione alla LR 19
        agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei
        rifiuti"
      - la  LR 7  Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n.
        29 recante  criteri di  utilizzo di  aree inquinate  soggette a
        bonifica"
      - la  LR 12  Gennaio 1995  n. 4  "Norme per  lo  smaltimento  dei
        rifiuti"
      - la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a
        sostegno infrastrutture  per lo  smaltimento dei  rifiuti e  di
        bonifica di  siti inquinati  e  modifiche  alle  LL.RR.  60/88,
        29/93, e 4/95"
      - la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR
        12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme
        per lo smaltimento dei rifiuti"
      - la  LR 17  Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l’individuazione
        dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle
        opere pubbliche  e per  l’utilizzo  prioritario  delle  materie
        prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.
      
      2. Sono  fatte salve  le obbligazioni  assunte fino  alla data di
      entrata in  vigore della  presente legge e derivanti dall’art. 16
      della LR  12.01.1995, n.  4 e dall’art. 6 della LR 12.05.1993, n.
      29.
      

      Materie:
      RIFIUTI TUTELA AMBIENTALE


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