mail indietro Ricerca Leggi Regionali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento)
1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione
Toscana promuove per lo sviluppo dell`educazione,
dell`istruzione, dell`orientamento, della formazione
professionale e dell`occupazione, al fine di costruire un sistema
regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie
dell`Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena
realizzazione della liberta` individuale e dell`integrazione
sociale, nonche` il diritto all`apprendimento lungo tutto l`arco
della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio
e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo
sviluppo dell`identita` personale e sociale, nel rispetto della
liberta` e della dignita` della persona, dell`uguaglianza e delle
pari opportunita`, in relazione alle condizioni fisiche,
culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalita` di cui al comma 1, la Regione, nel
rispetto del principio di sussidiarieta` previsto dall`articolo
118 della Costituzione, determina l`allocazione delle funzioni
amministrative al livello di governo piu` vicino ai cittadini e
favorisce l`integrazione di apporti funzionali di soggetti
privati.
4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti
obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il
costante miglioramento dell`offerta di attivita` e di servizi;
b) favorire la possibilita` di apprendere e sviluppare le
conoscenze degli individui lungo l`intero arco della vita,
garantendo l`esercizio della liberta` di scelta nella
costruzione di percorsi lavorativi, professionali e
imprenditoriali al fine di incrementare la capacita` di
inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell`offerta di istruzione,
pubblica e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il
diritto all`apprendimento per tutti, anche attraverso la
flessibilita` dei percorsi;
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di
favorire l`incontro fra la domanda e l`offerta;
e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra
soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative
locali;
f) favorire azioni di pari opportunita` volte a migliorare
l`accesso e la partecipazione delle donne al mercato del
lavoro con interventi specifici per sostenere l`occupazione
femminile, ad eliminare la disparita` nell`accesso al lavoro,
favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita
familiare con quella professionale;
g) promuovere l`inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale
attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di
politica del lavoro;
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno
accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
i) promuovere l`innovazione, sviluppando con le parti sociali i
necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di
sicurezza e qualita` del lavoro, come fondamento necessario
per la competizione qualitativa e l`incremento della
produttivita`.
TITOLO II
LE POLITICHE DI INTERVENTO
CAPO I
LE POLITICHE INTEGRATE DELL`EDUCAZIONE, DELL`ISTRUZIONE,
DELL`ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO 2
(Interventi di attuazione delle politiche integrate
dell`educazione, dell`istruzione, dell`orientamento e della
formazione professionale)
1. Le politiche integrate dell`educazione, dell`istruzione,
dell`orientamento e della formazione professionale si attuano
attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti
si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in
risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per
interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e
sviluppo dei sistemi dell`educazione, dell`istruzione, della
formazione professionale e dell`orientamento, finalizzate ad
assicurare l`accessibilita` e il miglioramento sia dell`offerta
formativa che dei servizi ad essa connessi, nonche` azioni di
indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione,
monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro
articolazioni pubbliche e private.
2. L`insieme organico degli interventi delle politiche integrate
dell`educazione, dell`istruzione, dell`orientamento e della
formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della
presente legge, e` volto alla progressiva costruzione di un
sistema integrato regionale per il diritto all`apprendimento.
ARTICOLO 3
(Finalita` degli interventi educativi per la prima infanzia)
1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari
rivolti all`infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione
dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e
inviolabile rispetto della liberta` e della dignita` personale,
della solidarieta`, dell`eguaglianza di opportunita`, della
valorizzazione della differenza di genere, dell`integrazione
delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo
sviluppo delle potenzialita` cognitive, affettive e sociali.
2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi
efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio
territorio, si ispira alle seguenti finalita`:
a) innovazione e sperimentazione;
b) continuita` educativa;
c) massima diffusione territoriale degli interventi e
raggiungimento della piu` ampia utenza;
d) diversificazione delle offerte e flessibilita`
dell`organizzazione;
e) omogenea qualita` dell`offerta;
f) risposte personalizzate alla molteplicita` dei bisogni;
g) organizzazione degli interventi per garantire le pari
opportunita` e conciliare la vita professionale dei genitori
con quella familiare;
h) ottimizzazione dell`uso delle risorse, in relazione alla
qualita` e all`economicita`;
i) tutela dei diritti all`educazione dei disabili.
ARTICOLO 4
(Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima
infanzia)
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalita` di cui
all`articolo 3 sono rivolti ai bambini in eta` compresa da tre
mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la
prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna
discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita,
cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la
realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il
riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l`obiettivo di ampliare l`azione
dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e
differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che
possono comprendere servizi con caratteristiche educative,
ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per
fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai
soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti
accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il
domicilio della famiglia o dell`educatore.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a)
e b), devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed
alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui
all`articolo 32, comma 2.
3. Il Comune e` titolare delle funzioni amministrative in materia
di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta,
in associazione con uno o piu` o tutti i Comuni compresi nella
zona socio-sanitaria di cui all`articolo 19 della legge regionale
3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema
di diritti di cittadinanza e di pari opportunita`: riordino dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche
attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento
degli enti locali).
4. I Comuni, per l`erogazione dei servizi nell`ambito delle
risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici
e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui
all`articolo 32, comma 2, ed ammettere gli interessati alla
fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite
appositi buoni-servizio, le cui modalita` di attribuzione sono
disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro
sei mesi dall`entrata in vigore del regolamento di cui
all`articolo 32, comma 2.
5. I Comuni, con riferimento agli standard previsti dal
regolamento di cui all`articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti
privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e
concedono ai soggetti privati autorizzati che ne facciano
richiesta, l`accreditamento.
6. L`esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo
dell`autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del
servizio ad iniziativa del Comune, con procedure definite dai
regolamenti comunali.
ARTICOLO 5
(Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli
adulti)
1. Per educazione non formale si intende l`insieme di interventi
educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di
studio o di attestati professionali, ancorche` valutabili secondo
quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di
istruzione di cui all`articolo 32, comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli
adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad
assicurare lo sviluppo dell`identita` personale e sociale, nel
rispetto della liberta` e della dignita` della persona,
dell`uguaglianza e delle pari opportunita`, in relazione alle
condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all`apprendimento
lungo tutto l`arco della vita, sviluppa, nell`ambito della
programmazione dell`offerta formativa integrata, il progressivo
raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli
adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico
e qualificato di opportunita` educative per la popolazione,
basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti,
pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all`articolo 32, comma 2, sono
definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del
sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani
e degli adulti.
Art 6
Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Nel rispetto delle norme generali sull`istruzione e dei
principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione
promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo
e quantitativo, dell`istruzione scolastica.
2. Le finalita` di cui al comma 1 sono perseguite in particolare
attraverso le seguenti funzioni:
a) la programmazione dell`offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilita` di risorse umane e finanziarie, della rete
scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui
all`articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la
programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti
funzionali al miglioramento dell`offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita` di promozione relative alle
funzioni di cui al presente elenco.
3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie
competenze con quelle esercitate dall`amministrazione statale e
dagli enti locali nel campo dell`istruzione, sviluppa le azioni
di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione
interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese
operative.
ARTICOLO 7
(Finalita`, destinatari e tipologie degli interventi per il
diritto allo studio scolastico)
1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere
effettivo il diritto all`apprendimento e all`istruzione
scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole
paritarie private e degli enti locali, dall`infanzia fino
all`assolvimento dell`obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalita` di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto
alla frequenza delle attivita` scolastiche;
b) l`erogazione di provvidenze economiche prioritariamente
destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni
svantaggiate;
c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualita`
dell`offerta di istruzione e formazione prioritariamente
finalizzate alla riduzione dell`insuccesso e dell`abbandono
scolastico.
3. Per la realizzazione delle finalita` di cui al presente
articolo, il Piano di indirizzo generale integrato di cui
all`articolo 31 individua gli interventi, rivolti agli studenti,
che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi
e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresi`:
a) le modalita` di individuazione dei requisiti di merito e di
reddito;
b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari
degli interventi rivolti agli studenti, che puo` essere
differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei
medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.
ARTICOLO 8
(Finalita` e destinatari degli interventi per il diritto allo
studio universitario)
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la
Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che di fatto limitano l`eguaglianza dei cittadini
nell`accesso all`istruzione superiore e, in particolare, per
consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi piu` alti degli studi.
2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il
conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio
delle Universita` degli studi e degli Istituti di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana,
tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge,
Universita`.
3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con
quelli di competenza delle Universita` della Toscana.
ARTICOLO 9
(Tipologie degli interventi per il diritto allo studio
universitario)
1. Gli interventi attuati per le finalita` di cui all`articolo 8,
comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di
ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di
informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti
logistici e di possibilita` di permanenza nelle sedi di studio,
attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di
sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme,
sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di
orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l`impiego.
2. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all`articolo
31 individua gli interventi che prescindono dal possesso di
determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli
interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che
vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di
cui al comma 5.
3. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all`articolo
31 stabilisce le modalita` di individuazione dei requisiti di
merito e di reddito degli studenti per l`accesso agli interventi
attribuiti per concorso e determina, altresi`, le entita` dei
benefici.
4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire
il conseguimento della prima laurea, della prima laurea
specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi
valore legale. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui
all`articolo 31 puo` prevedere la concessione di prestiti d`onore
in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con
altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo
il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o
straniere volte ad integrare, con soggiorni all`estero,
l`attivita` di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il
caso di erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui
all`articolo 10, individuate dal regolamento di cui all`articolo
32, comma 3.
6. Il servizio abitativo delle Aziende di cui all`articolo 10,
utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle
Universita`, non costituisce esercizio di struttura ricettiva
alberghiera ed extra-alberghiera.
ARTICOLO 10
(Aziende regionali per il diritto allo studio universitario)
1. La realizzazione, in collaborazione con le Universita` e gli
enti locali, degli interventi di cui all`articolo 9 e` demandata
alle tre Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, di seguito denominate Aziende, che hanno sede
legale nei comuni sedi delle Universita` di Firenze, di Pisa e di
Siena.
2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in
altre citta` della regione sedi di decentramento universitario
dipendenti dalle Universita` ove ha sede l`Azienda, nonche` gli
interventi a favore degli iscritti agli Istituti di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Le Aziende sono dotate di personalita` giuridica, di autonomia
amministrativa e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio
personale. Il loro funzionamento e` disciplinato da un
regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione
conformemente alle modalita` definite dal regolamento regionale
di cui all`articolo 32, comma 3, lettera b).
4. Sono organi dell`Azienda il Consiglio di amministrazione, il
Presidente e il Collegio dei revisori.
5. Le modalita` di nomina e la composizione del Consiglio di
amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Universita`
e degli studenti, sono stabilite con deliberazione del Consiglio
regionale. Le modalita` di funzionamento e le competenze degli
organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui
all`articolo 32, comma 3, lettera b).
6. Il bilancio previsionale economico delle Aziende con
l`allegato piano di attivita` annuale e il conto di esercizio con
i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti
all`approvazione del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale.
7. Il patrimonio delle Aziende e` vincolato nell`uso
all`attuazione degli interventi del diritto allo studio
universitario di cui all`articolo 9.
8. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull`amministrazione
delle Aziende ai sensi dell`articolo 58 dello Statuto.
9. Nell`esercizio di tali poteri, la Giunta regionale:
a) dispone ispezioni mediante la nomina di uno o piu` ispettori
tra il personale regionale dirigente;
b) provvede, previa diffida agli organi dell`Azienda, al
compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e
di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o
ritardino l`adempimento.
10. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e
ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Consiglio
di amministrazione dell`Azienda e` sciolto ed e` nominato un
commissario straordinario per la gestione dell`Azienda per un
periodo non superiore a sei mesi.
11. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al
Consiglio regionale sull`attivita` delle Aziende e sulla propria
attivita` di vigilanza.
ARTICOLO 11
(Personale delle Aziende)
1. Il personale delle Aziende e` iscritto nell`apposito ruolo del
personale di ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della Regione
Toscana.
2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, gia` trasferito
dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto
1993, n. 55 (Norme per l`attuazione del diritto allo studio
universitario), continuano ad applicarsi i benefi`ci derivanti
dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n.
35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).
3. Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale e` iscritto,
fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l`Azienda,
all`Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell`amministrazione pubblica (INPDAP) e precisamente alla
gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il trattamento di
pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l`indennita`
di fine servizio.
4. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l`assunzione del
personale puo` utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano
stati banditi da una delle altre Aziende, dagli enti locali
ovvero dalla Regione Toscana ai sensi dell`articolo 54, comma 9,
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione del
personale).
ARTICOLO 12
(Orientamento)
1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni eta` il diritto
all`orientamento per la conoscenza delle opportunita` finalizzate
alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e
scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle
capacita` e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo
della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. Gli interventi e i servizi per l`orientamento si realizzano
con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le
politiche integrate dell`educazione, dell`istruzione, della
formazione e del lavoro, anche attraverso l`alternanza tra i
sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l`impiego.
ARTICOLO 13
(Obbligo formativo)
1. Al fine di dare attuazione alle attivita` relative
all`assolvimento dell`obbligo formativo nel sistema di istruzione
scolastica, nel sistema della formazione professionale e
nell`esercizio dell`apprendistato e della libera scelta nella
costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e
sostiene l`offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata
di percorsi formativi rivolti sia all`ambito della formazione
professionale e dell`apprendistato a completamento dei percorsi
nell`ambito dell`istruzione, sia al rientro nel sistema di
istruzione per il completamento del ciclo di studio. La Regione
favorisce, altresi`, tutte le opportunita` di integrazione e di
personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire
il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
2. I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e
verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati sono
svolti dai centri per l`impiego.
3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di
cui al comma 1, sulla base di specifiche intese con
l`amministrazione scolastica e nell`ambito della definizione del
sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine
anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso
formativo individualizzato, specifiche modalita` di rientro nel
sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
4. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene
l`indicazione delle procedure di accertamento delle competenze
per il conseguimento della qualifica finale. Tali procedure sono
determinate secondo le modalita` stabilite nel regolamento di cui
all`articolo 32, comma 2, lettera c), per la conclusione degli
interventi relativi all`obbligo formativo.
ARTICOLO 14
(Formazione post-obbligo e superiore)
1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i
seguenti interventi:
a) formazione di supporto all`inserimento e al reinserimento
lavorativo;
b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere
post-secondario;
c) formazione professionalizzante all`interno di corsi di laurea
universitari;
d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e
adulti, occupati e non occupati.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di
formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere
finanziario.
ARTICOLO 15
(Formazione continua)
1. Al fine di assicurare il diritto all`apprendimento per tutto
l`arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle
competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti
occupati, promuovendo gli interventi volti all`adeguamento delle
competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale,
al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche
imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e
ricorrente, nonche` quella conseguente alla riconversione di
attivita` produttive. In tale ambito, gli interventi debbono
considerare l`insieme delle misure di formazione continua, di
provenienza pubblica o privata.
ARTICOLO 16
(Finalita` del sistema della formazione professionale)
1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei
soggetti che promuovono e gestiscono le attivita` formative per
realizzare le seguenti finalita`:
a) assicurare standard di qualita` dell`offerta formativa
mediante l`innovazione dei profili e delle competenze degli
operatori della formazione, lo sviluppo e l`innovazione dei
modelli formativi e delle modalita` di erogazione
dell`offerta;
b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la
domanda e l`offerta di lavoro;
c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di
interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al
lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della
cultura professionale;
d) assicurare attivita` di qualificazione, riqualificazione,
specializzazione e riconversione professionale.
ARTICOLO 17
(Modalita` di attuazione degli interventi di formazione
professionale)
1. Le attivita` di formazione professionale sono svolte secondo
una delle seguenti modalita`:
a) mediante convenzione con organismi con finalita` di
formazione, nei casi in cui l`attivita` formativa sia
finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia
conforme agli standard qualitativi di cui all`articolo 32,
comma 4, lettera b);
b) mediante riconoscimento dell`attivita` formativa svolta da
organismi con finalita` di formazione, nei casi in cui essa
non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme
agli standard qualitativi di cui all`articolo 32, comma 4,
lettera b);
c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il
contributo finanziario pubblico, anche parziale, svolgono
attivita` di formazione continua rivolta al personale di
appartenenza o finalizzata all`inserimento lavorativo nella
propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi
sindacali.
2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di
formazione professionale con misure anche di carattere
finanziario.
3. Le attivita` di formazione professionale svolte secondo
modalita` non ricomprese nel comma 1, non rientrano nell`ambito
di applicazione della presente legge .
4. Le attivita` di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate
da organismi con finalita` di formazione che siano stati
accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell`articolo 32,
comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi
gli istituti scolastici e le Universita`.
5. I beni acquisiti o prodotti nell`ambito delle attivita`
convenzionate di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte,
secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile
della Regione o delle Province.
6. Gli interventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b),
si concludono con la certificazione dell`avvenuta frequenza
ovvero con un esame di idoneita` il cui esito positivo
costituisce presupposto per l`attestazione dell`avvenuto
conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
ARTICOLO 18
(Accertamento del reddito per l`accesso alle prestazioni)
1. L`accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni
economiche dei destinatari e` subordinato all`accertamento del
reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione
economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell`articolo 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive
modifiche.
CAPO II
IL SISTEMA REGIONALE PER L`IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
ARTICOLO 19
(Finalita`)
1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione
definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea
con gli orientamenti in materia di occupazione definiti
dall`Unione europea.
2. La Regione promuove il diritto e l`accesso al lavoro delle
persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato,
l`incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei
lavoratori disabili.
ARTICOLO 20
(Il sistema regionale per l`impiego)
1. Il sistema regionale per l`impiego e` costituito dalla rete
delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il
conseguimento delle finalita` di cui all`articolo 19 e per la
gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l`impiego tutte quelle attivita` di
informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine
finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l`incontro
tra domanda e offerta di lavoro, l`accesso alla formazione, la
promozione della imprenditorialita` e le iniziative volte allo
sviluppo dell`occupazione.
3. Fanno parte del sistema regionale per l`impiego i centri per
l`impiego costituiti dalle Province ai sensi dell`articolo 22.
4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema
regionale per l`impiego, anche tramite convenzioni e misure
finanziarie, con soggetti pubblici e privati aventi per scopo la
prestazione di servizi per il lavoro.
ARTICOLO 21
(Le politiche del lavoro)
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per
prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga
durata, agevolare l`inserimento lavorativo, la mobilita`
professionale e le carriere individuali, sostenere il
reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi
svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
2. Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:
a) sostiene azioni positive per le pari opportunita` finalizzate
all`occupazione femminile;
b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con
particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove
l`imprenditoria giovanile e femminile favorendo l`avvio di
nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno
alla loro creazione anche in forma cooperativa;
c) sostiene politiche contro l`esclusione sociale, al fine di
favorire l`inserimento dei disabili e delle categorie
svantaggiate;
d) promuove l`inserimento e il reinserimento dei disoccupati di
lunga durata.
ARTICOLO 22
(Il sistema provinciale per l`impiego)
1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione,
al fine di assicurare l`integrazione dei servizi secondo la
programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale
integrato dei servizi all`impiego di cui fanno parte i centri per
l`impiego.
2. Le Province possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati al fine del miglioramento della qualita` e
della diffusione degli interventi.
3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema
provinciale per l`impiego, di cui fanno parte i centri per
l`impiego:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al
collocamento, e all`incontro fra la domanda e l`offerta di
lavoro;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di
politiche attive del lavoro;
c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
d) le attivita` di orientamento di cui all`articolo 12 e le
attivita` relative all`obbligo formativo di cui all`articolo
13.
4. Al fine di garantire omogeneita` nell`erogazione dei servizi
nel territorio regionale, con il regolamento di cui all`articolo
32, comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per
l`impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la
qualita` delle prestazioni.
ARTICOLO 23
(Commissione regionale permanente tripartita)
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla
determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione
delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della
Regione, e` costituita una Commissione regionale permanente
tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di
progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione,
mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente
alle funzioni di competenza regionale, nonche` di valutazione e
verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli
indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresi`, proposte
sui criteri e sulle modalita` per la definizione delle
convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati
finalizzate al miglioramento della qualita` dei servizi per
l`impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma
1, la composizione e la durata in carica della stessa sono
definite dal regolamento di cui all`articolo 32, comma 5. Fanno
parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale
della Regione, i rappresentanti delle parti sociali piu`
rappresentative a livello regionale, nel rispetto della
pariteticita` delle posizioni delle parti sociali stesse, il
consigliere di parita` nominato ai sensi del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell`attivita` delle
consigliere e dei consiglieri di parita` e disposizioni in
materia di azioni positive, a norma dell`articolo 47 della L. 17
maggio 1999, n. 144) nonche`, per la trattazione di argomenti
relativi all`attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al
collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni
dei disabili piu` rappresentative a livello regionale.
5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 e`
definito in apposito regolamento interno, approvato dalla
Commissione stessa.
ARTICOLO 24
(Comitato di coordinamento istituzionale)
1. Al fine di assicurare l`efficace coordinamento delle funzioni
istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per
l`impiego e l`effettiva integrazione sul territorio tra i servizi
all`impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative, e` istituito un Comitato di coordinamento
istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito
alla qualita` dei servizi resi e alla efficacia del sistema
regionale per l`impiego, con particolare riguardo alla
realizzazione dell`integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualita`
e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle
convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi
quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al
miglioramento della qualita` dei servizi per l`impiego.
4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la
composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal
regolamento di cui all`articolo 32, comma 5. La composizione deve
assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della
Regione, delle Province e degli altri enti locali.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e` definito in
apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
ARTICOLO 25
(Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico
provinciale per il collocamento dei disabili)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di
lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione
provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo
permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare
in materia di programmazione provinciale delle politiche del
lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi
per l`impiego e dei centri per l`impiego.
2. La Provincia garantisce all`interno della Commissione di cui
al comma 1 la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, designati dalle organizzazioni piu`
rappresentative, e del consigliere provinciale di parita`.
3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti
relativi al diritto al lavoro dei disabili, l`integrazione della
Commissione di cui al comma 1 con i rappresentanti designati
dalle categorie interessate.
4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacita` lavorative,
alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all`inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici
sulla permanenza delle condizioni di inabilita`.
5. Il Comitato tecnico e` composto dal medico legale e
dall`esperto in servizi sociali, componenti della commissione
medica operante presso l`Azienda unita` sanitaria locale
incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato
invalidante, nonche` da un funzionario della Provincia.
ARTICOLO 26
(Istituzione del Fondo regionale per l`occupazione dei disabili)
1. E` istituito il Fondo regionale per l`occupazione dei
disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento
dei disabili nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel
Piano di indirizzo generale integrato di cui all`articolo 31,
stabilisce le modalita` di gestione del Fondo e, valutate le
proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all`articolo
27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i
risultati dell`attivita`.
ARTICOLO 27
(Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili)
1. E` istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per
l`occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la
destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le
modalita` di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la
composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal
regolamento di cui all`articolo 32, comma 5. La composizione deve
assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della
Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei
datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e` definito in
apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 28
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e attuazione di politiche di intervento che
attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed
esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei
confronti del sistema allargato dell`offerta integrata tra
istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, previsti dall`articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di
riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le
linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei
risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione
definisce, altresi`, gli indirizzi per la programmazione della
rete scolastica e il calendario scolastico.
3. Nell`ambito del sistema informativo regionale, la Regione
sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori
disciplinati dalla presente legge.
4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si
riserva la possibilita` di promuovere, finanziare e gestire
interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello
regionali, nonche` di sviluppare tutte le iniziative di studio,
ricerca ed informazione necessarie per l`esercizio delle proprie
competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con
gli organi dell`amministrazione dello Stato, con le Province e
con i Comuni.
ARTICOLO 29
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Le Province sono titolari delle funzioni in materia di
orientamento e formazione professionale.
2. Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e
coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto
allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di
educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli
adulti, nonche` del sistema di istruzione con particolare
riferimento alla formulazione dei piani provinciali di
organizzazione della rete scolastica.
3. Le funzioni relative all`obbligo formativo di cui
all`articolo13 sono attribuite alle Province che le esercitano
tramite l`attivita` dei centri per l`impiego.
4. Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di
mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente
riservate con la presente legge alla Regione.
5. Le Province garantiscono l`integrazione delle funzioni in
materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle
relative alla formazione professionale e all`istruzione.
6. Le Province contribuiscono all`integrazione delle funzioni di
cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo
economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli
indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle
Province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari,
istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77
(Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e
norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29
maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell`Empolese Val
D`Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che
li esercitano, in tal caso, con le modalita` previste dalla
presente legge.
ARTICOLO 30
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli
adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di
destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali
e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente
alla gestione dei relativi servizi scolastici.
ARTICOLO 31
(Piano di indirizzo generale integrato)
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono
come riferimento strategico le linee emergenti nella
programmazione di lungo periodo effettuata dal programma
regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di
cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in
coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto
1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
2. Le politiche di intervento si conformano ai principi di
sussidiarieta`, differenziazione ed adeguatezza rivolti al
sistema delle autonomie locali, espressi dall`articolo 118, primo
comma, della Costituzione, ed al principio di sussidiarieta`
rivolto all`autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita` di interesse generale,
espresso dall`articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
3. La programmazione generale degli interventi integrati e
intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo
generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale
con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione
comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali
aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione
del Consiglio regionale.
4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
a) gli obiettivi, le priorita` degli interventi e gli ambiti
territoriali di riferimento;
b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
c) le strategie e le politiche di intervento;
d) le modalita` di individuazione dei requisiti di merito e di
reddito ;
e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari
degli interventi;
f) le entita` dei benefici;
g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati
coinvolti nell`attuazione operativa degli interventi e le
indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
h) l`individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai
soggetti pubblici e privati coinvolti nell`attuazione
operativa degli interventi ed i criteri per la loro
ripartizione fra gli stessi;
i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalita` per le
verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli
interventi;
k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
l) le eventuali ulteriori direttive.
5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale
integrato e` informato al principio del concorso istituzionale e
della partecipazione sociale ai sensi dell`articolo 15 della LR
49/1999.
6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il
30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento
del Piano di indirizzo generale integrato circa le attivita`
svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo
svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 32
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dall`entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di
concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti
economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il
quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema
integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la
competenza degli enti locali, ai sensi dell`articolo 117, sesto
comma, della Costituzione, all`emanazione delle norme
regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle
funzioni amministrative loro attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
a) alla classificazione dei presi`di ed ai loro requisiti tecnico
strutturali, relativamente agli standard riguardanti la
localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali
generali, gli spazi per gli utenti, la ricettivita`, il
dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualita`
delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale
dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto
operatori/utenti, gli standard di base per l`erogazione dei
servizi, la qualificazione degli operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di
accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di
accertamento delle competenze e di rilascio delle relative
attestazioni formali, al sistema generale dei crediti
formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli
interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti
interventi.
3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto
allo studio universitario:
a) le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le
sedi di decentramento universitario e le sedi di Istituti di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
b) le modalita` di funzionamento e le competenze degli organi
delle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche` i criteri di organizzazione e di
funzionamento delle Aziende stesse, ivi comprese le modalita`
e le forme per il controllo degli utenti sulla qualita` dei
servizi e delle attivita` sulla base della carte dei servizi.
4. Relativamente alle attivita` di formazione professionale, il
regolamento regionale definisce, in particolare:
a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi
formativi che fruiscono di contributi pubblici;
b) gli standard di qualita` dell`offerta formativa attraverso la
disciplina:
1. dell`accreditamento, del monitoraggio e della verifica
dell`offerta formativa;
2. della certificazione dei percorsi e delle competenze
conseguite dall`utenza;
3. dei profili e delle competenze degli operatori della
formazione;
4. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per
la gestione del sistema;
5. della semplificazione delle procedure di programmazione e
gestione;
6. dello sviluppo e l`innovazione dei modelli formativi e
delle modalita` di erogazione dell`offerta.
5. Relativamente al sistema regionale per l`impiego ed alle
politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina :
a) le tipologie dei servizi per l`impiego, gli standard minimi di
efficienza dei servizi e la qualita` delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in
carica della Commissione regionale permanente tripartita di
cui all`articolo 23, del Comitato di coordinamento
istituzionale di cui all`articolo 24 e del Comitato regionale
per il Fondo per l`occupazione dei disabili di cui
all`articolo 27;
c) i criteri per l`individuazione delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei
disabili piu` rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 33
(Decorrenza e abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all`articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il
diritto allo studio);
b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l`esercizio
di funzioni in materia di orientamento professionale);
c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge
regionale n. 53 del 1981: Interventi per il diritto allo
studio);
d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in
materia di formazione professionale);
e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria
della promozione e gestione degli interventi di educazione
permanente);
f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31
agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione
professionale". Modifica);
g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31
agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione
professionale" e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 "Norme
per l`esercizio di funzioni in materia di orientamento
professionale". Modifiche);
h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di
politiche del lavoro e di servizi per l`impiego);
i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74
(Norme per la formazione degli operatori del Servizio
sanitario);
j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n.
85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela
della salute, servizi sociali, istruzione scolastica,
formazione professionale, beni e attivita` culturali e
spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112);
k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi
per l`infanzia e gli adolescenti);
l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto
allo studio universitario);
m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale
52/1998 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi
per l`impiego". Modifiche ed integrazioni);
n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3
(Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa
per il periodo 2001-2003);
o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche
del lavoro e di servizi per l`impiego". Soppressione dell`Ente
Toscana Lavoro);
p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche
del lavoro e di servizi per l`impiego");
q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche
del lavoro e di servizi per l`impiego").
2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali
abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili,
secondo le modalita` in essa previste.
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base
delle norme abrogate.
ARTICOLO 34
(Disposizione finale in materia di formazione professionale)
1. L`esercizio diretto da parte delle Province degli interventi
di formazione professionale e` consentito fino al 31 dicembre
2002.
ARTICOLO 35
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall`applicazione della presente legge
viene fatto fronte, a partire dall`esercizio 2003, con gli
stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle
apposite unita` previsionali di base (UPB) di cui al bilancio
pluriennale di previsione 2002-2004:
- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
- 612 (Lavoro - spese correnti);
- 613 (Sistema dell`educazione e dell`istruzione - spese
correnti);
- 614 (Sistema dell`educazione e dell`istruzione - spese di
investimento);
- 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese
correnti);
- 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese
correnti);
- 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di
investimento);
- 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).
Materie:
SISTEMA EDUCATIVO FORMAZIONE LAVORO