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      LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 32
      Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
      5.8.2002 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 23


      TITOLO I
      PRINCIPI GENERALI
      
      ARTICOLO 1
      (Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento)
      
      1. La  presente legge  disciplina gli  interventi che  la Regione
      Toscana    promuove     per    lo    sviluppo    dell`educazione,
      dell`istruzione,     dell`orientamento,      della     formazione
      professionale e dell`occupazione, al fine di costruire un sistema
      regionale integrato  che garantisca, in coerenza con le strategie
      dell`Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena
      realizzazione  della  liberta`  individuale  e  dell`integrazione
      sociale, nonche`  il diritto all`apprendimento lungo tutto l`arco
      della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio
      e il diritto al lavoro.
      
      2. Gli  interventi di  cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo
      sviluppo dell`identita`  personale e  sociale, nel rispetto della
      liberta` e della dignita` della persona, dell`uguaglianza e delle
      pari  opportunita`,   in  relazione   alle  condizioni   fisiche,
      culturali, sociali e di genere.
      
      3. Per realizzare le finalita` di cui al comma 1, la Regione, nel
      rispetto del  principio di  sussidiarieta` previsto dall`articolo
      118 della  Costituzione, determina  l`allocazione delle  funzioni
      amministrative al  livello di  governo piu` vicino ai cittadini e
      favorisce  l`integrazione   di  apporti  funzionali  di  soggetti
      privati.
      
      4.  Gli   interventi  della   Regione  si  ispirano  ai  seguenti
      obiettivi:
      
      a) assicurare  la diffusione territoriale, la qualificazione e il
         costante miglioramento dell`offerta di attivita` e di servizi;
      b) favorire   la  possibilita`  di  apprendere  e  sviluppare  le
         conoscenze degli  individui lungo  l`intero arco  della  vita,
         garantendo  l`esercizio   della  liberta`   di  scelta   nella
         costruzione   di    percorsi   lavorativi,   professionali   e
         imprenditoriali  al  fine  di  incrementare  la  capacita`  di
         inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
      c) sostenere  lo sviluppo qualitativo dell`offerta di istruzione,
         pubblica e  paritaria, contribuendo  a  rendere  effettivo  il
         diritto  all`apprendimento  per  tutti,  anche  attraverso  la
         flessibilita` dei percorsi;
      d) sviluppare  e promuovere  le politiche  del lavoro  al fine di
         favorire l`incontro fra la domanda e l`offerta;
      e) prevenire  la disoccupazione incentivando intese e accordi tra
         soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative
         locali;
      f) favorire  azioni  di  pari  opportunita`  volte  a  migliorare
         l`accesso e  la partecipazione  delle  donne  al  mercato  del
         lavoro con  interventi specifici  per sostenere  l`occupazione
         femminile, ad  eliminare la disparita` nell`accesso al lavoro,
         favorendo i  percorsi di  carriera, e  a  conciliare  la  vita
         familiare con quella professionale;
      g) promuovere  l`inserimento o  il reinserimento  nel mercato del
         lavoro delle  persone esposte al rischio di esclusione sociale
         attraverso percorsi  di sostegno  e  accesso  alle  misure  di
         politica del lavoro;
      h) sviluppare  le azioni  volte a  garantire ai disabili il pieno
         accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
      i) promuovere  l`innovazione, sviluppando  con le parti sociali i
         necessari accordi,  al fine  di raggiungere elevati livelli di
         sicurezza e  qualita` del  lavoro, come  fondamento necessario
         per  la   competizione  qualitativa   e   l`incremento   della
         produttivita`.
      
      TITOLO II
      LE POLITICHE DI INTERVENTO
      
      CAPO I
      LE   POLITICHE    INTEGRATE   DELL`EDUCAZIONE,   DELL`ISTRUZIONE,
      DELL`ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
      
      ARTICOLO 2
      (Interventi   di    attuazione    delle    politiche    integrate
      dell`educazione,  dell`istruzione,   dell`orientamento  e   della
      formazione professionale)
      
      1.  Le   politiche  integrate  dell`educazione,  dell`istruzione,
      dell`orientamento e  della formazione  professionale  si  attuano
      attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti
      si intendono  azioni di  sostegno, anche  di tipo finanziario, in
      risposta a  bisogni  riferibili  alla  domanda  individuale;  per
      interventi indiretti  si intendono  azioni  di  consolidamento  e
      sviluppo  dei  sistemi  dell`educazione,  dell`istruzione,  della
      formazione  professionale  e  dell`orientamento,  finalizzate  ad
      assicurare l`accessibilita`  e il  miglioramento sia dell`offerta
      formativa che  dei servizi  ad essa  connessi, nonche`  azioni di
      indirizzo,    coordinamento,     regolazione,     qualificazione,
      monitoraggio  e   valutazione  dei  sistemi  stessi,  nelle  loro
      articolazioni pubbliche e private.
      
      2. L`insieme  organico degli interventi delle politiche integrate
      dell`educazione,  dell`istruzione,   dell`orientamento  e   della
      formazione professionale,  attuati ai  sensi e  per i  fini della
      presente legge,  e` volto  alla  progressiva  costruzione  di  un
      sistema integrato regionale per il diritto all`apprendimento.
      
      ARTICOLO 3
      (Finalita` degli interventi educativi per la prima infanzia)
      
      1. La  Regione promuove  e coordina  interventi educativi unitari
      rivolti all`infanzia,  tesi alla  piena e  completa realizzazione
      dei diritti  della persona  e informati  ai principi  del pieno e
      inviolabile rispetto  della liberta`  e della dignita` personale,
      della  solidarieta`,   dell`eguaglianza  di  opportunita`,  della
      valorizzazione  della  differenza  di  genere,  dell`integrazione
      delle diverse  culture, garantendo  il benessere psicofisico e lo
      sviluppo delle potenzialita` cognitive, affettive e sociali.
      
      2.  La  Regione,  nel  promuovere  la  realizzazione  di  servizi
      efficaci  in   relazione  ai   bisogni  emergenti   nel   proprio
      territorio, si ispira alle seguenti finalita`:
      
      a) innovazione e sperimentazione;
      b) continuita` educativa;
      c) massima   diffusione    territoriale    degli    interventi  e
         raggiungimento della piu` ampia utenza;
      d) diversificazione    delle    offerte        e    flessibilita`
         dell`organizzazione;
      e) omogenea qualita` dell`offerta;
      f) risposte personalizzate alla molteplicita` dei bisogni;
      g) organizzazione   degli    interventi  per  garantire  le  pari
         opportunita` e  conciliare la  vita professionale dei genitori
         con quella familiare;
      h) ottimizzazione  dell`uso  delle  risorse,  in  relazione  alla
         qualita` e all`economicita`;
      i) tutela dei diritti all`educazione dei disabili.
      
      ARTICOLO 4
      (Tipologie degli  interventi e  servizi educativi  per  la  prima
      infanzia)
      
      1. Gli  interventi per  la realizzazione  delle finalita`  di cui
      all`articolo 3  sono rivolti  ai bambini  in eta` compresa da tre
      mesi a tre anni e consistono in:
      
      a) nido  di infanzia,  quale servizio  educativo e sociale per la
         prima  infanzia,   aperto  a  tutti  i  bambini  senza  alcuna
         discriminazione, che  concorre con  le famiglie alla crescita,
         cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la
         realizzazione di  programmi educativi,  il gioco, i pasti e il
         riposo pomeridiano;
      b) servizi integrativi che hanno l`obiettivo di ampliare l`azione
         dei  nidi   di  infanzia,  garantendo  risposte  flessibili  e
         differenziate alle  esigenze delle famiglie e dei bambini, che
         possono comprendere  servizi  con  caratteristiche  educative,
         ludiche,  culturali  e  di  aggregazione  sociale,  anche  per
         fruizioni temporanee  o saltuarie  nella giornata,  rivolte ai
         soli bambini  o ai  bambini  con  i  loro  genitori  o  adulti
         accompagnatori, e  servizi  educativi  e  di  cura  presso  il
         domicilio della famiglia o dell`educatore.
      
      2. I  nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a)
      e b),  devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed
      alle qualifiche  professionali definiti  dal regolamento  di  cui
      all`articolo 32, comma 2.
      
      3. Il Comune e` titolare delle funzioni amministrative in materia
      di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta,
      in associazione  con uno  o piu`  o tutti i Comuni compresi nella
      zona socio-sanitaria di cui all`articolo 19 della legge regionale
      3 ottobre  1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema
      di diritti  di cittadinanza  e di pari opportunita`: riordino dei
      servizi socio-assistenziali  e socio-sanitari  integrati),  anche
      attraverso gli  strumenti previsti  dal  decreto  legislativo  18
      agosto 2000,  n. 267  (Testo unico  delle leggi  sull`ordinamento
      degli enti locali).
      
      4. I  Comuni, per  l`erogazione  dei  servizi  nell`ambito  delle
      risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici
      e  privati   accreditati  ai   sensi  del   regolamento  di   cui
      all`articolo 32,  comma 2,  ed  ammettere  gli  interessati  alla
      fruizione  delle  prestazioni  e  dei  servizi  di  rete  tramite
      appositi buoni-servizio,  le cui  modalita` di  attribuzione sono
      disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro
      sei  mesi   dall`entrata  in   vigore  del   regolamento  di  cui
      all`articolo 32, comma 2.
      
      5.  I   Comuni,  con   riferimento  agli  standard  previsti  dal
      regolamento di cui all`articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti
      privati ad  istituire e  gestire servizi di carattere educativo e
      concedono  ai   soggetti  privati  autorizzati  che  ne  facciano
      richiesta, l`accreditamento.
      
      6. L`esercizio  dei servizi educativi per la prima infanzia privo
      dell`autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del
      servizio ad  iniziativa del  Comune, con  procedure definite  dai
      regolamenti comunali.
      
      ARTICOLO 5
      (Educazione non  formale degli  adolescenti, dei  giovani e degli
      adulti)
      
      1. Per  educazione non formale si intende l`insieme di interventi
      educativi non  finalizzati direttamente  al rilascio di titoli di
      studio o di attestati professionali, ancorche` valutabili secondo
      quanto stabilito  nel sistema generale dei crediti formativi e di
      istruzione di cui all`articolo 32, comma 2, lettera c).
      
      2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli
      adolescenti, dei  giovani e degli adulti al fine di concorrere ad
      assicurare lo  sviluppo dell`identita`  personale e  sociale, nel
      rispetto  della   liberta`  e   della  dignita`   della  persona,
      dell`uguaglianza e  delle pari  opportunita`, in  relazione  alle
      condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
      
      3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all`apprendimento
      lungo  tutto  l`arco  della  vita,  sviluppa,  nell`ambito  della
      programmazione dell`offerta  formativa integrata,  il progressivo
      raccordo delle  iniziative educative  non  formali  rivolte  agli
      adulti presenti  sul territorio regionale, in un insieme organico
      e qualificato  di  opportunita`  educative  per  la  popolazione,
      basato su  accordi ed  intese  di  rete  fra  tutti  i  soggetti,
      pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
      
      4. Con  il regolamento  di cui  all`articolo 32,  comma  2,  sono
      definite le  caratteristiche  strutturali  ed  organizzative  del
      sistema di  educazione non formale degli adolescenti, dei giovani
      e degli adulti.
      
      Art 6
      Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
      
      1. Nel  rispetto  delle  norme  generali  sull`istruzione  e  dei
      principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione
      promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo
      e quantitativo, dell`istruzione scolastica.
      
      2. Le  finalita` di cui al comma 1 sono perseguite in particolare
      attraverso le seguenti funzioni:
      
      a) la   programmazione    dell`offerta  formativa  integrata  tra
         istruzione e formazione professionale;
      b) la  programmazione, sul  piano  regionale,  nei  limiti  delle
         disponibilita` di  risorse umane  e  finanziarie,  della  rete
         scolastica,  sulla   base  dei   piani  provinciali   di   cui
         all`articolo 29,  comma 2, assicurando il coordinamento con la
         programmazione di cui alla lettera a);
      c) la  suddivisione, anche  sulla base  delle proposte degli enti
         locali  interessati,   del  territorio   regionale  in  ambiti
         funzionali al miglioramento dell`offerta formativa;
      d) la determinazione del calendario scolastico;
      e) i contributi alle scuole non statali;
      f) le  iniziative e  le attivita`  di  promozione  relative  alle
         funzioni di cui al presente elenco.
      
      3. La  Regione, al  fine di  raccordare organicamente  le proprie
      competenze con  quelle esercitate  dall`amministrazione statale e
      dagli enti  locali nel  campo dell`istruzione, sviluppa le azioni
      di cui  al comma  2, osservando  il  metodo  della  concertazione
      interistituzionale  e  stipulando  con  i  suddetti  enti  intese
      operative.
      
      ARTICOLO 7
      (Finalita`, destinatari  e  tipologie  degli  interventi  per  il
      diritto allo studio scolastico)
      
      1. La  Regione promuove  servizi e  interventi  volti  a  rendere
      effettivo   il   diritto   all`apprendimento   e   all`istruzione
      scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole
      paritarie  private   e  degli  enti  locali,  dall`infanzia  fino
      all`assolvimento dell`obbligo scolastico e formativo.
      
      2. Le finalita` di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
      
      a) il  sostegno di  tutti i  servizi e  le iniziative di supporto
         alla frequenza delle attivita` scolastiche;
      b) l`erogazione   di    provvidenze  economiche  prioritariamente
         destinate ai  soggetti appartenenti  a famiglie  in condizioni
         svantaggiate;
      c) lo    sviluppo  di  azioni  di  miglioramento  della  qualita`
         dell`offerta  di   istruzione  e  formazione  prioritariamente
         finalizzate alla  riduzione dell`insuccesso  e  dell`abbandono
         scolastico.
      
      3. Per  la realizzazione  delle  finalita`  di  cui  al  presente
      articolo,  il  Piano  di  indirizzo  generale  integrato  di  cui
      all`articolo 31  individua gli interventi, rivolti agli studenti,
      che prescindono  dal possesso di determinati requisiti soggettivi
      e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso.
      
      4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresi`:
      
      a) le  modalita` di  individuazione dei  requisiti di merito e di
         reddito;
      b) i  criteri per  la contribuzione  finanziaria dei  destinatari
         degli  interventi  rivolti  agli  studenti,  che  puo`  essere
         differenziata in  fasce connesse al reddito delle famiglie dei
         medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.
      
      ARTICOLO 8
      (Finalita` e  destinatari degli  interventi per  il diritto  allo
      studio universitario)
      
      1. In  attuazione degli  articoli 3  e 34  della Costituzione, la
      Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico
      e sociale  che di  fatto  limitano  l`eguaglianza  dei  cittadini
      nell`accesso all`istruzione  superiore  e,  in  particolare,  per
      consentire ai  capaci e  meritevoli, anche  se privi di mezzi, di
      raggiungere i gradi piu` alti degli studi.
      
      2. Gli  interventi sono  destinati agli studenti iscritti, per il
      conseguimento di  un titolo  di valore legale, ai corsi di studio
      delle Universita` degli studi e degli Istituti di alta formazione
      e specializzazione  artistica e  musicale, con  sede in  Toscana,
      tutti denominati  in  seguito,  ai  fini  della  presente  legge,
      Universita`.
      
      3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con
      quelli di competenza delle Universita` della Toscana.
      
      ARTICOLO 9
      (Tipologie  degli   interventi  per   il  diritto   allo   studio
      universitario)
      
      1. Gli interventi attuati per le finalita` di cui all`articolo 8,
      comma 1,  sono realizzati  avendo  riguardo  sia  al  momento  di
      ingresso  nel   sistema  universitario  toscano,  con  azioni  di
      informazione  e  di  integrazione  culturale,  sia  agli  aspetti
      logistici e  di possibilita`  di permanenza nelle sedi di studio,
      attivando appositi  servizi di  ristorazione, di  alloggio  e  di
      sostegno finanziario  attraverso borse  di studio ed altre forme,
      sia alle  prospettive di collocazione professionale con azioni di
      orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l`impiego.
      
      2. Il  Piano di  indirizzo generale integrato di cui all`articolo
      31 individua  gli interventi  che  prescindono  dal  possesso  di
      determinati requisiti  soggettivi e oggettivi degli studenti, gli
      interventi che  non prescindono  dai  suddetti  requisiti  o  che
      vengono attribuiti  per concorso  e gli  interventi cumulabili di
      cui al comma 5.
      
      3. Il  Piano di  indirizzo generale integrato di cui all`articolo
      31 stabilisce  le modalita`  di individuazione  dei requisiti  di
      merito e  di reddito degli studenti per l`accesso agli interventi
      attribuiti per  concorso e  determina, altresi`,  le entita`  dei
      benefici.
      
      4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire
      il  conseguimento   della  prima   laurea,  della   prima  laurea
      specialistica o  di altri  titoli equipollenti o superiori aventi
      valore legale.  Il Piano  di indirizzo  generale integrato di cui
      all`articolo 31 puo` prevedere la concessione di prestiti d`onore
      in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
      
      5. I  benefici di  cui al comma 3 non possono essere cumulati con
      altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo
      il  caso  di  erogazioni  concesse  da  istituzioni  nazionali  o
      straniere  volte   ad  integrare,   con   soggiorni   all`estero,
      l`attivita` di  formazione o  di ricerca  dei borsisti e salvo il
      caso di  erogazione di  provvidenze da parte delle Aziende di cui
      all`articolo 10,  individuate dal regolamento di cui all`articolo
      32, comma 3.
      
      6. Il  servizio abitativo  delle Aziende  di cui all`articolo 10,
      utilizzato per  i propri  fini istituzionali  e per  quelli delle
      Universita`, non  costituisce esercizio  di  struttura  ricettiva
      alberghiera ed extra-alberghiera.
      
      ARTICOLO 10
      (Aziende regionali per il diritto allo studio universitario)
      
      1. La  realizzazione, in  collaborazione con le Universita` e gli
      enti locali,  degli interventi di cui all`articolo 9 e` demandata
      alle  tre   Aziende  regionali   per  il   diritto  allo   studio
      universitario, di  seguito denominate  Aziende,  che  hanno  sede
      legale nei comuni sedi delle Universita` di Firenze, di Pisa e di
      Siena.
      
      2. Alle  Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in
      altre citta`  della regione  sedi di  decentramento universitario
      dipendenti dalle  Universita` ove  ha sede l`Azienda, nonche` gli
      interventi  a   favore  degli  iscritti  agli  Istituti  di  alta
      formazione e specializzazione artistica e musicale.
      
      3. Le Aziende sono dotate di personalita` giuridica, di autonomia
      amministrativa e  gestionale, di  patrimonio proprio e di proprio
      personale.  Il   loro  funzionamento   e`  disciplinato   da   un
      regolamento   approvato    dal   Consiglio   di   amministrazione
      conformemente alle  modalita` definite  dal regolamento regionale
      di cui all`articolo 32, comma 3, lettera b).
      
      4. Sono  organi dell`Azienda  il Consiglio di amministrazione, il
      Presidente e il Collegio dei revisori.
      
      5. Le  modalita` di  nomina e  la composizione  del Consiglio  di
      amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Universita`
      e degli  studenti, sono stabilite con deliberazione del Consiglio
      regionale. Le  modalita` di  funzionamento e  le competenze degli
      organi di  cui al  comma 4  sono stabilite dal regolamento di cui
      all`articolo 32, comma 3, lettera b).
      
      6.  Il   bilancio  previsionale   economico  delle   Aziende  con
      l`allegato piano di attivita` annuale e il conto di esercizio con
      i risultati  finali  del  controllo  di  gestione  sono  soggetti
      all`approvazione  del  Consiglio  regionale,  su  proposta  della
      Giunta regionale.
      
      7.  Il   patrimonio   delle   Aziende   e`   vincolato   nell`uso
      all`attuazione  degli   interventi  del   diritto   allo   studio
      universitario di cui all`articolo 9.
      
      8. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull`amministrazione
      delle Aziende ai sensi dell`articolo 58 dello Statuto.
      
      9. Nell`esercizio di tali poteri, la Giunta regionale:
      
      a) dispone  ispezioni mediante  la nomina di uno o piu` ispettori
         tra il personale regionale dirigente;
      b) provvede,   previa    diffida  agli  organi  dell`Azienda,  al
         compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e
         di regolamento,  quando  gli  amministratori  ne  rifiutino  o
         ritardino l`adempimento.
      
      10. In  caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e
      ripetute violazioni  di leggi  o di  prescrizioni programmatiche,
      con decreto  del Presidente  della Giunta regionale, il Consiglio
      di amministrazione  dell`Azienda e`  sciolto ed  e`  nominato  un
      commissario straordinario  per la  gestione dell`Azienda  per  un
      periodo non superiore a sei mesi.
      
      11.  La  Giunta  regionale  presenta  una  relazione  annuale  al
      Consiglio regionale  sull`attivita` delle Aziende e sulla propria
      attivita` di vigilanza.
      
      ARTICOLO 11
      (Personale delle Aziende)
      
      1. Il personale delle Aziende e` iscritto nell`apposito ruolo del
      personale di  ciascuna Azienda  e ad esso si applica il contratto
      collettivo nazionale  di  lavoro  dei  dipendenti  della  Regione
      Toscana.
      
      2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, gia` trasferito
      dalla Regione  Toscana ai  sensi della  legge regionale 11 agosto
      1993, n.  55 (Norme  per l`attuazione  del  diritto  allo  studio
      universitario), continuano  ad applicarsi  i benefi`ci  derivanti
      dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n.
      35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).
      
      3. Ai  fini di previdenza e quiescenza, il personale e` iscritto,
      fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l`Azienda,
      all`Istituto   nazionale   di   previdenza   per   i   dipendenti
      dell`amministrazione  pubblica   (INPDAP)  e   precisamente  alla
      gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il trattamento di
      pensione, ed  alla gestione  autonoma ex INADEL, per l`indennita`
      di fine servizio.
      
      4. Previa  intesa, ciascuna  delle Aziende  per l`assunzione  del
      personale puo`  utilizzare le  graduatorie dei concorsi che siano
      stati banditi  da una  delle altre  Aziende,  dagli  enti  locali
      ovvero dalla  Regione Toscana ai sensi dell`articolo 54, comma 9,
      della legge  regionale 17  marzo  2000,  n.  26  (Riordino  della
      legislazione  regionale   in  materia   di   organizzazione   del
      personale).
      
      ARTICOLO 12
      (Orientamento)
      
      1. La  Regione garantisce  ai cittadini  di ogni  eta` il diritto
      all`orientamento per la conoscenza delle opportunita` finalizzate
      alla costruzione  di percorsi  individuali in  ambito educativo e
      scolastico,  formativo   e  professionale,  tenendo  conto  delle
      capacita` e  delle aspirazioni  individuali per il pieno sviluppo
      della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
      
      2. Gli  interventi e  i servizi  per l`orientamento si realizzano
      con il  concorso dei  soggetti pubblici  e privati che attuano le
      politiche  integrate   dell`educazione,  dell`istruzione,   della
      formazione e  del lavoro,  anche attraverso  l`alternanza  tra  i
      sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l`impiego.
      
      ARTICOLO 13
      (Obbligo formativo)
      
      1.  Al   fine  di   dare  attuazione   alle  attivita`   relative
      all`assolvimento dell`obbligo formativo nel sistema di istruzione
      scolastica,  nel   sistema  della   formazione  professionale   e
      nell`esercizio dell`apprendistato  e della  libera  scelta  nella
      costruzione di  percorsi professionali,  la  Regione  promuove  e
      sostiene l`offerta  qualitativamente e quantitativamente adeguata
      di percorsi  formativi rivolti  sia all`ambito  della  formazione
      professionale e  dell`apprendistato a  completamento dei percorsi
      nell`ambito  dell`istruzione,  sia  al  rientro  nel  sistema  di
      istruzione per  il completamento  del ciclo di studio. La Regione
      favorisce, altresi`,  tutte le  opportunita` di integrazione e di
      personalizzazione che  si rendano necessarie al fine di garantire
      il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
      
      2. I  servizi di  accoglienza dei  giovani in obbligo formativo e
      verifica dei  percorsi formativi  integrati e personalizzati sono
      svolti dai centri per l`impiego.
      
      3. La  Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di
      cui  al   comma  1,   sulla  base   di  specifiche   intese   con
      l`amministrazione scolastica  e nell`ambito della definizione del
      sistema generale  dei crediti  formativi e  di istruzione al fine
      anche  di  predeterminare,  in  sede  di  progetto  del  percorso
      formativo individualizzato,  specifiche modalita`  di rientro nel
      sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
      
      4. Il  progetto del  percorso formativo individualizzato contiene
      l`indicazione delle  procedure di  accertamento delle  competenze
      per il  conseguimento della qualifica finale. Tali procedure sono
      determinate secondo le modalita` stabilite nel regolamento di cui
      all`articolo 32,  comma 2,  lettera c),  per la conclusione degli
      interventi relativi all`obbligo formativo.
      
      ARTICOLO 14
      (Formazione post-obbligo e superiore)
      
      1. La  Regione articola  la propria  offerta formativa mediante i
      seguenti interventi:
      
      a) formazione  di supporto  all`inserimento  e  al  reinserimento
         lavorativo;
      b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere
         post-secondario;
      c) formazione  professionalizzante all`interno di corsi di laurea
         universitari;
      d) percorsi  di formazione post-universitaria rivolti a giovani e
         adulti, occupati e non occupati.
      
      2. La  Regione interviene a sostegno della domanda individuale di
      formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere
      finanziario.
      
      ARTICOLO 15
      (Formazione continua)
      
      1. Al  fine di  assicurare il diritto all`apprendimento per tutto
      l`arco  della   vita,  la  Regione  sostiene  lo  sviluppo  delle
      competenze  generali   e   tecnico-professionali   dei   soggetti
      occupati, promuovendo  gli interventi volti all`adeguamento delle
      competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale,
      al perfezionamento  e alla  riqualificazione professionale, anche
      imprenditoriale,  e   sostenendo   la   formazione   continua   e
      ricorrente, nonche`  quella  conseguente  alla  riconversione  di
      attivita` produttive.  In tale  ambito,  gli  interventi  debbono
      considerare l`insieme  delle misure  di formazione  continua,  di
      provenienza pubblica o privata.
      
      ARTICOLO 16
      (Finalita` del sistema della formazione professionale)
      
      1. La  Regione interviene  a sostegno  del sistema  regionale dei
      soggetti che  promuovono e  gestiscono le attivita` formative per
      realizzare le seguenti finalita`:
      
      a) assicurare   standard    di  qualita`  dell`offerta  formativa
         mediante l`innovazione  dei profili  e delle  competenze degli
         operatori della  formazione, lo  sviluppo e  l`innovazione dei
         modelli   formativi    e   delle   modalita`   di   erogazione
         dell`offerta;
      b) ridurre  il  dislivello  qualitativo  e  quantitativo  fra  la
         domanda e l`offerta di lavoro;
      c) promuovere  la formazione  professionale in quanto servizio di
         interesse generale  volto a  rendere effettivo  il diritto  al
         lavoro ed  alla sua libera scelta, favorendo la crescita della
         cultura professionale;
      d) assicurare   attivita`  di  qualificazione,  riqualificazione,
         specializzazione e riconversione professionale.
      
      ARTICOLO 17
      (Modalita`  di   attuazione  degli   interventi   di   formazione
      professionale)
      
      1. Le  attivita` di  formazione professionale sono svolte secondo
      una delle seguenti modalita`:
      
      a) mediante   convenzione    con    organismi  con  finalita`  di
         formazione,  nei   casi  in   cui  l`attivita`  formativa  sia
         finanziata, anche  parzialmente, con contributi pubblici e sia
         conforme agli  standard qualitativi  di cui  all`articolo  32,
         comma 4, lettera b);
      b) mediante  riconoscimento dell`attivita`  formativa  svolta  da
         organismi con  finalita` di  formazione, nei  casi in cui essa
         non usufruisca  di alcun finanziamento pubblico e sia conforme
         agli standard  qualitativi di  cui all`articolo  32, comma  4,
         lettera b);
      c) mediante  autorizzazione  ad  enti  ed  imprese  che,  con  il
         contributo  finanziario  pubblico,  anche  parziale,  svolgono
         attivita` di  formazione  continua  rivolta  al  personale  di
         appartenenza o  finalizzata all`inserimento  lavorativo  nella
         propria  organizzazione   aziendale,  sulla  base  di  accordi
         sindacali.
      
      2. La  Regione interviene a sostegno della domanda individuale di
      formazione  professionale   con   misure   anche   di   carattere
      finanziario.
      
      3.  Le  attivita`  di  formazione  professionale  svolte  secondo
      modalita` non  ricomprese nel  comma 1, non rientrano nell`ambito
      di applicazione della presente legge .
      
      4. Le  attivita` di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate
      da  organismi   con  finalita`  di  formazione  che  siano  stati
      accreditati dalla  Regione Toscana  ai  sensi  dell`articolo  32,
      comma 4,  lettera b),  aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi
      gli istituti scolastici e le Universita`.
      
      5. I  beni  acquisiti  o  prodotti  nell`ambito  delle  attivita`
      convenzionate di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte,
      secondo le  rispettive  competenze,  del  patrimonio  disponibile
      della Regione o delle Province.
      
      6. Gli  interventi formativi  di cui al comma 1, lettere a) e b),
      si  concludono  con  la  certificazione  dell`avvenuta  frequenza
      ovvero  con   un  esame   di  idoneita`  il  cui  esito  positivo
      costituisce   presupposto    per   l`attestazione   dell`avvenuto
      conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
      
      ARTICOLO 18
      (Accertamento del reddito per l`accesso alle prestazioni)
      
      1. L`accesso  alle prestazioni  per cui  rilevano  le  condizioni
      economiche dei  destinatari e`  subordinato all`accertamento  del
      reddito  effettuato   secondo  gli  indicatori  della  situazione
      economica equivalente  di cui  al decreto  legislativo  31  marzo
      1998, n.  109 (Definizioni  di criteri  unificati di  valutazione
      della  situazione   economica   dei   soggetti   che   richiedono
      prestazioni sociali  agevolate, a  norma dell`articolo  59, comma
      51,  della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449),  e  successive
      modifiche.
      
      CAPO II
      IL SISTEMA REGIONALE PER L`IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
      
      ARTICOLO 19
      (Finalita`)
      
      1. Al  fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione
      definisce le  strategie e individua le proprie politiche in linea
      con  gli   orientamenti  in   materia  di   occupazione  definiti
      dall`Unione europea.
      
      2. La  Regione promuove  il diritto  e l`accesso  al lavoro delle
      persone disabili  favorendo, attraverso  il collocamento  mirato,
      l`incontro tra  le esigenze  dei datori  di lavoro  e quelle  dei
      lavoratori disabili.
      
      ARTICOLO 20
      (Il sistema regionale per l`impiego)
      
      1. Il  sistema regionale  per l`impiego  e` costituito dalla rete
      delle strutture  organizzate ai  sensi del  presente capo  per il
      conseguimento delle  finalita` di  cui all`articolo  19 e  per la
      gestione dei relativi servizi.
      
      2. Sono  definiti servizi per l`impiego tutte quelle attivita` di
      informazione, orientamento,  consulenza, aiuto,  anche di  ordine
      finanziario, resi  dal sistema  regionale per favorire l`incontro
      tra domanda  e offerta  di lavoro,  l`accesso alla formazione, la
      promozione della  imprenditorialita` e  le iniziative  volte allo
      sviluppo dell`occupazione.
      
      3. Fanno  parte del  sistema regionale per l`impiego i centri per
      l`impiego costituiti dalle Province ai sensi dell`articolo 22.
      
      4. La  Regione promuove  e  favorisce  il  raccordo  del  sistema
      regionale per  l`impiego,  anche  tramite  convenzioni  e  misure
      finanziarie, con  soggetti pubblici e privati aventi per scopo la
      prestazione di servizi per il lavoro.
      
      ARTICOLO 21
      (Le politiche del lavoro)
      
      1. La  Regione sviluppa  e  promuove  politiche  del  lavoro  per
      prevenire la  disoccupazione, evitare  la disoccupazione di lunga
      durata,  agevolare   l`inserimento   lavorativo,   la   mobilita`
      professionale   e   le   carriere   individuali,   sostenere   il
      reinserimento nella  vita professionale, in particolare di gruppi
      svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
      
      2. Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:
      
      a) sostiene  azioni positive per le pari opportunita` finalizzate
         all`occupazione femminile;
      b) promuove   la    diffusione  della  cultura  di  impresa,  con
         particolare riferimento  alla cultura  cooperativa, e promuove
         l`imprenditoria giovanile  e femminile  favorendo  l`avvio  di
         nuove imprese  con interventi  di agevolazione  e di  sostegno
         alla loro creazione anche in forma cooperativa;
      c) sostiene  politiche contro  l`esclusione sociale,  al fine  di
         favorire  l`inserimento   dei  disabili   e  delle   categorie
         svantaggiate;
      d) promuove  l`inserimento e  il reinserimento dei disoccupati di
         lunga durata.
      
      ARTICOLO 22
      (Il sistema provinciale per l`impiego)
      
      1. Le  Province, sulla  base dei criteri stabiliti dalla Regione,
      al fine  di assicurare  l`integrazione  dei  servizi  secondo  la
      programmazione regionale,  istituiscono  il  sistema  provinciale
      integrato dei servizi all`impiego di cui fanno parte i centri per
      l`impiego.
      
      2.  Le   Province  possono  stipulare  convenzioni  con  soggetti
      pubblici e  privati al  fine del  miglioramento della  qualita` e
      della diffusione degli interventi.
      
      3. Le  Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema
      provinciale per  l`impiego, di  cui  fanno  parte  i  centri  per
      l`impiego:
      
      a) i  servizi connessi  alle funzioni  e ai  compiti relativi  al
         collocamento, e  all`incontro fra  la domanda  e l`offerta  di
         lavoro;
      b) i  servizi connessi  ai compiti  di  gestione  in  materia  di
         politiche attive del lavoro;
      c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
      d) le  attivita` di  orientamento di  cui all`articolo  12  e  le
         attivita` relative  all`obbligo formativo  di cui all`articolo
         13.
      
      4. Al  fine di  garantire omogeneita` nell`erogazione dei servizi
      nel territorio  regionale, con il regolamento di cui all`articolo
      32,  comma  5,  sono  stabiliti  le  tipologie  dei  servizi  per
      l`impiego, gli  standard minimi  di efficienza  dei servizi  e la
      qualita` delle prestazioni.
      
      ARTICOLO 23
      (Commissione regionale permanente tripartita)
      
      1. Al  fine di  assicurare il  concorso delle  parti sociali alla
      determinazione delle  politiche del  lavoro  e  alla  definizione
      delle  relative   scelte  programmatiche  e  di  indirizzo  della
      Regione,  e`  costituita  una  Commissione  regionale  permanente
      tripartita.
      
      2.  La   Commissione  di   cui  al  comma  1  svolge  compiti  di
      progettazione, proposta  in  tema  di  orientamento,  formazione,
      mediazione di  manodopera e  politiche del  lavoro, limitatamente
      alle funzioni  di competenza  regionale, nonche` di valutazione e
      verifica dei  risultati rispetto alle linee programmatiche e agli
      indirizzi elaborati dalla Regione.
      
      3. La  Commissione di  cui al comma 1 formula, altresi`, proposte
      sui  criteri   e  sulle   modalita`  per   la  definizione  delle
      convenzioni tra  sistema pubblico  e soggetti  pubblici e privati
      finalizzate al  miglioramento  della  qualita`  dei  servizi  per
      l`impiego.
      
      4. La  procedura per  la nomina della Commissione di cui al comma
      1, la  composizione e  la durata  in  carica  della  stessa  sono
      definite dal  regolamento di  cui all`articolo 32, comma 5. Fanno
      parte della  Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale
      della  Regione,   i  rappresentanti   delle  parti  sociali  piu`
      rappresentative  a   livello  regionale,   nel   rispetto   della
      pariteticita` delle  posizioni delle  parti  sociali  stesse,  il
      consigliere di  parita` nominato ai sensi del decreto legislativo
      23  maggio   2000,  n.   196  (Disciplina   dell`attivita`  delle
      consigliere e  dei  consiglieri  di  parita`  e  disposizioni  in
      materia di  azioni positive, a norma dell`articolo 47 della L. 17
      maggio 1999,  n. 144)  nonche`, per  la trattazione  di argomenti
      relativi all`attuazione  della legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme
      per il  diritto al  lavoro dei  disabili) o comunque afferenti al
      collocamento dei  disabili, i  rappresentanti delle  associazioni
      dei disabili piu` rappresentative a livello regionale.
      
      5. Il  funzionamento della  Commissione di  cui  al  comma  1  e`
      definito  in   apposito  regolamento   interno,  approvato  dalla
      Commissione stessa.
      
      ARTICOLO 24
      (Comitato di coordinamento istituzionale)
      
      1. Al  fine di assicurare l`efficace coordinamento delle funzioni
      istituzionali  ai  diversi  livelli  del  sistema  regionale  per
      l`impiego e l`effettiva integrazione sul territorio tra i servizi
      all`impiego, le  politiche  attive  del  lavoro  e  le  politiche
      formative,   e`    istituito   un   Comitato   di   coordinamento
      istituzionale.
      
      2. Il  Comitato di  cui al  comma 1 esprime valutazioni in merito
      alla qualita`  dei servizi  resi e  alla  efficacia  del  sistema
      regionale  per   l`impiego,   con   particolare   riguardo   alla
      realizzazione dell`integrazione dei servizi.
      
      3. Il  Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualita`
      e sulla  gestione dei  servizi e  sui  contenuti  generali  delle
      convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi
      quelli  di   emanazione  delle   parti  sociali,  finalizzate  al
      miglioramento della qualita` dei servizi per l`impiego.
      
      4. La  procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la
      composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal
      regolamento di cui all`articolo 32, comma 5. La composizione deve
      assicurare la  presenza  di  rappresentanti  istituzionali  della
      Regione, delle Province e degli altri enti locali.
      
      5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e` definito in
      apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
      
      ARTICOLO 25
      (Commissione   provinciale    tripartita   e   Comitato   tecnico
      provinciale per il collocamento dei disabili)
      
      1. Per  lo svolgimento  delle funzioni  attribuite in  materia di
      lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione
      provinciale tripartita  per le  politiche del lavoro quale organo
      permanente di  concertazione con le parti sociali, in particolare
      in materia  di programmazione  provinciale  delle  politiche  del
      lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi
      per l`impiego e dei centri per l`impiego.
      
      2. La  Provincia garantisce  all`interno della Commissione di cui
      al comma  1 la  presenza di  rappresentanti dei  lavoratori e dei
      datori   di   lavoro,   designati   dalle   organizzazioni   piu`
      rappresentative, e del consigliere provinciale di parita`.
      
      3. La  Provincia garantisce,  per  la  trattazione  di  argomenti
      relativi al  diritto al lavoro dei disabili, l`integrazione della
      Commissione di  cui al  comma 1  con i  rappresentanti  designati
      dalle categorie interessate.
      
      4. La  Provincia  istituisce  un  Comitato  tecnico  con  compiti
      relativi alla  valutazione delle  residue  capacita`  lavorative,
      alla  definizione   degli  strumenti  e  delle  prestazioni  atti
      all`inserimento e  alla predisposizione  dei controlli  periodici
      sulla permanenza delle condizioni di inabilita`.
      
      5.  Il   Comitato  tecnico   e`  composto  dal  medico  legale  e
      dall`esperto in  servizi sociali,  componenti  della  commissione
      medica  operante   presso  l`Azienda   unita`  sanitaria   locale
      incaricata   di   effettuare   gli   accertamenti   dello   stato
      invalidante, nonche` da un funzionario della Provincia.
      
      ARTICOLO 26
      (Istituzione del Fondo regionale per l`occupazione dei disabili)
      
      1.  E`   istituito  il  Fondo  regionale  per  l`occupazione  dei
      disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento
      dei disabili nel mondo del lavoro.
      
      2. La  Giunta regionale,  sulla base  dei criteri  contenuti  nel
      Piano di  indirizzo generale  integrato di  cui all`articolo  31,
      stabilisce le  modalita` di  gestione del  Fondo e,  valutate  le
      proposte del  Comitato regionale per il Fondo di cui all`articolo
      27, approva  il piano  di ripartizione delle risorse e verifica i
      risultati dell`attivita`.
      
      ARTICOLO 27
      (Comitato regionale per il Fondo per l`occupazione dei disabili)
      
      1. E`  istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per
      l`occupazione dei  disabili, che propone alla Giunta regionale la
      destinazione delle  risorse  che  costituiscono  il  Fondo  e  le
      modalita` di verifica dei risultati.
      
      2. La  procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la
      composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal
      regolamento di cui all`articolo 32, comma 5. La composizione deve
      assicurare la  presenza della  rappresentanza istituzionale della
      Regione e  della rappresentanza  paritetica dei  lavoratori,  dei
      datori di lavoro e dei disabili.
      
      3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e` definito in
      apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.
      
      TITOLO III
      PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
      
      ARTICOLO 28
      (Funzioni e compiti della Regione)
      
      1. La  Regione svolge  le funzioni  di programmazione, indirizzo,
      coordinamento  e   attuazione  di  politiche  di  intervento  che
      attengono ad  esigenze di carattere unitario su base regionale ed
      esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
      
      2. La  Regione esercita  funzioni di  impulso e  regolazione  nei
      confronti  del   sistema  allargato  dell`offerta  integrata  tra
      istruzione, educazione,  formazione; la Regione, nel rispetto dei
      livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
      e sociali  che devono  essere garantiti  su tutto  il  territorio
      nazionale, previsti dall`articolo 117, secondo comma, lettera m),
      della Costituzione,  ne  definisce  gli  ambiti  territoriali  di
      riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le
      linee guida  di valutazione e di certificazione degli esiti e dei
      risultati; con  riferimento al  sistema di istruzione, la Regione
      definisce, altresi`,  gli indirizzi  per la  programmazione della
      rete scolastica e il calendario scolastico.
      
      3. Nell`ambito  del sistema  informativo  regionale,  la  Regione
      sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori
      disciplinati dalla presente legge.
      
      4. Nei  settori disciplinati  dalla presente legge, la Regione si
      riserva la  possibilita`  di  promuovere,  finanziare  e  gestire
      interventi di  carattere prototipale  o di interesse e di livello
      regionali, nonche`  di sviluppare  tutte le iniziative di studio,
      ricerca ed  informazione necessarie per l`esercizio delle proprie
      competenze. Tali  interventi sono svolti anche tramite intese con
      gli organi  dell`amministrazione dello  Stato, con  le Province e
      con i Comuni.
      
      ARTICOLO 29
      (Funzioni e compiti delle Province)
      
      1. Le  Province  sono  titolari  delle  funzioni  in  materia  di
      orientamento e formazione professionale.
      
      2. Le  Province sono  titolari delle funzioni di programmazione e
      coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto
      allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di
      educazione non  formale degli  adolescenti, dei  giovani e  degli
      adulti,  nonche`   del  sistema  di  istruzione  con  particolare
      riferimento  alla   formulazione   dei   piani   provinciali   di
      organizzazione della rete scolastica.
      
      3.  Le   funzioni   relative   all`obbligo   formativo   di   cui
      all`articolo13 sono  attribuite alle  Province che  le esercitano
      tramite l`attivita` dei centri per l`impiego.
      
      4. Alle  Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di
      mercato del  lavoro e  di politiche  del lavoro non espressamente
      riservate con la presente legge alla Regione.
      
      5. Le  Province garantiscono  l`integrazione  delle  funzioni  in
      materia di  politiche del  lavoro e  di collocamento  con  quelle
      relative alla formazione professionale e all`istruzione.
      
      6. Le  Province contribuiscono all`integrazione delle funzioni di
      cui al comma 4 con gli strumenti di programmazione dello sviluppo
      economico e  territoriale, e  concorrono alla  definizione  degli
      indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
      
      7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle
      Province possono  essere attribuiti  dalle stesse  ai circondari,
      istituiti ai  sensi della  legge regionale  19 luglio 1995, n. 77
      (Sistema delle  autonomie in  Toscana:  poteri  amministrativi  e
      norme generali  di funzionamento)  e  della  legge  regionale  29
      maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell`Empolese Val
      D`Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che
      li esercitano,  in tal  caso, con  le  modalita`  previste  dalla
      presente legge.
      
      ARTICOLO 30
      (Funzioni e compiti dei Comuni)
      
      1. I  Comuni sono  titolari delle  funzioni in materia di servizi
      educativi per  la prima  infanzia, educazione  non formale  degli
      adolescenti,  dei   giovani  e   degli  adulti,   in  materia  di
      destinazione ed  erogazione di contributi alle scuole non statali
      e di  provvidenze del  diritto allo studio scolastico, unitamente
      alla gestione dei relativi servizi scolastici.
      
      ARTICOLO 31
      (Piano di indirizzo generale integrato)
      
      1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono
      come   riferimento    strategico   le   linee   emergenti   nella
      programmazione  di   lungo  periodo   effettuata  dal   programma
      regionale di  sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di
      cui al  documento di  programmazione economica  e finanziaria, in
      coerenza con  quanto previsto  dalla legge  regionale  11  agosto
      1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
      
      2. Le  politiche di  intervento  si  conformano  ai  principi  di
      sussidiarieta`,  differenziazione   ed  adeguatezza   rivolti  al
      sistema delle autonomie locali, espressi dall`articolo 118, primo
      comma, della  Costituzione, ed  al  principio  di  sussidiarieta`
      rivolto  all`autonoma   iniziativa  dei   cittadini,  singoli   e
      associati, per lo svolgimento di attivita` di interesse generale,
      espresso dall`articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
      
      3.  La  programmazione  generale  degli  interventi  integrati  e
      intersettoriali viene  espressa attraverso  un Piano di indirizzo
      generale integrato  a durata  quinquennale, in raccordo temporale
      con il  PRS,  salvo  diversi  vincoli  temporali  di  derivazione
      comunitaria,  approvato   dal  Consiglio   regionale.   Eventuali
      aggiornamenti annuali  del Piano sono approvati con deliberazione
      del Consiglio regionale.
      
      4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
      
      a) gli  obiettivi, le  priorita` degli  interventi e  gli  ambiti
         territoriali di riferimento;
      b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
      c) le strategie e le politiche di intervento;
      d) le  modalita` di  individuazione dei  requisiti di merito e di
         reddito ;
      e) i  criteri per  la contribuzione  finanziaria dei  destinatari
         degli interventi;
      f) le entita` dei benefici;
      g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati
         coinvolti nell`attuazione  operativa  degli  interventi  e  le
         indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
      h) l`individuazione  delle  misure  finanziarie  di  sostegno  ai
         soggetti  pubblici   e   privati   coinvolti   nell`attuazione
         operativa  degli   interventi  ed   i  criteri   per  la  loro
         ripartizione fra gli stessi;
      i) gli  strumenti di valutazione, i criteri e le modalita` per le
         verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
      j) la  definizione degli  indicatori per  il  monitoraggio  degli
         interventi;
      k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
      l) le eventuali ulteriori direttive.
      
      5. Il  processo di  formazione del  Piano di  indirizzo  generale
      integrato e`  informato al principio del concorso istituzionale e
      della partecipazione  sociale ai  sensi dell`articolo 15 della LR
      49/1999.
      
      6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il
      30 giugno  di ogni  anno, il  rapporto sullo stato di avanzamento
      del Piano  di indirizzo  generale integrato  circa  le  attivita`
      svolte e  i  risultati  conseguiti,  al  fine  di  assicurare  lo
      svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
      
      TITOLO IV
      DISPOSIZIONI FINALI
      
      ARTICOLO 32
      (Regolamento di esecuzione)
      
      1. Entro  centoventi giorni dall`entrata in vigore della presente
      legge, la Giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi
      degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di
      concertazione con  i soggetti  istituzionali  e  con  i  soggetti
      economici e  sociali, approva un regolamento di esecuzione con il
      quale definisce  le regole  generali di funzionamento del sistema
      integrato disciplinato  dalla presente  legge, ferma  restando la
      competenza degli  enti locali,  ai sensi dell`articolo 117, sesto
      comma,   della    Costituzione,   all`emanazione    delle   norme
      regolamentari attinenti  alla organizzazione  e svolgimento delle
      funzioni amministrative loro attribuite.
      
      2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
      
      a) alla classificazione dei presi`di ed ai loro requisiti tecnico
         strutturali,  relativamente   agli  standard   riguardanti  la
         localizzazione  dei  servizi,  le  caratteristiche  funzionali
         generali, gli  spazi  per  gli  utenti,  la  ricettivita`,  il
         dimensionamento;
      b) ai  requisiti generali  che assicurano  i livelli  di qualita`
         delle prestazioni,  riguardanti la  configurazione  funzionale
         dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto
         operatori/utenti, gli  standard di  base per  l`erogazione dei
         servizi, la qualificazione degli operatori;
      c) alla  regolazione ed  al controllo  del sistema  al regime  di
         accreditamento, al  regime di  autorizzazione, al  sistema  di
         accertamento delle  competenze e  di rilascio  delle  relative
         attestazioni  formali,   al  sistema   generale  dei   crediti
         formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli
         interventi,  al   sistema  di   vigilanza  ed  ai  conseguenti
         interventi.
      
      3. Il  regolamento regionale  definisce, relativamente al diritto
      allo studio universitario:
      
      a) le  Aziende competenti  ad effettuare gli interventi presso le
         sedi di  decentramento universitario  e le sedi di Istituti di
         alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
      b) le  modalita` di  funzionamento e  le competenze  degli organi
         delle  Aziende   regionali  per   il   diritto   allo   studio
         universitario,  nonche`  i  criteri  di  organizzazione  e  di
         funzionamento delle  Aziende stesse, ivi comprese le modalita`
         e le  forme per  il controllo  degli utenti sulla qualita` dei
         servizi e delle attivita` sulla base della carte dei servizi.
      
      4. Relativamente  alle attivita`  di formazione professionale, il
      regolamento regionale definisce, in particolare:
      
      a) le  norme  di  gestione  e  rendicontazione  degli  interventi
         formativi che fruiscono di contributi pubblici;
      b) gli  standard di qualita` dell`offerta formativa attraverso la
         disciplina:
      
         1. dell`accreditamento,  del  monitoraggio  e  della  verifica
            dell`offerta formativa;
         
         2. della   certificazione  dei  percorsi  e  delle  competenze
            conseguite dall`utenza;
         
         3. dei  profili  e  delle  competenze  degli  operatori  della
            formazione;
         
         4. del  potenziamento dei sistemi informativi e telematici per
            la gestione del sistema;
         
         5. della  semplificazione delle  procedure di programmazione e
            gestione;
         
         6. dello  sviluppo e  l`innovazione dei  modelli  formativi  e
            delle modalita` di erogazione dell`offerta.
         
      5. Relativamente  al sistema  regionale  per  l`impiego  ed  alle
      politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina :
      
      a) le tipologie dei servizi per l`impiego, gli standard minimi di
         efficienza dei servizi e la qualita` delle prestazioni;
      b) la  procedura per  la nomina,  la composizione  e la durata in
         carica della  Commissione regionale  permanente tripartita  di
         cui   all`articolo   23,   del   Comitato   di   coordinamento
         istituzionale di  cui all`articolo 24 e del Comitato regionale
         per  il   Fondo  per   l`occupazione  dei   disabili  di   cui
         all`articolo 27;
      c) i  criteri per l`individuazione delle organizzazioni sindacali
         dei datori  di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei
         disabili piu` rappresentative a livello regionale.
      
      ARTICOLO 33
      (Decorrenza e abrogazioni)
      
      1. Dalla  data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
      all`articolo 32, sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
      
      a) legge  regionale 19  giugno 1981,  n. 53  (Interventi  per  il
         diritto allo studio);
      b) legge  regionale 17  luglio 1989, n. 45 (Norme per l`esercizio
         di funzioni in materia di orientamento professionale);
      c) legge  regionale 23  giugno 1993,  n. 41 (Modifica della legge
         regionale n.  53 del  1981: Interventi  per  il  diritto  allo
         studio);
      d) legge  regionale 31  agosto 1994,  n. 70  (Nuova disciplina in
         materia di formazione professionale);
      e) legge  regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria
         della promozione  e gestione  degli interventi  di  educazione
         permanente);
      f) legge  regionale 31  luglio 1996,  n. 61  (Legge regionale  31
         agosto 1994,  n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione
         professionale". Modifica);
      g) legge  regionale 29  ottobre 1997,  n. 78  (Legge regionale 31
         agosto 1994,  n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione
         professionale" e  legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 "Norme
         per  l`esercizio   di  funzioni  in  materia  di  orientamento
         professionale". Modifiche);
      h) legge  regionale 6  agosto 1998,  n. 52  (Norme in  materia di
         politiche del lavoro e di servizi per l`impiego);
      i) articolo  14 della  legge regionale  26 ottobre  1998,  n.  74
         (Norme  per   la  formazione   degli  operatori  del  Servizio
         sanitario);
      j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n.
         85 (Attribuzione  agli enti locali e disciplina generale delle
         funzioni e  dei compiti  amministrativi in  materia di  tutela
         della  salute,   servizi   sociali,   istruzione   scolastica,
         formazione  professionale,   beni  e   attivita`  culturali  e
         spettacolo, conferiti  alla Regione dal decreto legislativo 31
         marzo 1998, n. 112);
      k) legge  regionale 14  aprile 1999,  n. 22 (Interventi educativi
         per l`infanzia e gli adolescenti);
      l) legge  regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto
         allo studio universitario);
      m) legge  regionale 3  febbraio  2000,  n.  12  (Legge  regionale
         52/1998 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi
         per l`impiego". Modifiche ed integrazioni);
      n) articolo  11 della  legge regionale  26  gennaio  2001,  n.  3
         (Disposizioni per  il finanziamento  di provvedimenti di spesa
         per il periodo 2001-2003);
      o) legge  regionale 4  luglio 2001,  n. 29  (Modifiche alla legge
         regionale 6  agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche
         del lavoro e di servizi per l`impiego". Soppressione dell`Ente
         Toscana Lavoro);
      p) legge  regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge
         regionale 6  agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche
         del lavoro e di servizi per l`impiego");
      q) legge  regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge
         regionale 6  agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche
         del lavoro e di servizi per l`impiego").
      
      2.  Gli  interventi  che  fanno  riferimento  a  leggi  regionali
      abrogate  dalla  presente  legge  si  attuano,  ove  compatibili,
      secondo le modalita` in essa previste.
      
      3. Sono  fatte salve  tutte le  obbligazioni assunte  sulla  base
      delle norme abrogate.
      
      ARTICOLO 34
      (Disposizione finale in materia di formazione professionale)
      
      1. L`esercizio  diretto da  parte delle Province degli interventi
      di formazione  professionale e`  consentito fino  al 31  dicembre
      2002.
      
      ARTICOLO 35
      (Norma finanziaria)
      
      1. Agli  oneri derivanti  dall`applicazione della  presente legge
      viene fatto  fronte,  a  partire  dall`esercizio  2003,  con  gli
      stanziamenti stabiliti  ogni anno  con legge  di  bilancio  nelle
      apposite unita`  previsionali di  base (UPB)  di cui  al bilancio
      pluriennale di previsione 2002-2004:
      
      - 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
      - 612 (Lavoro - spese correnti);
      - 613   (Sistema    dell`educazione  e  dell`istruzione  -  spese
        correnti);
      - 614  (Sistema dell`educazione  e  dell`istruzione  -  spese  di
        investimento);
      - 615   (Attuazione  programma  fondo  sociale  europeo  -  spese
        correnti);
      - 616  (Completamento regolamenti  UE 2052/88  e 2081/93  - spese
        correnti);
      - 617  (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di
        investimento);
      - 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).
      
      
      
      
      Materie:
      SISTEMA EDUCATIVO FORMAZIONE LAVORO


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